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Sez. 3, Sentenza n. 5961 del 03/06/1997 Ud. (dep. 19/06/1997) Rv. 208161 - 01

BELLEZZE NATURALI (PROTEZIONE DELLE) - IN GENERE | Zone sottoposte a vincolo - Disboscamento - Aratura dell'area per destinarla a pascolo - Reato - Sussistenza.
Stato
decisa il 1997-06-03
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/208161-01

BELLEZZE NATURALI (PROTEZIONE DELLE) - IN GENERE

Nelle zone sottoposte a vincolo paesistico ai sensi della d.l. 8 agosto 1985 n. 431, perché destinate a bosco (art. 1 lett g), non è consentito procedere all'aratura con totale estirpazione della vegetazione esistente per destinare l'area all'allevamento. L'aratura infatti, da annoverare a questi fini tra le opere civili inibite ai sensi dell'art. 1 comma 8 della l. 431/85 determina una profonda immutazione dello stato dei luoghi per il cui ripristino occorrono molti anni.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 27/06/1985 num. 312 art. 1 CORTE COST., Legge 08/08/1985 num. 431 art. 1 CORTE COST., Legge 08/08/1985 num. 431 art. 1 sexies CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)