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Sez. 5, Sentenza n. 4096 del 12/02/1975 Ud. (dep. 11/04/1975) Rv. 129751 - 01

TITOLI DI CREDITO - ASSEGNO BANCARIO - MAGGIORE GRAVITA DEL CASO - CRITERI DI VALUTAZIONE - PAGAMENTO DOPO IL PROTESTO - IRRILEVANZA AL FINE DI ESCLUDERE L'AGGRAVANTE.*
Stato
decisa il 1975-02-12
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/129751-01

TITOLI DI CREDITO - ASSEGNO BANCARIO - MAGGIORE GRAVITA DEL CASO - CRITERI DI VALUTAZIONE - PAGAMENTO DOPO IL PROTESTO - IRRILEVANZA AL FINE DI ESCLUDERE L'AGGRAVANTE.*

L'aggravante del caso grave nel reato di emissione di assegno a vuoto puo essere desunta dall'importo dell'assegno bancario e dai precedenti penali, oppure da uno solo di tali elementi, che possono costituire prova di una lesione particolarmente sensibile dell'interesse tutelato dalla norma incriminatrice. Ma per stabilire se sussista l'aggravante del caso grave, occorre far riferimento al momento consumativo del reato di emissione di assegno bancario a vuoto e, poiche tale reato e istantaneo e si consuma nel momento in cui viene fatto uso dell'assegno mediante la sua negoziazione, e a tale momento che bisogna far riferimento. Pertanto il pagamento dell'importo dell'assegno dopo l'intimazione del protesto, essendo un fatto successivo alla consumazione, non puo valere ad escludere l'aggravante del caso grave, ma puo essere preso in esame al fine di attenuare le conseguenze del reato. (Conf 124411, 124372, anno 1973).*

Riferimenti normativi: Regio Decr. 21/12/1933 num. 1736 art. 116 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)