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Regolamento (UE) n. 603/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 che istituisce l'«Eurodac» per il confronto delle impronte digitali per l'efficace applicazione del regolamento (UE) n. 604/2013 che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide e per le richieste di confronto con i dati Eurodac presentate dalle autorità di contrasto degli Stati membri e da Europol a fini di contrasto, e che modifica il regolamento (UE) n. 1077/2011 che istituisce un'agenzia europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia (rifusione)

Testo in vigore al

Art. 4 Gestione operativa

1.

L'agenzia è responsabile della gestione operativa dell'Eurodac.

La gestione operativa dell'Eurodac consiste nell'insieme dei compiti necessari a garantire un funzionamento dell'Eurodac 24 ore su 24 e 7 giorni su 7, ai sensi del presente regolamento, e comprende in particolare la manutenzione e gli adeguamenti tecnici necessari a garantire che il sistema funzioni a un livello di qualità operativa soddisfacente, specialmente per quanto riguarda il tempo richiesto per l'interrogazione del sistema centrale. Sono elaborati un piano e un sistema di continuità operativa che prendono in considerazione le esigenze di manutenzione e i periodi di inattività del sistema imprevisti, incluso l'impatto delle misure per la continuità operativa sulla protezione e sulla sicurezza dei dati.

In cooperazione con gli Stati membri, l'agenzia provvede a che in qualsiasi momento siano utilizzate, previa analisi costi/benefici, le migliori e più sicure tecnologie e tecniche disponibili per il sistema centrale.

2. L'agenzia è responsabile dei seguenti compiti relativi all'infrastruttura di comunicazione:

  1. a) controllo;

  2. b) sicurezza;

  3. c) coordinamento delle relazioni tra gli Stati membri e il gestore.

3. La Commissione è responsabile di tutti i compiti relativi all'infrastruttura di comunicazione diversi da quelli di cui al paragrafo 2, in particolare:

  1. a) l'esecuzione del bilancio;

  2. b) acquisizione e rinnovo;

  3. c) aspetti contrattuali.

4. Fatto salvo l'articolo 17 dello statuto dei funzionari, l'agenzia applica norme adeguate in materia di segreto professionale o altri doveri di riservatezza equivalenti a tutti i membri del proprio personale che devono lavorare con i dati Eurodac. Questo obbligo vincola tale personale anche dopo che abbia lasciato l'incarico o cessato di lavorare, ovvero portato a termine i suoi compiti.

Art. 5 Autorità designate degli Stati membri a fini di contrasto

1. Ai fini di cui all'articolo 1, paragrafo 2, gli Stati membri designano le autorità autorizzate a chiedere il confronto con i dati Eurodac a norma del presente regolamento. Le autorità designate sono le autorità degli Stati membri responsabili della prevenzione, dell'accertamento o dell'indagine di reati di terrorismo o di altri reati gravi. Le autorità designate non includono le agenzie o le unità esclusivamente responsabili delle attività di intelligence concernenti la sicurezza nazionale.

2. Ciascuno Stato membro conserva un elenco delle autorità designate.

3. Ciascuno Stato membro conserva un elenco delle unità operative in seno alle autorità designate che possono chiedere il confronto con i dati Eurodac attraverso il punto di accesso nazionale.

Art. 6 Autorità di verifica degli Stati membri a fini di contrasto

1.

Ai fini di cui all'articolo 1, paragrafo 2, ciascuno Stato membro designa un'autorità nazionale unica o un'unità di tale autorità affinché eserciti le funzioni di autorità di verifica. L'autorità di verifica è l'autorità dello Stato membro responsabile della prevenzione, dell'accertamento o dell'indagine di reati di terrorismo o di altri reati gravi.

L'autorità designata e l'autorità di verifica possono far parte della stessa organizzazione se il diritto nazionale lo consente, ma l'autorità di verifica agisce indipendentemente nello svolgimento dei propri compiti ai sensi del presente regolamento. L'autorità di verifica è distinta dalle unità operative di cui all'articolo 5, paragrafo 3, e non riceve istruzioni dalle stesse in merito al risultato della verifica.

