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Sez. 3, Sentenza n. 10339 del 20/04/2026 (Rv. 677807-03)

ASSICURAZIONE - VEICOLI (CIRCOLAZIONE-ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - RISARCIMENTO DEL DANNO - AZIONE PER IL RISARCIMENTO DEI DANNI - IN GENERE | Giudizio risarcitorio - Acconto superiore alla somma liquidata in sentenza - Domanda riconvenzionale di restituzione della differenza - Proponibilità nello stesso giudizio - Limiti - Fattispecie. RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - CRITERI EQUITATIVI - In genere.
Stato
decisa il 2026-04-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/677807-03

ASSICURAZIONE - VEICOLI (CIRCOLAZIONE-ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - RISARCIMENTO DEL DANNO - AZIONE PER IL RISARCIMENTO DEI DANNI - IN GENERE

Nel giudizio di risarcimento del danno, qualora l'acconto corrisposto dall'assicuratore in sede stragiudiziale risulti superiore alla somma liquidata, la domanda riconvenzionale di restituzione della differenza è proponibile nello stesso giudizio, anche oltre le preclusioni di cui all'art. 167 c.p.c., ove fondata su un fatto sopravvenuto non anteriormente deducibile e sempre che non risultino compromessi il contraddittorio e le garanzie difensive dell'attore.(Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione che aveva ritenuto ammissibile la domanda riconvenzionale di restituzione proposta dall'assicuratore con la prima memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c. - ratione temporis vigente - in quanto fondata sul sopravvenuto decesso della vittima e formulata in una fase in cui non erano ancora maturate le preclusioni istruttorie).

Decreto Legisl. 07/09/2005 num. 209 art. 148, Cod. Civ. art. 2059 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 167 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 183 com. 6, Cod. Civ. art. 2033 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)