Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 21487 del 21/10/2015 (Rv. 637422 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - CONCORDATO PREVENTIVO - PROVVEDIMENTI IMMEDIATI - DICHIARAZIONE DI FALLIMENTO | Proposta di concordato preventivo nel corso di procedimento prefallimentare - Revoca ex art. 173 l. fall. - Convocazione del socio accomandatario cessato già comparso in sede prefallimentare - Necessità - Esclusione - Fondamento.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - CONCORDATO PREVENTIVO - PROVVEDIMENTI IMMEDIATI - DICHIARAZIONE DI FALLIMENTO
In caso di concordato preventivo proposto nel corso di un procedimento prefallimentare nel quale si sia già instaurato il contraddittorio tra il creditore istante e il debitore, socio accomandatario cessato a seguito della trasformazione di una società in accomandita semplice in società a responsabilità limitata, non occorre, ai fini della revoca ex art. 173 l.fall. e della derivante dichiarazione di fallimento, ulteriormente convocare il debitore, che nulla può dedurre sulla proposta di concordato formulata dalla società trasformata e il cui fallimento personale costituisce esito espressamente previsto dall'art. 147, comma 2, l.fall., anche nel caso di cessazione della responsabilità illimitata.
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 15 CORTE COST., Legge Falliment. art. 147 com. 2 CORTE COST., Legge Falliment. art. 173
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)