Sez. 2, Sentenza n. 4831 del 18/05/1994 (Rv. 486653 - 01)
Comunione dei diritti reali - Condominio negli edifici - Contributi e spese condominiali - In genere | Spese di manutenzione ordinaria e spese fisse relative a servizi comuni essenziali - Approvazione preventiva dell'assemblea dei condomini - Necessità - Preventivo di spese approvato - Aumento dei contributi previsti - Autorizzazione rilasciata all'amministratore dall'assemblea - Annullabilità della delibera.
Comunione dei diritti reali - Condominio negli edifici - Contributi e spese condominiali - In genere
Nel condominio degli edifici anche le spese di manutenzione ordinaria e quelle fisse relative ai servizi comuni essenziali richiedono la preventiva approvazione dell'assemblea dei condomini essendo questa espressamente richiesta dall'art. 1135 n. 2 cod. civ. per tutte le spese occorrenti durante l'anno e non solo per le spese di straordinaria manutenzione alle quali si riferisce il citato art. 1135 n. 5. È pertanto annullabile la delibera dell'assemblea che autorizza l'amministratore ad aumentare i contributi previsti dal preventivo di spese approvato.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1135
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)