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Approvazione del Codice postale e delle telecomunicazioni

Testo in vigore al

Art. 158

1. Il credito rappresentato dai buoni fruttiferi si prescrive a favore dell'Amministrazione postale dopo 30 anni dalla data di emissione.

2. La prescrizione e' interrotta da un atto di richiesta o di diffida.

Art. 159

1. I buoni postali fruttiferi sono ammessi per il loro valore integrale in tutte le cauzioni da prestarsi nell'interesse dello Stato, delle Provincie, dei Comuni e di' ogni altra pubblica Amministrazione.

2. Per tali effetti i buoni saranno depositati presso la Direzione generale della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza, e saranno passibili soltanto di incameramento a favore dell'ente cauzionato, nei casi previsti dalle leggi o dal contratto.

3. Il deposito dei buoni e' esente da tassa di custodia,

Art. 160

1. Il Ministro per le finanze, con decreto da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale del Regno, stabilisce il limite massimo del capitale che ciascuna persona ha facolta' di investire in buoni postali fruttiferi.

Art. 161

1. I buoni postali sono rimborsabili a vista presso gli uffici di emissione.

2. Possono essere rimborsati da altri uffici, nei limiti di taglio in cui sono autorizzati ad emetterli, con le condizioni e modalita' indicate dal regolamento.

Art. 162

1. Il rimborso di un buono, da eseguirsi da un ufficio diverso da quello di emisisone, e' subordinato al pagamento della tassa di un vaglia di pari importo, quando avvenga prima che sia trascorso un mese dalla data di emissione del buono stesso.

Art. 163

1. Il buono smarrito, sottratto o distrutto viene duplicato, previa osservanza delle norme stabilite dal regolamento ed il pagamento della relativa tassa.

Art. 164

1. Alla organizzazione e alla vigilanza del servizio dei buoni postali fruttiferi provvede il Comitato centrale dei buoni.

2. Il Comitato centrale dei buoni ha sede presso il Ministero delle finanze; e' presieduto dal Ministro per le finanze ed e' composto dal direttore della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza, come vice presidente, dal direttore generale del Tesoro, da un rappresentante della Ragioneria generale dello Stato e da un altro funzionario del Ministero delle finanze nominato dal Ministro, nonche' dal direttore generale delle poste e dei telegrafi e dal direttore capo del servizio dei risparmi postali.

3. Il Comitato e' assistito da un segretario, scelto dal vice presidente fra i funzionari della Direzione generale della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza.

Art. 165

1. In quanto non sia disposto diversamente dal presente capo, al servizio dei buoni postali fruttiferi si applicano le norme che regolano il servizio delle Casse postali di risparmio.

Libro II. Dei servizi di telecomunicazione

Titolo I. Parte generale

Capo I. Disposizioni generali sugli impianti e sulle concessioni

Art. 166

1. Nessuno puo' eseguire od esercitare impianti di telecomunicazione senza aver ottenuto la relativa concessione.

2. Tuttavia e' consentito al privato di stabilire, per suo uso esclusivo, comunicazioni telegrafiche e telefoniche nell'ambito del proprio fondo o di piu' fondi di sua proprieta', contigui o collegati da opere aventi carattere permanente.

3. Le Amministrazioni dello Stato, salve le necessita' di ordine politico o militare, provvedono all'impianto ed all'esercizio delle telecomunicazioni secondo le norme della presente legge.33

Art. 167

1. La concessione pei servizi di telecomunicazione data con decreto Reale o Ministeriale a norma dei successivi articoli.

Art. 168

1. Si provvede con decreto Reale, su proposta del Ministro per le comunicazioni di concerto col Miinstro per le finanze, sentito il Consiglio del Ministri, alle concessioni di telecomunicazioni per il pubblico servizio, aventi per oggetto:

  1. 1° la concessione in proprieta' e l'esercizio di impianti telegrafici, telefonici e radioelettrici dello Stato;

  2. 2° il solo esercizio d'impianti telegrafici, telefonici e radioelettrici dello Stato;

  3. 3° la costruzione e l'esercizio di nuovi impianti telegrafici, telefonici e radioelettrici;

  4. 4° la sola costruzione d'impianti telegrafici, telefonici e radioelettrici, in quanto lo Stato non vi provveda direttamente o a mezzo di appalto;

  5. 5° l'impianto e l'esercizio dei servizi di radiodiffusione e di televisione.33

2. Possono anche essere ceduti in proprieta' o in locazione gli stabili statali necessari al servizi elencati ai numeri 1 e 2, nei modi e con le forme stabilite nel regolamento.

Art. 169

1. Si provvede con decreto del Ministro per le comunicazioni, sentito il Consiglio di amministrazione delle poste e dei telegrafi, per le concessioni aventi per oggetto:

  1. a) l'impianto e l'esercizio di comunicazioni telegrafiche, telefoniche e radioelettriche ad uso privato;

  2. b) l'utilizzazione di settori o canali di sistemi telegrafici multipli in azione su comunicazioni telegrafiche o telefoniche dello Stato;

  3. c) l'utilizzazione dei sistemi fotetelegrafici su comunicazioni telegrafiche, telefoniche e radioelettriche;

  4. d) la cessione della proprieta' o dell'uso di circuiti od impianti Statali telegrafici e telefonici, da utilizzarsi per una concessione gia' accorciata. Il decreto e' emanato di concerto col Ministro per le finanze;

  5. e) l'impianto e l'esercizio di stazioni radioelettriche a bordo delle navi mercantili e di aeromobili civili. Il decreto e' emanato di concerto col Ministro per l'aeronautica;

  6. f) l'accettazione e il recapito dei telegrammi e marconigrammi e servizi annessi.18

Art. 170

1. Il concessionario non puo', senza autorizzazione del Ministero delle comunicazioni, addivenire, sotto qualsiasi forma, alla cessione, anche parziale, dell'esercizio della concessione.

