Sez. 2, Sentenza n. 2416 del 07/10/1986 Ud. (dep. 24/02/1987) Rv. 176749 - 01
PROVA PENALE - IMPUTATO - CONFESSIONE - IN GENERE - NATURA - TESTIMONIANZA - ESCLUSIONE - FONTE DI PROVA - POSSIBILITÀ - VALUTAZIONE - ESTREMI.*
PROVA PENALE - IMPUTATO - CONFESSIONE - IN GENERE - NATURA - TESTIMONIANZA - ESCLUSIONE - FONTE DI PROVA - POSSIBILITÀ - VALUTAZIONE - ESTREMI.*
L'interrogatorio dell'imputato non è giuridicamente una testimonianza, ma può costituire eventualmente fonte di prova, per cui le dichiarazioni in esso contenute, come quelle confessorie, possono essere assunte dal giudice a base del suo convincimento dopo che le abbia doverosamente controllate nella loro attendibilità oltre che nella spontaneità e nella genuinità delle stesse. (V mass n 168381, sulla seconda parte).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 389 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)