Ordinamento giudiziario
Testo in vigore al
Art. 114
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 21 FEBBRAIO 1989, N. 58
Art. 115 Applicazioni con funzioni dei grado superiore alla corte suprema di cassazione
1. Possono essere destinati, col loro consenso, ad esercitare le funzioni di consigliere di corte di cassazione cinque consiglieri di corte d'appello o magistrati di grado parificato, in corrispondenza di altrettante sedi ad essi riservate.
2. I magistrati da destinare alle predette funzioni sono scelti, sentito il primo presidente della corte suprema di cassazione, fra coloro che hanno conseguito il grado attuale in seguito a concorso per esami e per titoli, ovvero da almeno quattro anni in seguito a concorso per titoli.
3. L'applicazione non e' ammessa, e, se gia' avvenuta, deve essere revocata nei riguardi dei magistrati che, nel concorso o nello scrutinio per la promozione al grado superiore, non siano dichiarati idonei, o promovibili per merito distinto.
Art. 116 Applicazioni alla procura generale del Re Imperatore presso la corte suprema di cassazione
1. Alla procura generale presso la corte suprema di cassazione possono essere applicati, sentito il procuratore generale del Re Imperatore, per esercitare le funzioni del grado superiore, due sostituti procuratori generali di corte di appello, o magistrati di grado parificato, in corrispondenza di altrettante sedi giudiziarie ad essi riservate.
2. Possono inoltre, con le stesse modalita', essere applicati, col loro consenso, al detto ufficio tre magistrati aventi grado non superiore a consigliere di corte di appello o parificato.
3. I magistrati applicati, aventi grado di consigliere di corte di appello o parificato, possono essere autorizzati, con decreto del procuratore generale del Re Imperatore, ad esercitare le funzioni di pubblico ministero nelle udienze civili e penali della corte suprema di cassazione.
4. I magistrati applicati ai sensi del secondo comma del presente articolo possono essere collocati fuori del ruolo organico, nei limiti numerici stabiliti dall'articolo 210 del presente ordinamento.
5. Si applica per essi il divieto di cui all'ultimo comma del precedente articolo.
Art. 117 Applicazione alla procura generale del Re Imperatore presso la corte suprema di cassazione con funzioni di avvocato generale aggiunto
1. Il Ministro di grazia e giustizia ha facolta' di applicare alla corte suprema di cassazione, per sostituirvi l'avvocato generale ed esercitarne le funzioni nel caso che questi sia assente od impedito, un procuratore generale di corte di appello entro i limiti numerici stabiliti nell'ultimo comma dell'art. 226.
2. Durante l'applicazione, il detto magistrato conserva il trattamento economico inerente al suo grado.
Titolo quinto. Dello stato giuridico dei magistrati
Capo I. Dei gradi e delle funzioni dei magistrati.
Art. 118 Gradi nella magistratura
1. I gradi nella magistratura sono:
1° uditore giudiziario;
2° aggiunto giudiziario;
3° giudice, sostituto procuratore del Re Imperatore e pretore;
4° consigliere, sostituto procuratore generale di corte di appello e primo pretore;
5° consigliere e sostituto procuratore generale di corte di cassazione;
6° primo presidente di corte di appello e procuratore generale del Re Imperatore presso la corte d'appello - presidente di sezione della corte suprema di cassazione - avvocato generale presso la corte suprema di cassazione;
7° procuratore generale del Re Imperatore presso la corte suprema di cassazione;
8° primo presidente della corte suprema di cassazione.
2. I ruoli organici dei singoli gradi nella magistratura, ed i corrispondenti gradi gerarchici sono determinati nella tabella F annessa al presente ordinamento.
Art. 119 Funzioni equiparate ai gradi dei magistrati di appello
1. I consiglieri e i sostituti procuratori generali di corte di appello esercitano, rispettivamente, anche le funzioni di presidente o presidente di sezione e di procuratore del Re Imperatore nei tribunali, ovvero quelle di procuratore aggiunto in quei tribunali nei quali l'ufficio di procuratore del Re Imperatore e' rivestito da magistrati di grado superiore, giusta la disposizione dell'articolo seguente.
