Sez. 5, Ordinanza n. 913 del 09/06/1977 Cc. (dep. 22/07/1977) Rv. 136530 - 01
AZIONE PENALE - QUESTIONI PREGIUDIZIALI (PREGIUDIZIALITA) - QUESTIONI CIVILI - DI STATO PERSONALE - PROVVEDIMENTO CHE NEGA LA SOSPENSIONE DEL PROCEDIMENTO PENALE - RIFLESSI SULLO STATO DI DETENZIONE DELL'IMPUTATO - IMPUGNABILITA - CESSAZIONE DELLO STATO DI DETENZIONE - INTERESSE ALL'IMPUGNAZIONE - ESCLUSIONE.*
AZIONE PENALE - QUESTIONI PREGIUDIZIALI (PREGIUDIZIALITA) - QUESTIONI CIVILI - DI STATO PERSONALE - PROVVEDIMENTO CHE NEGA LA SOSPENSIONE DEL PROCEDIMENTO PENALE - RIFLESSI SULLO STATO DI DETENZIONE DELL'IMPUTATO - IMPUGNABILITA - CESSAZIONE DELLO STATO DI DETENZIONE - INTERESSE ALL'IMPUGNAZIONE - ESCLUSIONE.*
L'impugnazione contro il provvedimento che, nel caso di questioni personali di stato, nega la sospensione del procedimento penale e ammissibile quando il provvedimento medesimo ha riflessi sullo stato di detenzione dell'imputato. Cosicche, venuto meno il relativo interesse all'impugnazione per la cessazione dell'anzidetto stato, non puo che rivivere in tutta la sua interezza il principio dell'inoppugnabilita.*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Cod. Proc. Pen. art. 19 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 190 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 524
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)