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Proroga di termini previsti da disposizioni legislative ed interventi di carattere assistenziale ed economico

Testo in vigore al

Art. 5

1. Il termine per il completamento dell'istanza per ottenere il rilascio del nulla-osta provvisorio di prevenzione incendi, con la documentazione indicata al comma 3 dell'articolo 2 del decreto del Ministro dell'interno in data 8 marzo 1985, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 95 del 22 aprile 1985, recante le direttive sulle misure piu' urgenti ed essenziali di prevenzione incendi, e' prorogato al 31 dicembre 1989.

2. Entro lo stesso termine e' consentita la presentazione dell'istanza, corredata dalla documentazione prevista dal decreto del Ministro dell'interno di cui al comma 1 o la sua integrazione per procedere alla sanatoria di errori materiali od omissioni .2

Art. 5-bis

1. E' altresi' prorogato al 31 dicembre 1988 il termine previsto dal secondo comma dell'articolo 5 del decreto del Ministro dell'interno 28 agosto 1984, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 246 del 6 settembre 1984, relativo alle 'Modificazioni al decreto ministeriale 6 luglio 1983 concernente norme sul comportamento al fuoco delle strutture e dei materiali da impiegarsi nella costruzione di teatri, cinematografi ed altri locali di spettacolo in genere', e successive modificazioni.2

Art. 7

1. In attesa del definitivo riordino del regime agevolato per la zona franca di Gorizia, istituito con legge 1 dicembre 1948, n. 1438, modificato con legge 27 dicembre 1975, n. 700, e prorogato con decreto-legge 30 dicembre 1986, n. 923, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 1987, n. 50, i termini da quest'ultima legge previsti sono prorogati fino all'entrata in vigore della predetta legge di riordino.

2. Il contingente contraddistinto dal n. 13 della tabella A allegata alla legge 27 dicembre 1975, n. 700, e' incrementato del 70 per cento.

3. Per territorio limitrofo alla zona franca, di cui all'ultimo comma dell'articolo 2 della legge 1› dicembre 1948, n. 1438, deve intendersi la residua parte del territorio della provincia di Gorizia.

4. Il regime agevolato della zona di Gorizia di cui al comma 2 e' esteso, fino al 31 dicembre 1991, alla provincia di Trieste, limitatamente al prodotto contraddistinto con il n. 13 della tabella A allegata alla legge 27 dicembre 1975, n. 700, aumentato del 60 per cento rispetto al contingente di cui al comma 2. Tale agevolazione e' altresi' estesa ai comuni della provincia di Udine compresi nell'allegato A della legge 5 marzo 1985, n. 129, per un contingente pari al 40 per cento di quello determinato per la provincia di Gorizia dal comma 2. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato provvedera', con proprio decreto, secondo i criteri adottati per la zona di Gorizia, a disciplinare le modalita' del regime agevolato di cui al presente comma.4a

Art. 8

1. Le disposizioni di cui all'articolo 2 della legge 13 luglio 1984, n. 313, in materia di abbuono dell'imposta sugli spettacoli, prorogate al 31 dicembre 1987 dal disposto dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 12 luglio 1986, n. 346, convertito dalla legge 8 agosto 1986, n. 493, restano in vigore sino al 30 giugno 1989.3

2. Alle minori entrate derivanti dall'attuazione del comma 1, valutate in lire 7.000 milioni nell'anno 1988 ed in lire 3.500 milioni nell'anno 1989, si provvede mediante l'utilizzo delle somme del fondo di cui alla legge 14 agosto 1971, n. 819, come integrato dall'articolo 13, secondo comma, lettera c), della legge 30 aprile 1985, n. 163, relativamente alla quota riservata alla concessione dei contributi in conto capitale ad esercenti o proprietari di sale cinematografiche e conseguente riduzione dello stanziamento, iscritto ai fini del bilancio triennale 1988-1990, sul capitolo 8044 dello stato di previsione del Ministero del turismo e dello spettacolo per l'anno 1988.

3. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 11

1. Sono ulteriormente prorogati al 31 dicembre 1988 l'attivita' ed il funzionamento dell'Ispettorato generale per le zone colpite dai terremoti del gennaio 1968, di cui all'articolo 17 della legge 7 marzo 1981, n. 64, nonche' i benefici di cui all'articolo 24 della medesima legge, prorogati da ultimo dal comma 4 dell'articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 791, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1986, n. 46.

2. Alla spesa derivante dall'attuazione del comma 1, valutata in lire 500 milioni per il 1988, si provvede mediante utilizzo delle disponibilita' iscritte sul capitolo 9051 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici per lo stesso anno, che all'uopo sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere assegnate agli appositi capitoli per le finalita' di cui al comma 1.

3. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

3-bis. - Le disposizioni dell'articolo 15 del decretolegge 28 luglio 1981, n. 397, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 settembre 1981, n. 536, e quelle dell'articolo 12 della legge 13 agosto 1984, n. 462, debbono intendersi riferite anche ai manufatti comunque realizzati in adiacenza o a servizio dei ricoveri provvisori costruiti dallo Stato .

Art. 12

1. I termini previsti dal quarto e sesto comma dell'articolo 18 della legge 5 agosto 1978, n. 457, e successive modificazioni ed integrazioni, concernenti rispettivamente gli interventi assistiti dai contributi di cui al primo comma del medesimo articolo 18 per programmi da realizzarsi anche fuori dell'ambito dei piani di zona di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167, e simili, nonche' gli interventi sulle aree comprese nei piani di zona, su quelle delimitate ai sensi dell'articolo 51 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, ovvero su quelle espropriate dai comuni ai sensi del sesto comma dell'articolo 13 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, sono prorogati, rispettivamente, al 31 dicembre 1989 ed al 1 gennaio 1990.

Art. 13

1. Il termine indicato nell'articolo 6, quarto comma, del decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1982, n. 94, gia' prorogato con il decreto-legge 22 dicembre 1984, n. 901, convertito, con modificazioni, dalla legge 1› marzo 1985, n. 42, contenente norme per la formazione di programmi pluriennali di attuazione ai sensi dell'articolo 13 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, e' differito al 31 dicembre 1989.24

Art. 14

1. Il termine di cui all'articolo 8, terzo comma, della legge 28 gennaio 1977, n. 10, concernente la determinazione del costo delle aree ai fini del convenzionamento dei programmi costruttivi, e' prorogato di cinque anni.

2. Per le occupazioni d'urgenza in corso, la scadenza del termine, di cui al secondo comma dell'articolo 20 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, gia' prorogato dall'articolo 1, comma 5-bis, del decreto-legge 22 dicembre 1984, n. 901, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 marzo 1985, n. 42, concernente precedente proroga delle occupazioni d'urgenza, e' ulteriormente prorogata di due anni.

Art. 18

1. Per agevolare il ripristino e la riparazione delle opere pubbliche danneggiate dall'eccezionale nubifragio abbattutosi nei giorni 15 e 16 novembre 1987 nelle province di Catanzaro e Reggio Calabria, e' autorizzata la spesa di lire 100 miliardi per l'anno 1987 a carico del fondo per la protezione civile, all'uopo integrato di pari importo.

2. Il Ministro per il coordinamento della protezione civile, sul presupposto di un programma globale degli interventi predisposto dalla regione Calabria, d'intesa con gli enti locali interessati e sentito il Consiglio dei Ministri, provvede all'assegnazione dei fondi necessari per la realizzazione dei singoli interventi.

3. A favore delle imprese industriali, commerciali, artigiane, turistiche, alberghiere e della pesca, nonche' di quelle agricole danneggiate dall'evento di cui al comma 1, si applicano rispettivamente le provvidenze di cui all'articolo 9 della legge 13 maggio 1985, n. 198, come modificato dall'articolo 12, comma 4, del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 120, le cui disponibilita' finanziarie sono integrate di lire 20 miliardi per l'anno 1988, e di cui alla legge 15 ottobre 1981, n. 590, le cui disponibilita' finanziarie sono integrate di lire 20 miliardi per l'anno 1988; nonche', per le imprese industriali, i benefici previsti dagli articoli 5 e 5- bis del decreto-legge 19 settembre 1987, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 novembre 1987, n. 470, le cui disponibilita' sono aumentate di lire 10 miliardi per l'anno 1988.