2. I presidenti di sezione nei tribunali devono essere normalmente meno anziani del presidente del tribunale ordinario.
3. Nei tribunali indicati nella tabella L annessa al presente ordinamento, le funzioni di capo dell'ufficio di istruzione sono esercitate da magistrati aventi grado di consigliere di corte di appello.
Art. 120 Funzioni equiparate ai gradi dei magistrati di cassazione
1. I consiglieri ed i sostituti procuratori generali di corte di cassazione esercitano anche, nei tribunali indicati nella tabella di cui al precedente articolo, le funzioni di presidente o di procuratore del Re Imperatore, e nelle corti di appello le funzioni di presidente di sezione o di avvocato generale.
Capo II. Dell'ammissione in magistratura e dell'uditorato.
Art. 121 Ammissione a funzioni giudiziarie
1. Per essere ammesso a funzioni giudiziarie nella magistratura giudicante o nel pubblico ministero e' necessario aver compiuto un tirocinio in qualita' di uditore giudiziario, salvo quanto e' disposto nell'articolo seguente.
Art. 122 Ammissioni straordinarie nella magistratura delle corti
1. Gli avvocati esercenti e i professori ordinari di materie giuridiche nelle Universita' possono, in considerazione di meriti eminenti nel campo del diritto e della pratica giudiziaria, essere ammessi in magistratura col grado di consigliere di corte di appello o parificato, dopo quindici anni di esercizio delle rispettive professioni e, col grado di consigliere di corte di cassazione o parificato, dopo diciotto anni di esercizio delle professioni medesime.
2. Per la nomina occorre il motivato parere conforme del Consiglio superiore della magistratura, a sezioni unite.
3. COMMA SOPPRESSO DAL REGIO D.LGS. 31 MAGGIO 1946, N. 511.
Art. 123 Concorso per uditore giudiziario
1. La nomina ad uditore giudiziario si consegue mediante concorso per esame.
2. L'esame consiste:
a) in una prova scritta su ciascuna delle seguenti materie o gruppi di materie:
1) diritto civile e romano;
2) diritto penale;
3) diritto amministrativo;
b) in una prova orale su ciascuna delle seguenti materie o gruppi di materie:
1) diritto romano;
2) diritto civile;
3) procedura civile;
4) diritto penale;
5) procedura penale;
6) diritto amministrativo e costituzionale;
7) diritto ecclesiastico, diritto internazionale ed elementi di statistica.
3. Sono ammessi alle prove orali i candidati che ottengono non meno di 12/20 dei punti in ciascuna prova scritta.
4. Conseguono l'idoneita' coloro che ottengono una votazione complessiva non inferiore a 98 punti e non meno di 6/10 in ciascuna prova orale.
5. Non sono ammesse frazioni di punto.77
Art. 124 Requisiti per l'ammissione al concorso
1. Al concorso per uditore giudiziario sono ammessi i laureati in giurisprudenza che, alla data del bando di concorso, risultino di eta' non inferiore agli anni ventuno e non superiore ai quaranta, soddisfino alle condizioni previste dall'articolo 8 del presente ordinamento ed abbiano gli altri requisiti richiesti dalle leggi vigenti.
2. Il limite di eta' di cui al primo comma per la partecipazione al concorso e' elevato di cinque anni in favore di candidati che abbiano conseguito l'abilitazione alla professione di procuratore legale entro il quarantesimo anno di eta'.
3. L'elevamento di cui al secondo comma non si cumula con quelli previsti da altre disposizioni vigenti.106
4. Si applicano le disposizioni vigenti per l'elevamento del limite massimo di eta' nei casi stabiliti dalle disposizioni stesse.
Art. 125 Svolgimento del concorso
1. Il concorso ha luogo in Roma, di regola una volta l'anno.
2. La commissione esaminatrice e' nominata dal Consiglio superiore della magistratura ed e' composta da un magistrato di Cassazione nominato alle funzioni direttive superiori, che la presiede, e da dodici magistrati di categoria non inferiore a magistrato di corte di appello, nominati tra coloro che non hanno fatto parte della commissione esaminatrice del concorso precedentemente bandito, nonche' da sei docenti universitari di materie giuridiche.
3. Il presidente e' sostituito, ove occorra, dal piu' anziano dei magistrati.
4. La commissione svolge la sua attivita' in ogni singola seduta, con la presenza di sette magistrati, compreso il presidente, e di due docenti universitari.