2. In caso di trasgressione di questo divieto puo' essere pronunciata la revoca della concessione.

Art. 171

1. Il concessionario paga allo Stato un canone annuo nella misura stabilita nella presente legge, o nel regolamento, o nell'atto di concessione.

2. Nelle concessioni a privati di stazioni radioelettriche per la realizzazione di ponti radio, i relativi canoni sono determinati nell'atto di concessione tenendo conto dei seguenti elementi:

  1. 1) lunghezza complessiva del collegamento, ottenuta sommando la lunghezza delle singole tratte comprese tra le varie stazioni terminali e ripetitrici;

  2. 2) numero delle stazioni terminali e ripetitrici;

  3. 3) numero dei canali telefonici e telegrafici previsti;

  4. 4) numero delle frequenze assegnate;

  5. 5) tipo di collegamento (telegrafico, telefonico, simplex, duplex, circolare, ecc.);

  6. 6) esistenza o meno, nelle localita' da collegare, di servizio telefonico pubblico;

  7. 7) volume presunto del traffico in rapporto allo scopo e all'importanza del collegamento;

  8. 8) ammortamento e manutenzione dell'impianto e spesa d'esercizio.

3. I canoni non potranno comunque superare l'importo annuo presunto corrispondente in unita' telefoniche.

4. I canoni predetti debbono essere ridotti del 25 per cento per i ponti radio a sussidio di attivita' nelle quali l'interesse pubblico richiesto dal successivo art. 251 sia attinente in modo particolare alla sicurezza delle persone.

5. Qualora i ponti radio non siano destinati alla comunicazione della parola, scritta o parlata, ma esclusivamente alla trasmissione automatica di segnali riferenti ad eventi naturali o fasi di lavorazione o all'azionamento di macchine attinenti l'attivita' del concessionario, il canone e' determinato in conformita' dell'art. 7 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 maggio 1947, n. 642.

Art. 172

1. Ogni concessionario deve versare una cauzione a garanzia degli impegni assunti.

2. L'importo della cauzione, i casi e la misura in cui essa debba essere aumentata o reintegrata, e le relative sanzioni, sono stabilite negli atti di concessione.

Art. 173

1. La concessione ha fine:

  1. 1° per scadenza del termine, quando essa sia a tempo determinato;

  2. 2° per morte o per sopravvenuta incapacita' legale del concessionario, o, nei casi di persona giuridica, quando essa perda la personalita';

  3. 3° quando il concessionario perda la cittadinanza italiana;

  4. 40 per fallimento del concessionario;

  5. 5° per decadenza o revoca nei casi stabiliti dalla legge o dall'atto di concessione;

  6. 6° per riscatto della concessione nel caso previsto dal successivo art. 175.

Art. 174

1. La revoca puo' essere parziale per linee o impianti; essa ha effetto dal giorno della sua dichiarazione e puo' importare l'incameramento totale o parziale della cauzione.

2. L'incameramento totale o parziale deve aver luogo quando la sopravvenuta incapacita' legale o il fallimento siano dovuti a colpa del concessionario.

3. Nel caso di revoca il concessionario non puo' pretendere dall'Amministrazione il rilievo del materiale degli impianti.

Art. 175

1. Qualora l'atto di concessione non disponga diversamente, lo Stato puo', in qualunque tempo, procedere al riscatto delle concessioni con preavviso di un anno.

Art. 176

1. Il riscatto importa trasferimento in proprieta' dello Stato degli immobili o dei materiali occorrenti per l'impianto e l'esercizio di servizi di telecomunicazione, nonche' sostituzione di esso nei diritti, del concessionario, anche verso i terzi.

2. Lo Stato puo' prendere possesso degli impianti che vuol riscattare prima che la misura del corrispettivo sia determinata.

Art. 177

1. Quando si verifichino violazioni agli obblighi della concessione o irregolarita' nel servizio, il Ministero delle comunicazioni, in difetto di particolari sanzioni, puo' imporre al concessionario il pagamento di una somma nei limiti da fissarsi nell'atto di concessione.

Art. 178

1. Chiunque stabilisce o esercita un qualsiasi impianto telegrafico, telefonico o radioelettrico, senza aver prima ottenuto la relativa concessione, e' punito, salvo che il fatto costituisca reato punibile con pena piu' grave:

  1. 1) con l'ammenda da L. 10.000 a L. 100.000 se il fatto riguarda gli impianti telefonici e telegrafici;

  2. 2) con l'arresto da tre a sei mesi e con l'ammenda da L. 20.000 a L. 200.000 se il fatto riguarda gli impianti radioelettrici.

2. Ai contravventori si applica inoltre una sopratassa pari a venti volte la tassa corrispondente alle comunicazioni abusivamente effettuate calcolata secondo le tariffe vigenti, con il minimo di L.
20.000.33