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Norme per la espropriazione, bonifica, trasformazione ed assegnazione dei terreni ai contadini

Testo in vigore al

Art. 8

1. I terreni, che in applicazione della tabella allegata alla presente legge risultano espropriabili, sono oggetto di esproprio immediato, salve le disposizioni contenute, per una terza parte di essi, nei seguenti articoli 9, 10, 11 e 12.

2. Qualora, secondo le disposizioni contenute negli articoli richiamati nel comma precedente, si proceda allo esproprio immediato solo di due terzi dei terreni espropriabili, il terzo residuo, che non puo' in nessun caso superare i 300 ettari di superficie, e' indisponibile e non puo' essere sottoposto ad esecuzione forzata.

3. L'ente incaricato della riforma trascrivera' nel registro immobiliare del luogo, in cui e' situato il terreno, tale vincolo di indisponibilita'.

Art. 9

1. Il proprietario, il quale intenda conservare definitivamente una parte dei terreni costituenti il terzo residuo, puo' chiedere, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del piano di esproprio, di eseguire su tutti i terreni del terzo residuo le opere di trasformazione previste dall'ente, entro il termine di due anni dalla data di autorizzazione. La domanda deve essere accompagnata dal piano dettagliato delle opere da eseguire per la trasformazione e l'appoderamento.

2. In tal caso il proprietario e' obbligato altresi' a provvedere alla trasformazione ed al miglioramento di tutti i terreni, che restano in sua proprieta' nell'ambito dei territori formanti oggetto della presente legge, secondo piani approvati o predisposti dall'ente. I lavori devono essere iniziati dai proprietari immediatamente dopo la approvazione del piano di trasformazione ed essere compiuti entro i termini stabiliti dall'ente, che, pero', non possono superare i quattro anni, con la osservanza delle disposizioni del testo unico 13 febbraio 1933, n. 215, e del decreto legislativo 31 dicembre 1947, n. 1744.

3. Eseguita la trasformazione dei terreni costituenti il terzo residuo, il proprietario deve consegnare all'ente la meta' dei detti terreni, previo pagamento delle indennita' di espropriazione e rimborso delle spese di trasformazione, nella misura che avrebbe sostenuta l'ente per il compimento delle opere stesse, al netto dei contributi corrispostigli dallo Stato. In tal modo il proprietario conserva la proprieta' dell'altra meta'.

4. Il proprietario che non abbia dimostrato, a giudizio insindacabile dell'ente, di aver dato corso ai lavori nei tempi di esecuzione previsti dai piani, o non abbia compiuta la trasformazione del terzo residuo entro due anni, sara' espropriato anche dei terreni costituenti tale terzo, senza alcun indennizzo.8

5. Il proprietario ha la scelta dei contadini da immettere nelle unita' colturali risultanti dalla trasformazione, sempre che questi rispondano alle condizioni indicate nel decreto legislativo 24 febbraio 1948, n. 114, ratificato con modifiche dalla legge 22 marzo 1950, n. 144, e con la osservanza di tutte le condizioni stabilite per le assegnazioni fatte dall'ente.5

Art. 10

1. La presente legge non si applica per la espropriazione dei terreni a coltura intensiva formanti aziende agrarie organiche ed efficienti, condotte in forme associative con i lavoratori e provviste di impianti strumentali moderni e centralizzati, quando ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni:

  1. a) la produzione media unitaria delle principali colture dell'azienda, calcolata sull'ultimo quinquennio, sia superiore di almeno il 40 per cento a quella delle medesime colture della zona del catasto agrario cui appartiene l'azienda;

  2. b) il carico di lavoro, fisso ed avventizio, sulla superficie lavorabile, calcolato, con riferimento all'ultimo triennio, in base alla tabella allegata al regolamento per la esecuzione della presente legge, non sia inferiore a 0,3 unita' lavorative per ettaro;

  3. c) le condizioni economiche e sociali dei contadini che vivono nella azienda siano nettamente superiori a quelle medie della zona, avendo particolare riguardo alla continuita' del lavoro e alla partecipazione dei lavoratori ai risultati della produzione;

  4. d) l'azienda sia appoderata e le case coloniche rispondano alle esigenze dell'igiene.

