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Sez. 2, Sentenza n. 2416 del 07/10/1986 Ud. (dep. 24/02/1987) Rv. 176749 - 01

PROVA PENALE - IMPUTATO - CONFESSIONE - IN GENERE - NATURA - TESTIMONIANZA - ESCLUSIONE - FONTE DI PROVA - POSSIBILITÀ - VALUTAZIONE - ESTREMI.*
Stato
decisa il 1986-10-07
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/176749-01

PROVA PENALE - IMPUTATO - CONFESSIONE - IN GENERE - NATURA - TESTIMONIANZA - ESCLUSIONE - FONTE DI PROVA - POSSIBILITÀ - VALUTAZIONE - ESTREMI.*

L'interrogatorio dell'imputato non è giuridicamente una testimonianza, ma può costituire eventualmente fonte di prova, per cui le dichiarazioni in esso contenute, come quelle confessorie, possono essere assunte dal giudice a base del suo convincimento dopo che le abbia doverosamente controllate nella loro attendibilità oltre che nella spontaneità e nella genuinità delle stesse. (V mass n 168381, sulla seconda parte).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 389 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)