Sez. L, Sentenza n. 6464 del 07/12/1984 (Rv. 438044 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - DIVERSE DA QUELLE DELLA ASSUNZIONE - QUALIFICHE - DIRITTO ALLA QUALIFICA - SVOLGIMENTO DI MANSIONI SUPERIORI - ACCERTAMENTO - CRITERI - RIFERIMENTO ALLE OPERAZIONI MATERIALI ED AL LIVELLO DI RESPONSABILITÀ ED AUTONOMIA PROPRIO DELLA QUALIFICA RIVENDICATA - NECESSITÀ.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - DIVERSE DA QUELLE DELLA ASSUNZIONE - QUALIFICHE - DIRITTO ALLA QUALIFICA - SVOLGIMENTO DI MANSIONI SUPERIORI - ACCERTAMENTO - CRITERI - RIFERIMENTO ALLE OPERAZIONI MATERIALI ED AL LIVELLO DI RESPONSABILITÀ ED AUTONOMIA PROPRIO DELLA QUALIFICA RIVENDICATA - NECESSITÀ.*
Qualora il lavoratore assuma, ai sensi ed agli effetti dell'art. 2103 cod. civ., di avere svolto mansioni corrispondenti ad una qualifica superiore a quella in effetti riconosciutagli, occorre tener presente, nell'indagine sul fondamento della domanda, che la graduazione delle qualifiche implica anche un differente tipo di collaborazione con il datore di lavoro, sicché devesi non soltanto fare riferimento al complesso delle operazioni materiali, in cui si siano concretizzate le prestazioni del lavoratore medesimo, ma pure accertare se tali operazioni siano state compiute con il livello di responsabilità e di autonomia proprio della qualifica rivendicata. (Conf 6937/79, mass n 401597).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2095 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)