Sez. 5 - , Ordinanza n. 16775 del 06/08/2020 (Rv. 658695 - 01)
SOCIETÀ - DI PERSONE FISICHE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - SOCIETÀ IN ACCOMANDITA SEMPLICE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - NORME APPLICABILI - SOCI ACCOMANDATARI - RESPONSABILITÀ PER LE OBBLIGAZIONI SOCIALI | Trasferimento all’estero della sede sociale - Cancellazione della società dal registro delle imprese - Effetto estintivo - Esclusione - Titolarità passiva delle obbligazioni tributarie e capacità processuale - Persistenza.
SOCIETÀ - DI PERSONE FISICHE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - SOCIETÀ IN ACCOMANDITA SEMPLICE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - NORME APPLICABILI - SOCI ACCOMANDATARI - RESPONSABILITÀ PER LE OBBLIGAZIONI SOCIALI
In tema di avviso di accertamento, la cancellazione dal registro delle imprese di una società a seguito del trasferimento della sua sede sociale all'estero non determina alcun effetto estintivo ex art. 2945 c.c., sicché nell'ambito dei rapporti fiscali rimangono fermi sia la titolarità passiva delle obbligazioni tributarie che la capacità della persona giuridica contribuente.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2945
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)