Gli Stati membri possono designare più di un'autorità di verifica al fine di rispecchiare le proprie strutture organizzative e amministrative, conformemente ai rispettivi obblighi costituzionali o giuridici.

2.

Compete all'autorità di verifica garantire il rispetto delle condizioni per la richiesta di confronto delle impronte digitali con i dati Eurodac.

Soltanto il personale debitamente autorizzato dell'autorità di verifica è autorizzato a ricevere e a trasmettere una richiesta di accesso all'Eurodac ai sensi dell'articolo 19.

Soltanto l'autorità di verifica è autorizzata a trasmettere le richieste di confronto delle impronte digitali al punto di accesso nazionale.

Art. 7 Europol

1. Ai fini di cui all'articolo 1, paragrafo 2, Europol designa un'unità specializzata composta di funzionari di Europol autorizzati ad agire in qualità di autorità di verifica, che agisce in piena indipendenza rispetto all'autorità designata di cui al paragrafo 2 del presente articolo quando svolge i propri compiti ai sensi del presente regolamento, e non riceve istruzioni dall'autorità designata in merito al risultato della verifica. Compete all'unità assicurarsi che siano rispettate le condizioni per la richiesta di confronto delle impronte digitali con i dati Eurodac. Europol, di concerto con ciascuno Stato membro, designa il punto di accesso nazionale di quello Stato membro che comunica al sistema centrale le sue richieste di confronto dei dati relativi alle impronte digitali.

2. Ai fini di cui all'articolo 1, paragrafo 2, Europol designa un'unità operativa autorizzata a chiedere il confronto con i dati Eurodac attraverso il suo punto di accesso nazionale. L'autorità designata è un'unità operativa di Europol competente per la raccolta, la conservazione, l'elaborazione, l'analisi e lo scambio di informazioni al fine di sostenere e potenziare l'azione degli Stati membri nel campo della prevenzione, dell'accertamento o dell'indagine di reati di terrorismo o di altri reati gravi che sono di competenza di Europol.

Art. 8 Statistiche

1. Ogni tre mesi l'agenzia elabora una statistica sull'attività del sistema centrale da cui risultano in particolare:

  1. a) il numero dei dati trasmessi relativi alle persone di cui all'articolo 9, paragrafo 1, all'articolo 14, paragrafo 1, e all'articolo 17, paragrafo 1;

  2. b) il numero delle risposte pertinenti riguardanti i richiedenti protezione internazionale che hanno presentato domanda di protezione internazionale in un altro Stato membro;

  3. c) il numero delle risposte pertinenti riguardanti le persone di cui all'articolo 14, paragrafo 1, che hanno presentato domanda di protezione internazionale in un momento successivo;

  4. d) il numero delle risposte pertinenti riguardanti le persone di cui all'articolo 17, paragrafo 1, che hanno presentato in precedenza domanda di protezione internazionale in un altro Stato membro;

  5. e) il numero dei dati relativi alle impronte digitali che il sistema centrale ha dovuto richiedere più di una volta agli Stati membri di origine, in quanto i dati relativi alle impronte digitali trasmessi inizialmente non erano idonei al confronto mediante il sistema informatizzato per il riconoscimento delle impronte digitali;

  6. f) il numero delle serie di dati con contrassegno e senza contrassegno, congelate e sbloccate in conformità dell'articolo 18, paragrafi 1 e 3;

  7. g) il numero delle risposte pertinenti riguardanti le persone di cui all'articolo 18, paragrafo 1, per le quali erano state registrate risposte pertinenti ai sensi delle lettere b) e d) del presente articolo;

  8. h) il numero di richieste e di risposte pertinenti di cui all'articolo 20, paragrafo 1;

  9. i) il numero di richieste e di risposte pertinenti di cui all'articolo 21, paragrafo 1.

2. Alla fine di ogni anno viene elaborata una statistica in cui sono sintetizzati i dati delle statistiche trimestrali relative all'anno in questione e da cui risulta il numero delle persone nei cui confronti sono state constatate risposte pertinenti, ai sensi del paragrafo 1, lettere b), c) e d). La statistica contiene dati separati per ciascuno Stato membro. I risultati sono resi pubblici.

