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Sez. 1 - , Sentenza n. 3836 del 14/02/2017 (Rv. 644306 - 03)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - CONCORDATO PREVENTIVO - IN GENERE | Proposta di concordato preventivo con riserva successiva alla declaratoria di inammissibilità di altra domanda di concordato - Inammissibilità per abuso del processo - Valutazione di fatto spettante al giudice di merito - Sindacabilità in cassazione - Limiti - Fattispecie.
Stato
decisa il 2017-02-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/644306-03

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - CONCORDATO PREVENTIVO - IN GENERE

La domanda di concordato preventivo con riserva, che segua alla declaratoria di inammissibilità di altra istanza concordataria e sia presentata dal debitore non già per regolare la crisi dell'impresa attraverso un accordo con i suoi creditori, ma con il palese scopo di differire la dichiarazione di fallimento, è inammissibile in quanto integra gli estremi di un abuso del processo, che ricorre quando si violino i canoni generali di correttezza e buona fede ed i principi di lealtà processuale e del giusto processo. Implicando una verifica dell'intento del debitore di piegare l'istituto concordatario al perseguimento di finalità eccedenti o deviate rispetto a quelle per le quali l'ordinamento lo ha predisposto, il predetto apprezzamento si traduce in un'indagine di fatto riservata al giudice di merito e censurabile in sede di legittimità esclusivamente per vizio di motivazione, nei limiti in cui tale vizio è deducibile come motivo di ricorso per cassazione. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva ravvisato l’abuso del processo nel comportamento dell’imprenditore che, a seguito della declaratoria di inammissibilità della prima proposta concordataria, aveva presentato una nuova proposta ex art. 161, comma 6, l.fall. con modifiche di carattere meramente formale e marginale, nonché recependo le valutazioni del commissario giudiziale).

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 160 CORTE COST., Legge Falliment. art. 161 com. 6, Costituzione art. 111

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)