2. Gli accertamenti per l'applicazione del presente articolo sono demandati al Ministero dell'agricoltura e dello foreste, il quale emettera' le dichiarazioni di esonero.3

Art. 11

1. Il proprietario, che possieda piu' di una azienda del tipo previsto dal precedente articolo, ha diritto ad essere esentato dalla espropriazione limitatamente ad una sola azienda da lui scelta.

2. Le altre saranno espropriate ai sensi della presente legge, e preferibilmente destinate ad essere condotte in forma associativa.

Art. 12

1. Sino alla promulgazione della legge generale di riforma fondiaria, il Governo della Repubblica ha facolta' di procedere con legge delegata all'espropriazione anche delle aziende considerate nell'art. 10, applicando la tabella allegata, alla presente legge, alla parte di esse che supera i 500 ettari.

Art. 13

1. Nel caso di proprieta' di terreni situati in parte nei territori indicati nell'art. 1 della presente legge, ed in parte fuori di tali territori, lo scorporo derivante dall'art. 4 si applica ai terreni situati nei territori di cui all'art. 1 fino alla totale applicazione della quota di esproprio.

Art. 15

1. Per i terreni olivastrati di superficie superiore a 50 ettari, situati anche fuori dei comprensori determinati a norma dell'art. 1, gli enti di cui all'art. 2 hanno facolta' di imporre al proprietario l'obbligo della trasformazione secondo progetti prestabiliti ed entro un congruo termine.

2. Trascorso tale termine senza che i lavori di trasformazione siano ultimati, dei terreni trasformabili puo' essere ordinato l'esproprio.

Art. 18

1. L'indennita' per i terreni espropriati e' pari al valore definitivo accertato ai fini dell'imposta straordinaria progressiva sul patrimonio, istituita con decreto legislativo 29 marzo 1947, n. 143.

2. Detta indennita', viene corrisposta all'espropriato in titoli dello Stato, fruttanti l'interesse del 5 per cento netto, redimibili in 25 anni a decorrere dal terzo esercizio finanziario successivo all'entrata in vigore della presente legge.

3. Il prestito, la cui emissione e' autorizzata alla pari, e' inscritto nel Gran Libro del debito pubblico e ad esso sono estese tutte le disposizioni che regolano il Gran Libro ed il servizio del debito pubblico e tutti i privilegi e facilitazioni concessi ai titoli ed alle rendite di debito pubblico.

4. Il Ministro per il tesoro stabilira', con propri decreti, entro il 30 giugno 1951, le caratteristiche dei titoli, la ratizzazione e decorrenza, degli interessi relativi, il piano e le modalita' di ammortamento, le norme relative alla consegna dei titoli, nonche' quanto altro potesse occorrere per la emissione ed il collocamento dei titoli.

Art. 19

1. Ai proprietari, che debbano o intendano compiere opere di miglioramento fondiario nei terreni residui, il pagamento dell'indennita' e' fatto in contanti limitatamente al costo delle opere da compiersi, dedotto il sussidio statale, e sempre non oltre il 25 per cento della indennita'.

2. Per la corresponsione della indennita' prevista nel precedente comma e' autorizzata la spesa di un miliardo nell'esercizio 1950-51, con imputazione sul capitolo 459 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro.

3. Il versamento di tale somma e' ratizzato in rapporto allo stato di avanzamento dei lavori; su parere degli enti di riforma, puo' essere concesso un anticipo nella misura massima del 20 per cento sul costo delle opere.

