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DIRETTIVA DEL CONSIGLIO DEL 23 NOVEMBRE 1970 RELATIVA AGLI ADDITIVI NELL'ALIMENTAZIONE DEGLI ANIMALI (70/524/CEE)

Testo in vigore al

Art. 14

1. Gli Stati membri prescrivono che gli additivi autorizzati possano essere commercializzati per essere impiegati nell'alimentazione degli animali soltanto se le seguenti indicazioni, che devono essere ben visibili, chiaramente leggibili e indelebili e che impegnano la responsabilità del produttore o del condizionatore o dell'importare o del venditore o del distributore stabilito all'interno della Comunità, figurano sull'imballaggio, sul recipiente o su una etichetta ivi fissata: A. per tutti gli additivi, ad eccezione degli enzimi e dei microrganismi:

  1. a) il nome specifico attribuito all'additivo all'atto dell'autorizzazione, il numero di registrazione CE dell'additivo e, nel caso di additivi di cui all'articolo 2, lettera aaa), la denominazione commerciale e il numero di immatricolazione del responsabile dell'immissione in circolazione;

  2. b) il nome o la ragione sociale e l'indirizzo o la sede sociale del responsabile delle indicazioni di cui al presente paragrafo;

  3. c) il peso netto e, per gli additivi liquidi, il volume netto oppure il peso netto;

  4. d) a seconda dei casi, il numero di riconoscimento attribuito all'impresa o all'intermediario, a norma dell'articolo 5 della direttiva 95/69/CE o il numero di registrazione attribuito all'impresa o all'intermediario, a norma dell'articolo 10 della suddetta direttiva.

B. Inoltre per:

a) antibiotici, fattori di crescita, coccidiostatici ed altre sostanze medicamentose: il nome o la ragione sociale e l'indirizzo o la sede sociale del fabbricante, se quest'ultimo non è responsabile delle indicazioni di etichettatura, il tenore di sostanza attiva, la data limite di garanzia o la durata di conservazione a decorrere dalla data di fabbricazione, il numero di riferimento e la data di fabbricazione della partita, le istruzioni per l'uso ed eventualmente una raccomandazione relativa alla sicurezza di impiego quando gli additivi in questione formano oggetto di disposizioni particolari all'atto dell'autorizzazione;

b) la vitamina E: il tenore in alfa-tocoferolo e la data limite di garanzia del tenore o la durata di conservazione a decorrere dalla data di fabbricazione;

c) le vitamine diverse dalla vitamina E, le provitamine e sostanze aventi un effetto chimico analogo: il tenore di sostanza attiva e la data limite di garanzia del tenore o la durata di conservazione a decorrere dalla data di fabbricazione;

d) gli oligoelementi, i coloranti compresi i pigmenti, i conservanti e gli altri additivi ad eccezione di quelli appartenenti ai gruppi degli enzimi e dei microrganismi: il tenore di sostanze attive.

C. Per gli additivi appartenenti ai gruppi:

a) degli enzimi: il nome specifico del o dei componenti attivi secondo la sua o le loro attività enzimatiche, in base all'autorizzazione concessa, il numero di identificazione secondo l'International Union of Biochemistry, le unità di attività (6) (unità di attività per grammo o per millilitro), il numero di registrazione CE dell'additivo, il nome e la ragione sociale e l'indirizzo o la sede sociale del responsabile delle indicazioni di etichettatura, il nome o la ragione sociale e l'indirizzo o la sede sociale del fabbricante, se quest'ultimo non è responsabile delle indicazioni di etichettatura, il numero di riconoscimento attribuito all'impresa o all'intermediario, a norma dell'articolo 5 della direttiva 95/69/CE, la data limite di garanzia o la durata di conservazione a decorrere dalla data di fabbricazione, il numero di riferimento e la data di fabbricazione della partita, le istruzioni per l'uso che precisino in particolare la dose raccomandata se necessario con l'indicazione di una forcella minimo/massimo, in funzione della/e percentuale/i in peso della/e materia/e prima/e bersaglio per chilogrammo di mangime completo secondo le prescrizioni previste caso per caso nell'autorizzazione dell'additivo e, all'occorrenza, le raccomandazioni concernenti la sicurezza d'impiego previste nell'autorizzazione dell'additivo, il peso netto e, per gli additivi liquidi, il volume netto oppure il peso netto; eventualmente l'indicazione delle caratteristiche particolari significative dovute al processo di fabbricazione, conformemente alle disposizioni previste in materia di etichettatura nell'autorizzazione dell'additivo;

