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Sez. 2, Sentenza n. 1895 del 15/06/1972 (Rv. 358957 - 01)

TRASPORTI - PUBBLICI - FERROVIE IN CONCESSIONE - PERSONALE (IMPIEGATI ED AGENTI) - PENSIONE E PREVIDENZA - PENSIONE SUPPLEMENTARE PER IL SERVIZIO MILITARE DI LEVA - CRITERIO DI LIQUIDAZIONE - CONTRIBUTI FIGURATIVI - CORRISPONDENZA ALLA DURATA DELLA LEVA FISSATA DALLA LEGGE - DETERMINAZIONE DELLA PENSIONE BASE - RIFERIMENTO ALLA CONTRIBUZIONE DIVISA PER SCAGLIONI.*
Stato
decisa il 1972-06-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/358957-01

TRASPORTI - PUBBLICI - FERROVIE IN CONCESSIONE - PERSONALE (IMPIEGATI ED AGENTI) - PENSIONE E PREVIDENZA - PENSIONE SUPPLEMENTARE PER IL SERVIZIO MILITARE DI LEVA - CRITERIO DI LIQUIDAZIONE - CONTRIBUTI FIGURATIVI - CORRISPONDENZA ALLA DURATA DELLA LEVA FISSATA DALLA LEGGE - DETERMINAZIONE DELLA PENSIONE BASE - RIFERIMENTO ALLA CONTRIBUZIONE DIVISA PER SCAGLIONI.*

Ai fini della liquidazione della pensione supplementare, prevista dagli artt 3, comma terzo, e 14 del RD 30 settembre 1920 n 1538, per il servizio militare di leva prestato dai lavoratori addetti ai pubblici servizi di trasporto in concessione, l'entita temporale della contribuzione figurativa va fissata in corrispondenza della durata del servizio di leva quale prevista dalla legge del tempo in cui il servizio stesso fu prestato. I criteri di liquidazione della suddetta pensione sono quelli in vigore, al momento di detta liquidazione, per la liquidazione della pensione nella Assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita e vecchiaia, criteri secondo i quali la Determinazione della pensione base va non gia in misura pari all'intero importo dei contributi, bensi in relazione all'ammontare dei contributi suddiviso per scaglioni, come previsto dall'art 12 del RDL 14 aprile 1939 n 636, modificato dall'art 2 della legge 4 aprile 1952 n 218. (V 1848'70 mass n 347836).*

Riferimenti normativi: Legge 30/09/1920 num. 1538 art. 14, Legge 30/09/1920 num. 1538 art. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)