Sez. 1, Sentenza n. 3289 del 06/10/1976 (Rv. 382078 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO INCIDENTALE - CONDIZIONATO - DIRETTO AL MUTAMENTO DELLA MOTIVAZIONE - INAMMISSIBILITA - CORREZIONE DELLA MOTIVAZIONE - MODALITA.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO INCIDENTALE - CONDIZIONATO - DIRETTO AL MUTAMENTO DELLA MOTIVAZIONE - INAMMISSIBILITA - CORREZIONE DELLA MOTIVAZIONE - MODALITA.*
Il ricorso incidentale condizionato con il quale la parte vittoriosa non chieda la Cassazione, neppure parziale, della sentenza impugnata, ma soltanto il mutamento della motivazione, e fuori di ogni previsione legislativa e non puo essere consentito per evidente Mancanza di interesse, potendosi conseguire la Cassazione della sola motivazione della sentenza impugnata e la sua sostituzione con un'altra giuridicamente corretta, idonea a sorreggere ugualmente il dispositivo conforme al diritto, indipendentemente da qualsiasi impugnazione, mediante la riproposizione con il controricorso delle tesi giuridiche prospettate nel giudizio di merito al fine di sollecitare l'Esercizio, da parte della Corte di Cassazione, del potere di correzione della motivazione attribuitole dall'ordinamento nel concorso delle condizioni previste dall'art 384 cod proc civ.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 371 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 384 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)