Corte costituzionale
Corte cost., Ordinanza n. 146 del 1990
Massime (1)
Massima n. 15209
- Impiego pubblico
- Pensionamento anticipato per dimissioni
- Trattamento di quiescenza
- Indennità integrativa speciale
- Prevista riduzione
- Questione già dichiarata non fondata in riferimento agli artt. 36 e 38 Cost.
- Rilievi ulteriori
- Asserita incoerenza della normativa
- Inapplicabilità della norma prima del d.l. n. 594/1985, ai dipendenti destituiti
- Manifesta infondatezza.
Leggi la massima
È norma logica e aderente al principio di buona amministrazione, quella che dispone la riduzione dell'indennità integrativa, in caso di pensionamento anticipato per dimissioni, in proporzione degli anni di servizio prestato; né alcun rilievo può avere, in sede di giudizio di legittimità costituzionale, la circostanza che solo con il decreto-legge, n. 594 del 1985 (e poi con il decreto-legge 28 febbraio 1986, n. 49, conv. nella legge 18 aprile 1986, n. 120), il legislatore abbia esteso il trattamento previsto dalla norma impugnata anche ai dipendenti destituiti. (Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale, sollevata in riferimento agli artt. 3, 36, 38 e 97 Cost. dell'art. 10 del decreto-legge 29 gennaio 1983, n. 17, come convertito nella legge 25 marzo 1983, n. 79, nella parte in cui dispone che al personale avente diritto all'indennità integrativa speciale, a partire dall'entrata in vigore di detto decreto, ove presenti domanda di pensionamento anticipato, la misura dell'indennità, da corrispondersi in aggiunta alla pensione, deve essere determinata in ragione di un quarantesimo, per ogni anno di servizio utile ai fini del trattamento di quiescenza dell'importo dell'indennità stessa spettante al personale collocato in pensione con la massima anzianità di servizio). - S. n. 531/1988 e O. n. 273/1989.
Norme impugnate
- legge 25 marzo 1983, n. 79
- art. 10 d.l. 29 gennaio 1983, n. 17
Parametri
Epigrafe
ha pronunciato la seguente
nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 10 del decreto-legge 29 gennaio 1983, n. 17 (Misure per il contenimento del costo del lavoro e per favorire l'occupazione), convertito in legge 25 marzo 1983, n. 79, promossi con le seguenti ordinanze:
1) ordinanza emessa il 27 febbraio 1989 dalla Corte dei Conti sul ricorso proposto da Celani Giovanna ed altri contro la Presidenza del Consiglio dei ministri, iscritta al n. 538 del registro ordinanze 1989 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 48, prima serie speciale, dell'anno 1989.
2) ordinanza emessa il 20 giugno 1988 dalla Corte dei Conti - Sezione Giurisdizionale per la Sardegna - sul ricorso proposto da Cinti Giovanni ed altra, iscritta al n. 588 del registro ordinanze 1989 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 49, prima serie speciale, dell'anno 1989.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
Udito nella camera di consiglio del 21 febbraio 1990 il Giudice relatore Gabriele Pescatore;
punto 1
Ritenuto che la Corte dei Conti, con ordinanze 20 giugno 1988 (R.O. n. 588 del 1989) e 27 febbraio 1989 (R.O. n. 538 del 1989), ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 36, 38 e 97 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 10 del decreto-legge 29 gennaio 1983, n. 17, come convertito nella legge 25 marzo 1983, n. 79, nella parte in cui dispone che al personale avente diritto all'indennità integrativa speciale, a partire dall'entrata in vigore di detto decreto, ove presenti domanda di pensionamento anticipato, la misura dell'indennità, da corrispondersi in aggiunta alla pensione, deve essere determinata in ragione di un quarantesimo, per ogni anno di servizio utile ai fini del trattamento di quiescenza, dell'importo dell'indennità stessa spettante al personale collocato in pensione con la massima anzianità di servizio;
punto 2
Considerato che questa Corte, con sentenza n. 531 del 1988 ha già dichiarato la questione non fondata in riferimento agli artt. 36 e 38 della Costituzione ed, in seguito, l'ha dichiarata manifestamente infondata con ordinanza n. 273 del 1989;
che i profili nuovi sollevati attengono alla dedotta violazione degli artt. 3 e 97 della Costituzione, in quanto: a) non sarebbe equo né razionale permettere il pensionamento anticipato a domanda, ma ridurre l'indennità integrativa in proporzione degli anni di servizio; b) i dipendenti destituiti, prima dell'entrata in vigore del decreto-legge 2 novembre 1985, n. 594, avrebbero goduto, a differenza di quelli dimissionari, di un più favorevole trattamento;
che la questione, anche sotto tali profili, appare manifestamente infondata, essendo logica e aderente al principio del buon andamento della pubblica amministrazione, come già enunciato nella sentenza n. 531 del 1988, la riduzione dell'indennità integrativa, in caso di pensionamento anticipato per dimissioni, in proporzione degli anni di servizio prestato e nessun rilievo potendo avere, in sede di giudizio di legittimità costituzionale, la circostanza che il legislatore solo con il decreto-legge, n. 594 del 1985 (e poi con il decreto-legge 28 febbraio 1986, n. 49, conv. nella legge 18 aprile 1986, n. 120), abbia esteso il trattamento previsto dalla norma impugnata ai dipendenti destituiti;
punto 3
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 10 del decreto-legge 29 gennaio 1983, n. 17 (Misure per il contenimento del costo del lavoro e per favorire l'occupazione), convertito con modificazioni nella legge 25 marzo 1983, n. 79, sollevata in riferimento agli artt. 3, 36, 38 e 97 della Costituzione, dalla Corte dei Conti, con le ordinanze indicate in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 marzo 1990.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: PESCATORE
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 26 marzo 1990.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
Fonte: Corte costituzionale, dati aperti, CC BY-SA 3.0. Le massime provengono dagli stessi dati aperti, con la stessa licenza. Fonti e licenze