Sez. 3, Sentenza n. 1188 del 09/05/1966 (Rv. 322377 - 01)
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CONTENUTO - ORDINE DI ESAME DELLE QUESTIONI - PREGIUDIZIALI - PRECEDENZA SULLE QUESTIONI DI MERITO - INOSSERVANZA - EFFETTI.*
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CONTENUTO - ORDINE DI ESAME DELLE QUESTIONI - PREGIUDIZIALI - PRECEDENZA SULLE QUESTIONI DI MERITO - INOSSERVANZA - EFFETTI.*
Sebbene il giudice non sia tenuto ad osservare meccanicamente un ordine prestabilito nell'esaminare le questioni che gli vengono sottoposte, tuttavia tale relativa discrezionalita scompare in presenza di una pregiudiziale di rito, perche questa deve logicamente essere affrontata prima del merito della controversia e se il giudice decide in base ad essa, deve astenersi dall'entrare nel merito. Il superamento di tale limite, lungi dal dare luogo allo svolgimento di ragioni ad abundantiam, determina l'enunciazione, nella sentenza, di argomenti superflui, privi di contenuto decisorio, che restano confinati in una sfera estranea al valore precettivo della pronuncia. *
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 187 CORTE COST., Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 118, Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 118, Cod. Proc. Civ. art. 132 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)