Capo II. Richiedenti protezione internazionale

Art. 9 Rilevamento, trasmissione e confronto delle impronte digitali

1.

Ciascuno Stato membro procede tempestivamente al rilevamento delle impronte digitali di tutte le dita di ogni richiedente protezione internazionale di età non inferiore a 14 anni, non appena possibile e in ogni caso entro 72 ore dalla presentazione della domanda di protezione internazionale ai sensi dell'articolo 20, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 604/2013, trasmette tali dati al sistema centrale insieme ai dati di cui all'articolo 11, lettere da b) a g), del presente regolamento.

L'inosservanza del termine di 72 ore non dispensa gli Stati membri dal rilevare e trasmettere le impronte digitali al sistema centrale. Quando lo stato dei polpastrelli non consente di effettuare un rilevamento delle impronte di qualità tale da assicurare un confronto appropriato ai sensi dell'articolo 25, lo Stato membro d'origine provvede a rilevare nuovamente le impronte digitali del richiedente e le ritrasmette quanto prima e in ogni caso entro 48 ore dal buon esito del rilevamento.

2.

In deroga al paragrafo 1, quando non è possibile rilevare le impronte digitali di un richiedente protezione internazionale a causa di provvedimenti che ne tutelano la salute o per motivi di salute pubblica, gli Stati membri rilevano e inviano tali impronte digitali quanto prima e in ogni caso entro 48 ore dal momento in cui tali motivi di salute sono venuti meno.

Nel caso di gravi problemi tecnici gli Stati membri possono prorogare di ulteriori 48 ore al massimo il termine di 72 ore di cui al paragrafo 1, al fine di attuare i piani di continuità nazionali.

3. I dati relativi alle impronte digitali di cui all'articolo 11, lettera a), trasmessi da qualsiasi Stato membro, a eccezione dei dati trasmessi a norma dell'articolo 10, lettera b), sono automaticamente confrontati con i dati relativi alle impronte digitali trasmessi da altri Stati membri e già registrati nel sistema centrale.

4. Il sistema centrale provvede affinché, su richiesta di uno Stato membro, il confronto di cui al paragrafo 3 venga effettuato con i dati relativi alle impronte digitali trasmessi precedentemente dallo stesso Stato membro, oltre che con i dati trasmessi dagli altri Stati membri.

5. Il sistema centrale trasmette automaticamente la risposta pertinente o il risultato negativo del confronto allo Stato membro d'origine. In caso di risposta pertinente vengono trasmessi, per tutte le serie di dati corrispondenti alla risposta pertinente, i dati di cui all'articolo 11, lettere da a) a k), insieme al contrassegno di cui all'articolo 18, paragrafo 1, se applicabile.

Art. 10 Informazioni sullo status dell'interessato

Le seguenti informazioni sono inviate al sistema centrale e ivi conservate in conformità dell'articolo 12 ai fini della trasmissione di cui all'articolo 9, paragrafo 5:

  1. a) quando un richiedente protezione internazionale, o altro richiedente di cui all'articolo 18, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) n. 604/2013, giunge nello Stato membro competente in seguito a un trasferimento effettuato in forza di una decisione che acconsente a una richiesta di ripresa in carico di cui all'articolo 25 dello stesso, lo Stato membro competente aggiorna i dati registrati in conformità dell'articolo 11 del presente regolamento relativi all'interessato, aggiungendo la data di arrivo;

  2. b) quando un richiedente protezione internazionale giunge nello Stato membro competente in seguito a un trasferimento effettuato in forza di una decisione che acconsente a una richiesta di presa in carico di cui all'articolo 22 del regolamento (UE) n. 604/2013, lo Stato membro competente invia i dati registrati in conformità dell'articolo 11 del presente regolamento relativi all'interessato, e include la data di arrivo;