b) dei microrganismi: l'identificazione del o dei ceppi in base all'autorizzazione concessa, il numero di deposito del o dei ceppi, il numero di unità che formano colonie (CFV per grammo), il numero di registrazione CE dell'additivo, il nome o la ragione sociale e l'indirizzo o la sede sociale del responsabile dell'etichettatura, il nome o la ragione sociale e l'indirizzo o la sede sociale del fabbricante, se quest'ultimo non è responsabile delle indicazioni di etichettatura, il numero di riconoscimento attribuito all'impresa o all'intermediario, a norma dell'articolo 5 della direttiva 95/69/CE, la data limite di garanzia o la durata di conservazione a decorrere dalla data di fabbricazione, il numero di riferimento e la data di fabbricazione della partita, le istruzioni per l'uso e, se del caso, le raccomandazioni concernenti la sicurezza d'impiego previste nell'autorizzazione dell'additivo, il peso netto e, per gli additivi liquidi, il volume netto oppure il peso netto, se del caso l'indicazione delle caratteristiche particolari significative dovute al processo di fabbricazione, in base alle disposizioni previste in materia di etichettatura nell'autorizzazione dell'additivo.

2. Gli Stati membri prescrivono che la denominazione specifica degli additivi possa essere accompagnata, nei casi in cui tali indicazioni non siano richieste a norma del paragrafo 1:

  1. a) dalla denominazione commerciale;

  2. b) dal nome o dalla ragione sociale e dall'indirizzo o dalla sede sociale del fabbricante se quest'ultimo non è responsabile delle indicazioni di etichettatura, dalle istruzioni per l'uso e, all'occorrenza, dalle raccomandazioni concernenti la sicurezza d'impiego.

3. Gli Stati membri stabiliscono che gli imballaggi, i recipienti e le etichette possano recare informazioni diverse da quelle prescritte o ammesse a norma dei paragrafi 1 e 2, purché esse siano nettamente separate dalle indicazioni di cui sopra.

Art. 15

1. Gli Stati membri prescrivono che le premiscele possano essere commercializzate soltanto se le seguenti indicazioni, che devono essere ben visibili, chiaramente leggibili e indelebili e che impegnano la reponsabilità del produttore o del condizionatore o dell'importatore o del venditore o del distributore stabilito nella Comunità, sono apposte sull'imballaggio, sul recipiente o su un'etichetta ivi prefissata: A. per tutte le premiscele:

  1. a) la denominazione «premiscela»;

  2. b) le istruzioni per l'uso e eventualmente una raccomandazione concernente la sicurezza d'impiego delle premiscele;

  3. c) la specie animale o la categoria di animali cui è destinata la premiscela;

  4. d) il nome e la ragione sociale e l'indirizzo o la sede sociale del responsabile delle indicazioni di cui al presente paragrafo;

  5. e) peso netto e, per i liquidi, il volume netto o il peso netto;

  6. f) a seconda dei casi, il numero di riconoscimento attribuito all'impresa o all'intermediario, a norma dell'articolo 5 della direttiva 95/69/CE, o il numero di registrazione attribuito all'impresa o all'intermediario, a norma dell'articolo 10 della suddetta direttiva.

