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REGOLAMENTO (CE) N. 111/1999 DELLA COMMISSIONE del 18 gennaio 1999 recante modalità generali di applicazione del regolamento (CE) n. 2802/98 del Consiglio relativo ad un programma di approvvigionamento di prodotti agricoli destinati alla Federazione russa

Testo in vigore al

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LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il regolamento (CE) n. 2802/98 del Consiglio, del 17 dicembre 1998, relativo ad un programma di approvvigionamento di prodotti agricoli destinati alla Federazione russa1, in particolare l'articolo 4, paragrafo 2,

visto il regolamento (CE) n. 2799/98 del Consiglio, del 15 dicembre 1998, che istituisce il regime agromonetario dell'euro2,

considerando che il regolamento (CE) n. 2802/98 prevede azioni consistenti nella fornitura gratuita di prodotti agricoli destinati alla Russia; che, ai fini dell'esecuzione di dette azioni, è necessario definirne le modalità generali di applicazione, in particolare le modalità comuni di partecipazione alle gare e di aggiudicazione delle forniture, nonché gli obblighi degli aggiudicatari;

considerando che le forniture sono da effettuarsi sotto forma di prodotti agricoli non trasformati provenienti dalle scorte d'intervento, nonché di prodotti della stessa categoria non disponibili all'intervento; che occorre altresì definire le modalità specifiche per la fornitura di prodotti trasformati; che si deve consentire, in particolare, la possibilità che tali forniture vengano pagate in materie prime provenienti dalle scorte d'intervento;

considerando che, onde garantire un'adeguata concorrenza tra i diversi operatori della Comunità, è opportuno che le forniture di prodotti trasformati e le forniture di prodotti non disponibili all'intervento, da prelevarsi sul mercato comunitario, siano organizzate in due fasi e che si proceda dapprima all'aggiudicazione della fabbricazione del prodotto trasformato o della mobilitazione dei prodotti sul mercato, secondo i casi, e successivamente all'aggiudicazione della consegna allo stadio convenuto per la fornitura al paese beneficiario;

considerando che, a norma dell'articolo 14 del regolamento (CE) n. 2808/98 della Commissione, del 22 dicembre 1998, recante modalità di applicazione del regime agromonetario dell'euro nel settore agricolo3, gli importi delle offerte presentate nel quadro di una gara indetta in virtù di un atto relativo alla politica agricola comune devono essere espressi in euro; che l'articolo 5, paragrafo 1, dello stesso regolamento dispone che, in tale caso, il momento rilevante ai fini dell'applicazione del tasso di conversione agricolo sia l'ultimo giorno del termine per la presentazione delle offerte; che i paragrafi 3 e 4 dell'articolo precitato determinano i momenti rilevanti applicabili agli anticipi e alle cauzioni;

considerando che le suddette modalità di applicazione devono inoltre prevedere un sistema di controllo e la costituzione di cauzioni sia prima dell'uscita dal territorio della Comunità che presso i porti marittimi e ai posti di frontiera di destinazione, a garanzia della regolare esecuzione della fornitura; che, inoltre, deve essere presentato un apposito certificato di presa a carico comprovante che i prodotti in questione sono stati effettivamente presi in consegna dalle autorità russe;

considerando che è opportuno prevedere la possibilità di accordare una certa tolleranza in caso di perdite per tenere conto di particolari difficoltà;

considerando che i prodotti detenuti dagli organismi d'intervento e destinati all'esportazione sono soggetti alle norme del regolamento (CEE) n. 3002/92 della Commissione, del 16 ottobre 1992, che stabilisce modalità comuni per il controllo dell'utilizzazione e/o della destinazione di prodotti provenienti dall'intervento4, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 770/965;

considerando che occorre precisare che le disposizioni del regolamento (CEE) n. 2220/85 della Commissione, del 22 luglio 1985, che stabilisce le modalità comuni di applicazione del regime delle cauzioni per i prodotti agricoli6, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3403/937, sono applicabili nel quadro delle forniture contemplate dal presente regolamento;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere di tutti i comitati di gestione interessati,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 18 gennaio 1999. Per la Commissione Franz FISCHLER Membro della Commissione ALLEGATO I a) Trasporto marittimo >INIZIO DI UN GRAFICO> Regolamento (CE) n. 111/1999 CERTIFICATO DI PRESA IN CONSEGNA Il sottoscritto,.................................. (Cognome, nome, funzione) che agisce per conto di........................... certifica di aver preso in consegna le merci sotto elencate: Prodotto: Condizionamento: Quantità totale in tonnellate (peso netto): (peso lordo): Numero di sacchi (riso/latte in polvere): Numero di scatole (carne bovina disossata): Luogo e data della presa in consegna: Nome della nave: Numeri dei piombi all'arrivo: Nome e indirizzo della ditta trasportatrice: Nome e indirizzo della società di sorveglianza: Nome e firma del suo rappresentante sul posto: Osservazioni o riserve: ................................. ................................. ................................. (Firma e timbro del beneficiario) >FINE DI UN GRAFICO> ALLEGATO I b) Trasporto ferroviario o stradale >INIZIO DI UN GRAFICO> >FINE DI UN GRAFICO> Fatto a........il... /... /... Allegare: elenco delle persone abilitate a sottoscrivere le cauzioni con saggi delle firme. (*) Secondo i casi. (1) Regolamento che indice la gara. >FINE DI UN GRAFICO>