  3. c) non appena stabilisce che l'interessato, i cui dati sono stati registrati nell'Eurodac ai sensi dell'articolo 11 del presente regolamento, ha lasciato il territorio degli Stati membri, lo Stato membro d'origine aggiorna i dati registrati ai sensi dell'articolo 11 del presente regolamento relativi all'interessato, aggiungendo la data in cui questi ha lasciato il territorio, in modo da agevolare l'applicazione dell'articolo 19, paragrafo 2, e dell'articolo 20, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 604/2013;

  4. d) non appena si assicura che l'interessato, i cui dati sono stati registrati nell'Eurodac ai sensi dell'articolo 11 del presente regolamento, ha lasciato il territorio degli Stati membri per effetto di una decisione di rimpatrio o di un provvedimento di allontanamento emessi da quello Stato membro a seguito del ritiro o del rigetto della domanda di protezione internazionale come previsto all'articolo 19, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 604/2013, lo Stato membro d'origine aggiorna i dati registrati ai sensi dell'articolo 11 del presente regolamento relativi all'interessato, aggiungendo la data di allontanamento o la data in cui questi ha lasciato il territorio;

  5. e) lo Stato membro che diventa competente ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 604/2013 aggiorna i dati registrati ai sensi dell'articolo 11 del presente regolamento relativi al richiedente protezione internazionale, aggiungendo la data in cui è stata presa la decisione di esaminare la domanda.

Art. 11 Registrazione dei dati

Nel sistema centrale sono registrati unicamente i seguenti dati:

  1. a) dati relativi alle impronte digitali;

  2. b) Stato membro d'origine, luogo e giorno in cui è stata presentata la domanda di protezione internazionale; nei casi di cui all'articolo 10, lettera b), la data della domanda corrisponde alla data inserita dallo Stato membro che ha provveduto al trasferimento del richiedente;

  3. c) sesso;

  4. d) numero di riferimento assegnato dallo Stato membro d'origine;

  5. e) data di rilevamento delle impronte digitali;

  6. f) data della trasmissione dei dati al sistema centrale;

  7. g) identificativo utente dell'operatore;

  8. h) nei casi di cui all'articolo 10, lettera a) o b), la data di arrivo dell'interessato in seguito a trasferimento;

  9. i) nei casi di cui all'articolo 10, lettera c), la data in cui l'interessato ha lasciato il territorio degli Stati membri;

  10. j) nei casi di cui all'articolo 10, lettera d), la data in cui l'interessato ha lasciato il territorio degli Stati membri o ne è stato allontanato;

  11. k) nei casi di cui all'articolo 10, lettera e), la data in cui è stata presa la decisione di esaminare la domanda.

Art. 12 Conservazione dei dati

1. Ciascuna serie di dati di cui all'articolo 11 è conservata presso il sistema centrale per dieci anni a decorrere dalla data alla quale le impronte sono state rilevate.

2. Decorso il termine di cui al paragrafo 1, i dati sono cancellati automaticamente dal sistema centrale.

Art. 13 Cancellazione anticipata dei dati

1. I dati riguardanti le persone che hanno acquisito la cittadinanza di uno Stato membro prima della scadenza del periodo di cui all'articolo 12, paragrafo 1, sono cancellati dal sistema centrale, a norma dell'articolo 27, paragrafo 4, non appena lo Stato membro d'origine viene a conoscenza che gli interessati hanno acquisito tale cittadinanza.

2. Il sistema centrale informa, quanto prima e in ogni caso entro un periodo non superiore a 72 ore, tutti gli Stati membri d'origine della cancellazione, a cura di un altro Stato membro d'origine, dei dati ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo che hanno generato una risposta pertinente con i dati da quelli trasmessi riguardanti persone di cui all'articolo 9, paragrafo 1, o all'articolo 14, paragrafo 1.

Capo III. Cittadini di paesi terzi o apolidi fermati in relazione all'attraversamento irregolare di una frontiera esterna

Art. 14 Rilevamento e trasmissione di dati relativi alle impronte digitali

1. Ciascuno Stato membro procede tempestivamente al rilevamento delle impronte digitali di tutte le dita di cittadini di paesi terzi o apolidi di età non inferiore a 14 anni, che siano fermati dalle competenti autorità di controllo in relazione all'attraversamento irregolare via terra, mare o aria della propria frontiera in provenienza da un paese terzo e che non siano stati respinti o che rimangano fisicamente nel territorio degli Stati membri e che non siano in stato di custodia, reclusione o trattenimento per tutto il periodo che va dal fermo all'allontanamento sulla base di una decisione di respingimento.