B. Inoltre, per le premiscele in cui sono stati incorporati gli additivi sottoindicati:

a) antibiotici, fattori di crescita, coccidiostatici e altre sostanze medicamentose: il nome o la ragione sociale e l'indirizzo o la sede sociale del fabbricante se costui non è responsabile delle indicazioni di etichettatura, il nome specifico attribuito all'additivo all'atto dell'autorizzazione, il tenore di sostanze attive, la data limite di garanzia del tenore o la durata di conservazione a decorrere dalla data di fabbricazione;

b) sostanze che hanno effetti antiossidanti: il nome specifico attribuito all'additivo all'atto dell'autorizzazione e il tenore di sostanze attive, purché all'atto dell'autorizzazione dell'additivo sia fissato un tenore massimo per i mangimi completi;

c) coloranti, compresi i pigmenti: il nome specifico attribuito all'additivo all'atto dell'autorizzazione e il tenore di sostanze attive, purché all'atto dell'autorizzazione dell'additivo sia fissato un tenore massimo pe i mangimi completi;

d) vitamina E: il nome specifico dell'additivo all'atto dell'autorizzazione, il tenore di alfa-tocoferoli e la data limite di garanzia del tenore o la durata di conservazione a decorrere dalla data di fabbricazione;

e) vitamine diverse dalla vitamina E, provitamine e sostanze aventi un effetto analogo: il nome specifico dell'additivo all'atto dell'autorizzazione, il tenore di sostanze attive e la data limite di garanzia del tenore o la durata di conservazione a decorrere dalla data di fabbricazione;

f) oligoelementi: il nome specifico dell'additivo all'atto dell'autorizzazione e il tenore dei rispettivi elementi, purché all'atto dell'autorizzazione dell'additivo sia fissato un tenore massimo per i mangimi completi;

  1. g) conservanti: il nome specifico dell'additivo all'atto dell'autorizzazione e il tenore di sostanze attive, purché all'atto dell'autorizzazione dell'additivo sia fissato un tenore massimo per i mangimi completi;

  2. h) enzimi: il nome specifico del componente o dei componenti attivi secondo la sua o le loro attività enzimatiche in base all'autorizzazione concessa; il numero di identificazione secondo l'International Union of Biochemistry; le unità di attività (unità di attività per g o per ml); il numero di registrazione CE dell'additivo; il nome o la ragione sociale e l'indirizzo o la sede sociale del fabbricante, se quest'ultimo non è responsabile delle indicazioni di etichettatura; la data limite di garanzia o la durata di conservazione a decorrere dalla data di fabbricazione; il numero di riferimento e la data di fabbricazione della partita; le istruzioni per l'uso che precisano segnatamente la dose raccomandata se necessario con l'indicazione di una forcella minimo/massimo in funzione della/e percentuale/i in peso della/e materia/e prima/e bersaglio per kg di mangime completo secondo le prescrizioni previste caso per caso nell'autorizzazione dell'additivo; eventualmente, l'indicazione delle particolari caratteristiche significative dovute al processo di fabbricazione, in base alle disposizioni previste in materia di etichettatura nell'autorizzazione dell'additivo;

  3. i) microrganismi: l'identificazione del ceppo (o dei ceppi); in base all'autorizzazione concessa il numero di deposito del ceppo (o dei ceppi); il numero di unità che formano colonie (CFU/g), il numero di registrazione CE dell'additivo; il nome o la ragione sociale e l'indirizzo o la sede sociale del fabbricante, se quest'ultimo non è responsabile delle indicazioni di etichettatura; la data limite di garanzia o la durata di conservazione a decorrere dalla data di fabbricazione; se del caso, l'indicazione delle particolari caratteristiche significative derivanti dal processo di fabbricazione, in base alle disposizioni previste in materia di etichettatura nell'autorizzazione dell'additivo;

  4. j) altri additivi appartenenti ai gruppi di cui alle lettere da b) a i), per i quali non è previsto alcun tenore massimo, e additivi appartenenti ad altri gruppi autorizzati: il nome specifico attribuito all'additivo all'atto dell'autorizzazione e il tenore di sostanze attive, purché tali additivi abbiano una funzione a livello dei mangimi e siano dosabili con metodi di analisi ufficiali o, in loro mancanza, con metodi scientificamente validi.

2. Gli Stati membri prescrivono che:

  1. a) il nome specifico degli additivi possa essere accompagnato dalla denominazione commerciale;

  2. b) il nome del produttore di additivi di cui al paragrafo 1, punto B, lettera a), possa essere indicato sull'etichetta delle premiscele. Essi possono tuttavia prescrivere che questa indicazione sia obbligatoria;

  3. c) il nome specifico degli additivi autorizzati possa essere accompagnato dal numero di registrazione CE dell'additivo.