5. I magistrati, durante la correzione degli elaborati scritti e l'espletamento delle prove orali, su richiesta del presidente della commissione e con il loro consenso, possono essere esonerati dall'esercizio delle funzioni giudiziarie con deliberazione del Consiglio superiore della magistratura.
6. Le funzioni di segretario sono esercitate da magistrati addetti al Ministero.
Art. 126 Limiti di ammissibilita' a successivi concorsi in magistratura
1. Coloro che sono stati dichiarati non idonei in tre concorsi per l'ammissione in magistratura non possono essere ammessi ad altri concorsi.
2. Agli effetti dell'ammissibilita' ad ulteriori concorsi, si considera separatamente ciascun concorso svoltosi secondo i precedenti ordinamenti.
3. L'espulsione del candidato dopo la dettatura del tema, durante le prove scritte, equivale ad inidoneita'.
Art. 127 Nomina ad uditore giudiziario
1. I concorrenti dichiarati idonei sono classificati secondo il numero totale dei punti riportati.
2. In caso di parita' di punti si applicano le disposizioni generali vigenti sui titoli di preferenza per le ammissioni ai pubblici impieghi.
3. Sono nominati uditori giudiziari, con decreto ministeriale, i primi classificati entro il limite dei posti messi a concorso. Il Ministro di grazia e giustizia ha, pero', facolta' di assegnare ai concorrenti idonei, secondo l'ordine della graduatoria, i posti che si rendono disponibili entro sei mesi dalla approvazione della graduatoria medesima, nel limite massimo di un decimo di quelli messi a concorso.55a7380
Art. 128 Destinazione degli uditori - Assimilazione gerarchica. Trattamento economico
1. Gli uditori giudiziari sono destinati negli uffici di volta in volta, stabiliti dal Ministro di grazia e giustizia per compiervi il periodo di tirocinio.
2. Essi sono assimilati, durante il primo semestre di effettivo servizio, ai funzionari di ruolo di grado 11° di gruppo A e pel periodo successivo, fino alla promozione, a quelli di grado 10°.
3. Gli uditori percepiscono una indennita' mensile nella misura determinata nella tabella Q annessa al presente ordinamento.
Art. 129 Tirocinio giudiziario
1. Gli uditori debbono compiere un periodo di tirocinio della durata di almeno due anni presso le preture, i tribunali e le procure del Re Imperatore, con opportuni avvicendamenti, e possono essere incaricati delle funzioni di vice pretore e destinati alle preture, di cui all'articolo 31, con giurisdizione piena, dopo almeno un anno di tirocinio, previo parere favorevole del consiglio giudiziario di cui all'articolo 212 del presente ordinamento.
2. Le norme per il tirocinio sono determinate dal Ministro di grazia e giustizia.55a
Art. 130 Nomina di uditori in soprannumero - Concorsi
1. Il Ministro di grazia e giustizia ha facolta' di nominare uditori giudiziari in soprannumero ai posti fissati per tale grado nella tabella F annessa al presente ordinamento, purche' siano mantenuti vacanti altrettanti posti nei gradi superiori del ruolo dei pretori ed in quello della magistratura collegiale, globalmente considerati.
2. Il Ministro di grazia e giustizia ha, altresi', facolta' di indire i relativi concorsi sempre che lo ritenga necessario, premesse le autorizzazioni richieste dalle disposizioni vigenti.
Capo III. Delle promozioni in generale e dell'esame pratico per la nomina ad aggiunto giudiziario.
Art. 131 Promozioni nella magistratura
1. Salvo il disposto degli articoli 139, e 140 primo comma, le promozioni in magistratura si effettuano:
1° mediante concorso per esame e per titoli;
2° mediante concorso per titoli;
3° per merito distinto o per merito, a seguito di scrutinio.
2. La sola anzianita' non costituisce titolo per la promozione.
3. Le promozioni sono, inoltre, regolate, per quanto riguarda lo stato civile dei magistrati, dalle disposizioni speciali vigenti.
Art. 132
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 25 MAGGIO 1970, N. 357
Art. 133
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 25 MAGGIO 1970, N. 357
Art. 134
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 25 MAGGIO 1970, N. 357