2. Lo Stato membro interessato trasmette quanto prima e in ogni caso entro 72 ore dopo la data del fermo al sistema centrale i seguenti dati relativi ai cittadini di paesi terzi o apolidi di cui al paragrafo 1 non respinti:

  1. a) dati relativi alle impronte digitali;

  2. b) Stato membro d'origine, luogo e data del fermo;

  3. c) sesso;

  4. d) numero di riferimento assegnato dallo Stato membro d'origine;

  5. e) data di rilevamento delle impronte digitali;

  6. f) data della trasmissione dei dati al sistema centrale;

  7. g) identificativo utente dell'operatore.

3. In deroga al paragrafo 2, i dati di cui al medesimo paragrafo 2 relativi alle persone fermate ai sensi del paragrafo 1 che rimangono fisicamente nel territorio dello Stato membro ma sono in stato di custodia, reclusione o trattenimento dal momento del fermo per oltre 72 ore, sono trasmessi prima della loro liberazione.

4. L'inosservanza del termine di 72 ore di cui al paragrafo 2 del presente articolo non dispensa gli Stati membri dal rilevare e trasmettere le impronte digitali al sistema centrale. Quando lo stato dei polpastrelli non consente di effettuare un rilevamento delle impronte di qualità tale da assicurare un confronto appropriato ai sensi dell'articolo 25, lo Stato membro d'origine provvede a rilevare nuovamente le impronte digitali delle persone fermate ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo e le ritrasmette quanto prima e in ogni caso entro 48 ore dal buon esito del rilevamento.

5.

In deroga al paragrafo 1, quando non è possibile rilevare le impronte digitali della persona fermata a causa di provvedimenti che ne tutelano la salute o per motivi di salute pubblica, lo Stato membro interessato rileva e invia dette impronte digitali quanto prima e in ogni caso entro 48 ore dal momento in cui tali motivi di salute sono venuti meno.

Nel caso di gravi problemi tecnici gli Stati membri possono prorogare di ulteriori 48 ore al massimo il termine di 72 ore di cui al paragrafo 2 al fine di attuare i piani di continuità nazionali.

Art. 15 Registrazione dei dati

1.

Sono registrati nel sistema centrale i dati di cui all'articolo 14, paragrafo 2.

Fatto salvo l'articolo 8, i dati trasmessi al sistema centrale ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 2, sono registrati unicamente ai fini del confronto con i dati relativi ai richiedenti protezione internazionale trasmessi successivamente allo stesso sistema centrale e ai fini di cui all'articolo 1, paragrafo 2.

Il sistema centrale non confronta i dati trasmessigli ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 2, con dati già registrati nel sistema centrale né con i dati che gli vengono successivamente trasmessi ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 2.

2. Ai fini del confronto dei dati relativi ai richiedenti protezione internazionale trasmessi successivamente al sistema centrale con i dati di cui al paragrafo 1, si applicano le procedure di cui all'articolo 9, paragrafi 3 e 5, e all'articolo 25, paragrafo 4.

Art. 16 Conservazione dei dati

1. Ciascuna serie di dati riguardanti i cittadini di paesi terzi o gli apolidi di cui all'articolo 14, paragrafo 1, è conservata nel sistema centrale per 18 mesi a decorrere dal rilevamento delle loro impronte digitali. Decorso tale termine, tali dati sono cancellati automaticamente dal sistema centrale.