3. Qualora, conformemente al paragrafo 1, debba essere dichiarata la data limite di garanzia o la durata di conservazione a decorrere dalla data di fabbricazione di vari additivi appartenenti ad uno stesso gruppo o a gruppi diversi, gli Stati membri prescrivono che possa essere indicata per l'insieme degli additivi una sola data di garanzia o una sola durata di conservazione, e precisamente quella che scade per prima.

4. Gli Stati membri stabiliscono che gli imballaggi, i recipienti e le etichette possano recare informazioni diverse da quelle prescritte o ammesse a norma dei paragrafi 1, 2 e 3, purché esse siano nettamente separate dalle indicazioni di cui sopra.

Art. 16

1. Gli Stati membri prescrivono che i mangimi nei quali sono stati incorporati gli additivi appartenenti ai gruppi sottoelencati possano essere immessi in circolazione soltanto se le seguenti indicazioni, che devono essere ben visibili, chiaramente leggibili e indelebili e che impegnano la responsabilità del produttore o del condizionatore o dell'importatore o del venditore o del distributore stabilito nella Comunità, sono apposte sull'imballaggio, sul recipiente o su un'etichetta ivi fissata:

  1. a) per gli antibiotici, i coccidiostatici e le altre sostanze medicamentose, nonché i fattori di crescita: nome specifico attribuito all'additivo all'atto dell'autorizzazione, tenore di sostanze attive e data limite di garanzia del tenore o durata di conservazione a decorrere dalla data di fabbricazione, numero di riconoscimento attribuito all'impresa a norma dell'articolo 5 della direttiva 95/69/CE;

  2. b) per le sostanze che hanno effetti antiossidanti:

    — mangimi per animali familiari: l'indicazione «con antiossidante» seguita dal nome specifico attribuito all'additivo all'atto dell'autorizzazione,

    — mangimi composti diversi da quelli destinati agli animali familiari: nome specifico attribuito all'additivo all'atto dell'autorizzazione;

  3. c) per le sostanze coloranti, compresi i pigmenti, purché siano utilizzati per la colorazione del mangime o dei prodotti animali:

    — mangimi per animali familiari: l'indicazione «coloranti» o «colorato con» seguita dal nome specifico attribuito all'additivo all'atto dell'autorizzazione,

    — mangimi composti diversi da quelli destinati agli animali familiari: nome specifico attribuito all'additivo all'atto dell'autorizzazione;

  4. d) per la vitamina E: nome specifico attribuito all'additivo all'atto dell'autorizzazione, tenore di alfa-tocoferoli e data limite di garanzia del tenore o durata di conservazione a decorrere dalla data di fabbricazione;

  5. e) per le vitamine A e D: nome specifico attribuito all'additivo all'atto dell'autorizzazione, tenore di sostanze attive e data limite di garanzia del tenore o durata di conservazione a decorrere dalla data di fabbricazione;

  6. f) per il rame: nome specifico attribuito all'additivo all'atto dell'autorizzazione e tenore espresso in Cu;

  7. g) per i conservanti:

    — mangimi per animali familiari: l'indicazione «conservante» o «conservato con» seguita dal nome specifico attribuito all'additivo all'atto dell'autorizzazione,

    — mangimi composti diversi da quelli destinati agli animali familiari: nome specifico attribuito all'additivo all'atto dell'autorizzazione;

  8. h) per gli enzimi: il nome specifico del o dei componenti attivi secondo la sua o le loro attività enzimatiche, in base all'autorizzazione concessa, il numero di identificazione secondo l'International Union of Biochemistry, le unità di attività (unità di attività per chilogrammo o per litro), il numero di registrazione CE dell'additivo, la data limite di garanzia o la durata di conservazione a decorrere dalla data di fabbricazione, eventualmente l'indicazione delle caratteristiche particolari significative dovute al processo di fabbricazione, in base alle disposizioni previste in materia di etichettatura nell'autorizzazione dell'additivo;

  9. i) per i microrganismi: l'identificazione del o dei ceppi in base all'autorizzazione concessa, il numero di deposito del o dei ceppi, il numero di unità che formano colonie (CFU per chilogrammo), il numero di registrazione CE dell'additivo, la data limite di garanzia o la durata di conservazione a decorrere dalla data di fabbricazione, eventualmente l'indicazione delle caratteristiche particolari significative dovute al processo di fabbricazione, in base alle disposizioni previste in materia di etichettatura nell'autorizzazione dell'additivo.

