Sez. 2, Sentenza n. 3234 del 25/05/1984 (Rv. 435278 - 01)
POSSESSO - EFFETTI - USUCAPIONE - INTERRUZIONE E SOSPENSIONE - IN GENERE - RICONOSCIMENTO DEL DIRITTO REALE - INTERRUZIONE DEL TERMINE UTILE PER USUCAPIONE - CONDIZIONI - PROPOSTA TRANSATTIVA - EFFETTO INTERRUTTIVO - ESCLUSIONE.*
POSSESSO - EFFETTI - USUCAPIONE - INTERRUZIONE E SOSPENSIONE - IN GENERE - RICONOSCIMENTO DEL DIRITTO REALE - INTERRUZIONE DEL TERMINE UTILE PER USUCAPIONE - CONDIZIONI - PROPOSTA TRANSATTIVA - EFFETTO INTERRUTTIVO - ESCLUSIONE.*
Affinché il riconoscimento del diritto reale sia idoneo ad interrompere il termine utile per usucapire, non è sufficiente che il possessore con l'atto di riconoscimento mostri di conoscere il soggetto cui appartiene il diritto da lui esercitato come proprio, ma si richiede che egli, per il modo in cui questa conoscenza è rivelata e per i fatti nei quali essa è implicita, manifesti la volontà di attribuire il diritto reale al suo titolare. Non integrano, pertanto, tale riconoscimento le proposte transattive ed, in genere, tutte quelle dichiarazioni dalle quali si può ricavare soltanto un'ammissione sull'incertezza del diritto o il desiderio di consolidare in proprio favore una situazione ancora in via di sviluppo, ma non l'intenzione esplicita o implicita di riconoscere l'inesistenza del proprio diritto e di troncare, quindi, il decorso dell'usucapione. (V 2842/82, mass n 420723; (V 2559/73, mass n 366013).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1165, Cod. Civ. art. 2944
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)