Sez. 1, Sentenza n. 6308 del 20/01/2010 Ud. (dep. 16/02/2010) Rv. 246114 - 01
REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO LA LIBERTÀ INDIVIDUALE - RIDUZIONE IN SCHIAVITÙ | Competenza per i fatti commessi prima della L. n. 228 del 2003 - Giudizio di primo grado svoltosi dinanzi al G.u.p. con il rito abbreviato - Appello - Giudice competente - Individuazione.
REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO LA LIBERTÀ INDIVIDUALE - RIDUZIONE IN SCHIAVITÙ
Per il delitto di riduzione in schiavitù la cui permanenza sia cessata anteriormente alla data di entrata in vigore della L. 8 agosto 2003 n. 228 (misure contro la tratta di persone) la quale ne ha devoluto la cognizione al giudizio del tribunale in composizione collegiale in relazione ai fatti commessi successivamente a quella data, la competenza in appello, che ha carattere funzionale, appartiene alla Corte d'assise d'appello anche quando il giudizio di primo grado sia stato celebrato con il rito abbreviato dinanzi al giudice dell'udienza preliminare.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 600, Legge 08/08/2003 num. 228 art. 6, Legge 08/08/2003 num. 228 art. 16
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)