2.

Oltre alle indicazioni di cui al paragrafo 1, l'autorizzazione dell'additivo può prescriverne altre relative, in particolare, all'utilizzazione appropriata del mangime secondo la procedura di cui all'articolo 23.

Gli Stati membri prescrivono che tali indicazioni debbono figurare sull'imballaggio, sul recipiente o su un'etichetta ad essi fissata.

3. La presenza di oligoelementi diversi dal rame nonché la presenza di vitamine, diverse dalle vitamine A, D ed E, di provitamine e di sostanze aventi un effetto analogo può essere indicata soltanto quando tali additivi sono dosabili secondo metodi ufficiali di analisi o, in mancanza, secondo metodi scientificamente validi. In tal caso devono essere fornite le seguenti indicazioni d'analisi:

  1. a) per gli oligoelementi diversi dal rame: nome specifico dell'additivo in base all'autorizzazione concessa e tenore dei rispettivi elementi,

  2. b) per le vitamine diverse dalle vitamine A, D ed E, le provitamine e le sostanze aventi un effetto analogo: nome specifico dell'additivo in base all'autorizzazione concessa, tenore di sostanze attive e data limite di garanzia del tenore o durata di conservazione a decorrere dalla data di fabbricazione.

4. Gli Stati membri prescrivono che:

  1. a) le menzioni di cui ai paragrafi da 1 a 3 figurino accanto alle indicazioni che devono figurare sull'imballaggio, sul recipiente o su un'etichetta ivi fissata a norma della regolamentazione comunitaria in materia di mangimi;

  2. b) qualora, a norma dei paragrafi da 1 a 3, si dichiari un tenore o una quantità, tale dichiarazione si riferisca alla parte di additivo incorporata nel mangime;

  3. c) la menzione degli additivi di cui ai paragrafi da 1 a 3 possa essere accompagnata dal numero di registrazione CE dell'additivo o dalla denominazione commerciale, nel caso in cui tali indicazioni non siano richieste a norma del paragrafo 1.

5. Qualora, a norma del paragrafo 1, debba essere dichiarata la data limite di garanzia o la durata di conservazione a decorrere dalla data di fabbricazione di vari additivi appartenenti ad uno stesso gruppo o a gruppi diversi, gli Stati membri prescrivono che possa essere indicata per l'insieme degli additivi una sola data di garanzia o una sola durata di conservazione a decorrere dalla data di fabbricazione, e precisamente quella che scade per prima.

6.

Nel caso di mangimi comercializzati in autocisterne, veicoli analoghi o alla rinfusa, le indicazioni di cui ai paragrafi da 1 a 3 figurano su un documento di accompagnamento.

Qualora si tratti di piccole quantità di mangimi destinati all'utilizzazione finale, è sufficiente che le indicazioni siano portate a conoscenza dell'acquirente mediante adeguata affissione.

7. Gli Stati membri stabiliscono che nel caso di mangimi per animali familiari contenenti coloranti, conservanti o sostanze aventi effetti antiossidanti, condizionati in imballaggi con un contenuto netto di peso pari o inferiore a 10 kg, è sufficiente che l'imballaggio rechi rispettivamente l'indicazione «colorante», «colorato con», «conservato con», «con antiossidante» seguita dalle parole «additivi CE», a condizione:

  1. a) che sull'imballaggio, sul recipiente o sull'etichetta sia indicato un numero di riferimento che consenta l'identificazione del mangime e

  2. b) che, su richiesta, il fabbricante comunichi il nome specifico dell'additivo o degli additivi utilizzati.