Art. 20

1. L'art. 27 della legge 12 maggio 1950, n. 230, e' sostituito dal seguente:
Fermo restando quanto disposto dall'art. 4, comma quinto, per i trasferimenti a causa di morte, ai fini della presente legge sono inefficaci di diritto, nei confronti degli enti incaricati dell'attuazione della legge medesima, tutti gli atti tra vivi a titolo gratuito, posteriori al 1 gennaio 1948, ad eccezione delle donazioni in contemplazione di matrimonio e di quelle a favore di enti morali di beneficenza, assistenza ed istruzione. Sono anche inefficaci di diritto gli atti di vendita, o di conferimento, a societa', posteriori al 1 gennaio 1948.
Sono considerati a titolo gratuito gli atti di alienazione, posteriori al 1 gennaio 1948, a favore di successibili in linea retta dell'alienante, salvo che siano stati riconosciuti come atti a titolo oneroso in sede di accertamento dell'imposta di registro.
Del pari sono inefficaci di diritto gli atti a titolo oneroso stipulati dopo il 15 novembre 1949.
I terreni che formano oggetto dell'atto inefficace di diritto sono considerati come pertinenti al patrimonio dell'alienante sia per la determinazione del patrimonio soggetto a scorporo, sia per l'applicazione dello scorporo stesso.
L'indennita', in caso di esproprio di beni alienati, verra' corrisposta all'acquirente, salva all'acquirente stesso l'azione verso il venditore per il recupero dell'eventuale differenza fra l'indennita' e il prezzo di acquisto versato.
Entro tre anni dall'entrata in vigore della presente legge, gli enti indicati nel comma primo del presente articolo possono impugnare come simulati gli atti a titolo oneroso compiuti dopo il 1 gennaio 1948.
Sono salve le alienazioni poste in essere ai sensi del decreto legislativo 24 febbraio 1948, n. 114, ratificato con modificazioni dalla legge 22 marzo 1950, n. 144, e resta ferma l'applicazione dell'art. 11 del detto decreto.2

Art. 21

1. L'assegnazione delle terre e' fatta secondo le norme dell'art. 17 della legge 12 maggio 1950, n. 230, intendendosi per contributi statali detraibili dal costo delle opere di miglioramento quelli che si sarebbero corrisposti dallo Stato a norma del testo unico 13 febbraio 1933, n. 215, e successive modificazioni.

2. Nell'assegnazione dei terreni espropriati sono di regola preferiti, nel quadro delle disposizioni di assegnazione, i contadini i quali abbiano gia' in corso per lo stesso terreno contratti miglioratari a lungo termine, di data certa anteriore all'entrata in vigore della presente legge, ed abbiano eseguito sostanziali e permanenti migliorie nel fondo. Per tali assegnazioni, l'indennita' di esproprio sara' diminuita, in relazione alle migliorie eseguite, ai sensi delle norme in vigore.

3. Il trasferimento delle terre di cui all'art. 16 della legge 12 maggio 1950, n. 230, potra' effettuarsi anche a favore di istituzioni, legalmente riconosciute, che abbiano come compito specifico la formazione professionale degli orfani o figli di contadini per il loro avviamento alla proprieta' direttamente coltivata mediante la costituzione di aziende modello o di fattorie-scuola.

Art. 22

1. Nei comprensori di bonifica ricadenti entro il perimetro dei territori delimitati ai sensi dell'art. 1 della presente legge, nei quali non siano costituiti consorzi fra i proprietari, gli enti di riforma assumono tutte le iniziative e i compiti in materia di bonifica previsti dal regio decreto-legge 13 febbraio 1933, n. 215, e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 24

1. In relazione all'art. 5 della legge istitutiva della Cassa per opere straordinarie di pubblico interesse nell'Italia meridionale, le spese relative all'applicazione della presente legge nei territori indicati nell'art. 3 della legge anzidetta sono poste a carico della Cassa medesima entro il limite complessivo, per il decennio dal 1950-51 al 1959-60, di lire 280 miliardi. I fondi occorrenti saranno somministrati direttamente agli enti incaricati della attuazione della presente legge.

2. Per l'esercizio 1950-51 la Cassa potra' fare somministrazioni fino al limite di lire 28 miliardi al fine suddetto.

3. Alle spese riguardanti i territori non contemplati nel primo comma sara' provveduto, per l'esercizio finanziario 1950-51, con prelievo di lire 7 miliardi dagli stanziamenti previsti dall'art. 5 della legge per l'esecuzione di opere straordinarie di pubblico interesse nell'Italia centrale e settentrionale sul conto speciale (fondo-lire) di cui all'art. 2 della legge 4 agosto 1948, n. 1108.

4. Per gli esercizi finanziari dal 1951-52 al 1961-62 incluso sara' provveduto con prelievo sugli stanziamenti annui previsti dalla legge 10 agosto 1950, n. 647, per l'esecuzione di opere straordinarie di pubblico interesse nell'Italia centrale e settentrionale.

Art. 25

1. Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per l'agricoltura e per le foreste, saranno emanate le norme per l'attuazione della presente legge.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo o chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 21 ottobre 1950
EINAUDI
DE GASPERI - SEGNI
PICCIONI - PELLA
Visto, il Guardasigilli: PICCIONI