4. All'onere derivante dall'applicazione dei commi 1 e 3, pari rispettivamente a lire 100 miliardi per l'anno 1987 e a lire 50 miliardi per l'anno 1988, si provvede, quanto a lire 100 miliardi per l'anno 1987, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno medesimo utilizzando l'accantonamento 'Riforma della legge n. 46 del 1982 e partecipazione a programmi internazionali di ricerca e innovazione' e, quanto a lire 50 miliardi per l'anno 1988, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il medesimo anno finanziario, utilizzando parzialmente l'accantonamento 'Interventi a favore della regione Calabria'.

5. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio .

Art. 19

1. Il termine per la conclusione dei lavori della commissione di cui all'articolo 4 del decreto-legge 20 dicembre 1984, n. 859, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1985, n. 20, incaricata di predisporre un progetto organico di riforma degli enti autonomi portuali e delle aziende portuali, nonche' del riassetto delle relative gestioni ai sensi del medesimo articolo 4 e del comma 6 dell'articolo 1 del decreto-legge 17 dicembre 1986, n. 873, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 febbraio 1987, n. 26, e' prorogato al 31 gennaio 1988. La spesa relativa gravera' sul capitolo 1095 dello stato di previsione del Ministero della marina mercantile per l'esercizio finanziario 1988.

Art. 20

1. Per consentire ai sensi dell'articolo 3 della legge 10 febbraio 1981, n. 22, il rimborso dei maggiori oneri sostenuti dall'ENI per la costituzione e la gestione della scorta strategica di petrolio greggio e di prodotti petroliferi di cui all'articolo 2 della medesima legge, e' autorizzata la spesa di lire 180 miliardi per l'anno 1987 e di lire 20 miliardi annui a decorrere dal 1988.

2. All'onere derivante dall'applicazione del comma 1, determinato in lire 180 miliardi per l'anno 1987 ed in lire 20 miliardi per ciascuno degli anni 1988 e 1989, si provvede, quanto a lire 160 miliardi per il 1987, a carico dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1986, all'uopo utilizzando l'apposito accantonamento, e, quanto a lire 20 miliardi per ciascuno degli anni dal 1987 al 1989, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1987 - 1989, al capitolo 9001 del medesimo stato di previsione per l'anno 1987, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento.

3. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 21

1. Il primo comma dell'articolo 1 della legge 18 luglio 1984, n. 343, e' sostituito dal seguente:
"E' autorizzata la partecipazione italiana alle spese per lo svolgimento di riunioni e conferenze da attuarsi in sedi diverse nel quadro del processo per la sicurezza e la cooperazione europea".

2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in lire 970 milioni annue, si provvede a carico del capitolo 3184 dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri per l'anno finanziario 1987 e corrispondenti capitoli per gli anni successivi.

3. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 22

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 29 dicembre 1987
COSSIGA
GORIA, Presidente del Consiglio dei Ministri
MANNINO, Ministro dei trasporti
FANFANI, Ministro dell'interno
GAVA, Ministro delle finanze
BATTAGLIA, Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
CARRARO, Ministro del turismo e dello spettacolo
DE ROSE, Ministro dei lavori pubblici
GASPARI, Ministro per il coordinamento della protezione civile
PRANDINI, Ministro della marina mercantile
ANDREOTTI, Ministro degli affari esteri AMATO, Ministro del tesoro
COLOMBO, Ministro del bilancio e della programmazione economica
Visto, il Guardasigilli: VASSALLI
Registrato alla Corte dei conti, addi' 30 dicembre 1987
Atti di Governo, registro n. 70, foglio n. 36