8. E vietata qualsiasi indicazione relativa agli additivi diversa da quelle prevista nella presente direttiva.

Art. 16 bis

Gli articoli da 14 a 16 facenti riferimento ai numeri di riconoscimento e di registrazione previsti dalla direttiva 95/69/CE si applicano solo a decorrere dal 1o aprile 2001.

Art. 17

1.

Fatte salve le disposizioni della direttiva 79/373/CEE7 gli Stati membri prescrivono che gli alimenti complementari degli animali contenenti un tasso di additivi superiore ai tenori massimi fissati per gli alimenti completi degli animali possano essere commercializzati solo se le istruzioni precisano — secondo la specie animale e l'età — la quantità massima in grammi o in chilogrammi di alimento complementare da dare per animale e al giorno.

Questa indicazione deve essere conforme alle condizioni di utilizzazione previste all'atto dell'autorizzazione dell'additivo.

La presente disposizione non si applica ai prodotti consegnati ai fabbricanti di alimenti composti o ai loro fornitori.

2. La dichiarazione di cui al paragrafo 1 è redatta in modo che nel caso di utilizzazione conforme, la proporzione degli additivi non superi il tenore massimo fissato per gli alimenti completi.

Art. 18

Per la commercializzazione fra gli Stati membri le indicazioni di cui agli articoli da 14 a 17 saranno redatte almeno in una delle lingue ufficiali del paese destinatario.

Art. 19

Gli Stati membri vigilano affinché gli additivi, le premiscele e gli alimenti per gli animali conformi alle disposizioni della presente direttiva siano sottoposti soltanto alle restrizioni di commercializzazione previste dalla presente direttiva.

Art. 20

Gli Stati membri vigilano affinché i prodotti animali non siano soggetti ad alcuna restrizione di commercializzazione dovuta all'applicazione della presente direttiva.

MISURE DI CONTROLLO

Art. 21

1.

Gli Stati membri prendono tutte le disposizioni necessarie perché nel corso della commercializzazione sia effettuato, almeno per sondaggio, il controllo ufficiale degli additivi, delle premiscele e degli alimenti per animali, relativo all'identita degli additivi utilizzati ed al rispetto delle altre disposizioni previste nella presente direttiva.

A tal fine essi prescrivono in particolare che le aziende che intendono fabbricare o immettere sul mercato additivi debbano preventivamente informarne le autorita competenti.

2.

Secondo la procedura prevista all'articolo 23 possono essere fissate le tolleranze in caso di divergenza tra il risultato del controllo ufficiale ed il tenore dichiarato dell'additivo nell'alimento composto.

SORVEGLIANZA DELLE INTERAZIONI INDESIDERABILI

Gli Stati membri prescrivono che, in caso di interazione indesiderabile e imprevista tra gli additivi di cui all'articolo 2, lettera aaa), ed altri additivi o prodotti medicinali veterinari, il responsabile dell'immissione in circolazione dell'additivo, o il suo rappresentante all'interno della Comunità in caso di additivi originari di paesi terzi, raccolga tutte le informazioni inerenti e le trasmetta alle autorità competenti.

ESPORTAZIONE VERSO PAESI TERZI

Art. 22

La presente direttiva non si applica agli additivi, alle premiscele ed agli alimenti per animali, per i quali è dimostrato, almeno con un indicazione appropriata, che sono destinati all'esportazione verso paesi terzi.

COMPETENZE DI ESECUZIONE CONFERITE ALLA COMMISSIONE

Art. 23

1. Quando si fa riferimento alla procedura definita nel presente articolo, il comitato permanente degli alimenti per animali, in appresso denominato il «comitato», è immediatamente consultato dal suo presidente, su iniziativa di quest'ultimo o su richiesta di uno Stato membro.

2.

Il rappresentante della Commissione sottopone al comitato un progetto delle misure da adottare. Il comitato formula il suo parere sul progetto entro un termine che il presidente può fissare in funzione dell'urgenza della questione in esame. Il parere è formulato alla maggioranza prevista all'articolo 148, paragrafo 2 del trattato per l'adozione delle decisioni che il Consiglio deve prendere su proposta della Commissione. Nelle votazioni in seno al comitato, viene attribuita ai voti dei rappresentanti degli Stati membri la ponderazione definita all'articolo precitato. Il presidente non partecipa al voto.

