Sez. 3, Sentenza n. 7981 del 25/08/1997 (Rv. 507100 - 01)
LOCAZIONE - DISDETTA | Intimazione per un termine di scadenza anteriore - Validità per il termine successivo - Condizioni.
LOCAZIONE - DISDETTA
La disdetta intimata dal conducente di un fondo condotto in affitto non a coltivatore diretto anche se sull'erroneo presupposto che il rapporto fosse destinato a scadere in un momento anteriore a quello dell'effettiva scadenza contrattuale, deve ritenersi efficace esprimendo il diniego di rinnovazione del rapporto, qualora sia stata intimata nelle debite forme prima dell'inizio del termine dilatorio minimo di cui all'art. 1 comma secondo legge 22 luglio 1976 n. 606, richiamato dall'art. 22 legge 3 maggio 1982 n. 203.
Riferimenti normativi: Legge 22/07/1976 num. 606 art. 1, Legge 03/05/1982 num. 203 art. 22
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)