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Sez. 5, Sentenza n. 21243 del 16/03/2001 Ud. (dep. 24/05/2001) Rv. 219033 - 01

ARMI - IN GENERE | Circostanza attenuante della lieve entità del fatto - Criteri di valutazione.
Stato
decisa il 2001-03-16
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/219033-01

ARMI - IN GENERE

In tema di reati concernenti le armi, ai fini del riconoscimento dell'attenuante della lieve entità del fatto (art. 5 legge 2 ottobre 1967 n. 895), è demandata al giudice di merito una duplice e successiva indagine, consistente, in via primaria, nella verifica della concedibilità della attenuante in questione in relazione ai connotati soggettivi ed oggettivi che caratterizzano il porto e la detenzione delle armi stesse, ed in via successiva (all'esito positivo della prima analisi), nell'accertamento della sussistenza della circostanza oggettiva della quantità e potenzialità delle armi. (Fattispecie in cui l'attenuante è stata negata a causa dei notevoli precedenti penali dell'imputato).

Riferimenti normativi: Legge 02/10/1967 num. 895 art. 5 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)