► ► 3. La Commissione adotta le misure e ne assicura l'immediata applicazione, se sono conformi al parere del comitato. Se non sono conformi al parere del comitato o in mancanza di un parere, la Commissione presenta senza indugio al Consiglio una proposta relativa alle misure da adottare. Il Consiglio adotta dette misure a maggioranza qualificata.

Se il Consiglio non procede all'adozione di misure entro tre mesi dalla data di presentazione della suddetta proposta, la Commissione adotta le misure proposte e ne assicura l'immediata applicazione, tranne nel caso in cui il Consiglio si sia pronunciato a maggioranza semplice contro dette misure.

Art. 24

1. Quando si fa riferimento alla procedura definita nel presente articolo, il comitato è immediatamente consultato dal suo presidente, su iniziativa di quest'ultimo o su richiesta di uno Stato membro.

2.

Il rappresentante della Commissione sottopone al comitato un progetto delle misure da adottare. Il comitato formula il suo parere sul progetto nel termine di due giorni. Il parere è formulato alla maggioranza prevista all'articolo 148, paragrafo 2 del trattato per l'adozione delle decisioni che il Consiglio deve prendere su proposta della Commissione. Nelle votazioni in seno al comitato, ai voti dei rappresentanti degli Stati membri è attribuita la ponderazione fissata nell'articolo precitato. Il presidente non partecipa al voto.

► ► 3. La Commissione adotta le misure e ne assicura l'immediata applicazione, se sono conformi al parere del comitato. Se non sono conformi al parere del comitato o in mancanza di un parere, la Commissione presenta senza indugio al Consiglio une proposta relativa alle misure da adottare. Il Consiglio adotta dette misure a maggioranza qualificata.

Se il Consiglio non procede all'adozione di misure entro quindici giorni dalla data di presentazione della suddetta proposta, la Commissione adotta le misure proposte e ne assicura l'immediata applicazione, tranne nel caso in cui il Consiglio si sia pronunciato a maggioranza semplice contro dette misure.

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 25

Una decisione relativa al trasferimento degli antibiotici, dei coccidiostatici e di altre sostanze medicamentose nonché di preparati a base di detti prodotti nella direttiva 81/851/CEE e in una futura regolamentazione relativa agli alimenti medicamentosi sarà adottata dal Consiglio all'unanimità, su proposta della Commissione, allorché il grado di armonizzazione riguardo alla libera circolazione dei prodotti nel settore dei medicinali veterinari e degli alimenti medicamentosi avrà raggiunto un livello comparabile a quello relativo agli additivi.

Art. 26

Nel termine di due anni a decorrere dalla notifica della presente direttiva, gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alle disposizioni di tale direttiva. Essi ne informano immediatamente la Commissione. Tuttavia, per quanto riguarda il territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca, la Repubblica federale di Germania:

— può mantenere le disposizioni della normativa vigente prima dell'unificazione, ai sensi della quale nell'ambito dell'alimentazione animale è autorizzato l'impiego degli additivi:

— Olaquindox,

— Nurseotricina,

— Ergambur.

— Questa deroga scade alla data della descisione da adottare, conformemente alle disposizioni dell'articolo 7 sull'autorizzazione o il divieto dell'impiego degli additivi sopra elencati, e al più tardi il 31 dicembre 1992. La Repubblica federale di Germania vigila affinché tali additivi, nonché gli alimenti nei quali sono incorporati, non vengano inviati in altre parti della Comunità;

— può derogare, fino al 31 dicembre 1991, alle disposizioni in materia di etichettatura previste agli articoli 14, 15 e 16 per gli additivi, le premiscele di additivi e gli alimenti composti nei quali sono stati incorporati gli additivi, prodotti nel territorio qui considerato.

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Art. 27

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

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FATTO A BRUXELLES, ADDI 23 NOVEMBRE 1970. PER IL CONSIGLIO IL PRESIDENTE W. SCHEEL