2. I dati relativi ai cittadini di paesi terzi o agli apolidi di cui all'articolo 14, paragrafo 1, sono cancellati immediatamente dal sistema centrale a norma dell'articolo 28, paragrafo 3, non appena lo Stato membro d'origine, prima che scada il termine di 18 mesi di cui al paragrafo 1 del presente articolo, viene a conoscenza di una delle seguenti circostanze:

  1. a) al cittadino di un paese terzo o all'apolide è stato rilasciato un titolo di soggiorno;

  2. b) il cittadino di un paese terzo o l'apolide ha lasciato il territorio degli Stati membri;

  3. c) il cittadino di un paese terzo o l'apolide ha acquisito la cittadinanza di uno Stato membro.

3. Il sistema centrale informa, quanto prima e in ogni caso entro un periodo non superiore a 72 ore, tutti gli Stati membri d'origine della cancellazione, a cura di un altro Stato membro d'origine per i motivi di cui al paragrafo 2, lettera a) o b), del presente articolo, di dati che hanno generato una risposta pertinente con i dati da quelli trasmessi riguardanti persone di cui all'articolo 14, paragrafo 1.

4. Il sistema centrale informa, quanto prima e in ogni caso entro un periodo non superiore a 72 ore, tutti gli Stati membri d'origine della cancellazione, a cura di un altro Stato membro d'origine per il motivo di cui al paragrafo 2, lettera c), del presente articolo, di dati che hanno generato una risposta pertinente con i dati da quelli trasmessi riguardanti persone di cui all'articolo 9, paragrafo 1, o 14, paragrafo 1.

Capo IV. Cittadini di paesi terzi o apolidi soggiornanti irregolarmente in uno stato membro

Art. 17 Confronto dei dati relativi alle impronte digitali

1.

Al fine di stabilire se un cittadino di un paese terzo o un apolide soggiornante irregolarmente nel suo territorio abbia precedentemente presentato una domanda di protezione internazionale in un altro Stato membro, ciascuno Stato membro può trasmettere al sistema centrale qualsiasi dato relativo alle impronte digitali eventualmente rilevate di tale cittadino di paese terzo o apolide, purché di età non inferiore a 14 anni, insieme al numero di riferimento assegnato.

Di norma, la verifica dell'avvenuta presentazione di una domanda di protezione internazionale in un altro Stato membro ha luogo quando:

  1. a) il cittadino di un paese terzo o l'apolide dichiara di avere presentato una domanda di protezione internazionale, ma non indica lo Stato membro in cui l'ha presentata;

  2. b) il cittadino di un paese terzo o l'apolide non chiede protezione internazionale ma rifiuta di essere rimpatriato nel suo paese di origine affermando che vi si troverebbe in pericolo; oppure

  3. c) il cittadino di un paese terzo o l'apolide cerca di evitare l'allontanamento con altri mezzi, rifiutandosi di cooperare alla propria identificazione, in particolare non esibendo alcun documento di identità oppure esibendo documenti falsi.

2. Quando partecipano alla procedura di cui al paragrafo 1, gli Stati membri trasmettono al sistema centrale i dati relativi alle impronte di tutte le dita o almeno degli indici e, qualora queste ultime non fossero disponibili, alle impronte di tutte le altre dita dei cittadini di paesi terzi o degli apolidi di cui al paragrafo 1.

3.

I dati relativi alle impronte digitali dei cittadini di paesi terzi o degli apolidi di cui al paragrafo 1 sono trasmessi al sistema centrale esclusivamente ai fini del confronto con i dati relativi alle impronte digitali dei richiedenti protezione internazionale trasmessi da altri Stati membri e già registrati nel sistema centrale.

I dati relativi alle impronte digitali di detti cittadini di paesi terzi o apolidi non sono registrati nel sistema centrale né sono confrontati con i dati trasmessi al sistema centrale ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 2.

4. Una volta trasmessi i risultati del confronto dei dati relativi alle impronte digitali allo Stato membro d'origine, la registrazione della ricerca è conservata dal sistema centrale esclusivamente ai fini di cui all'articolo 28. Gli Stati membri o il sistema centrale non possono conservare alcuna altra registrazione della ricerca per fini diversi.

5. Ai fini del confronto dei dati relativi alle impronte digitali trasmessi a norma del presente articolo con i dati relativi alle impronte digitali dei richiedenti protezione internazionale trasmessi da altri Stati membri e già registrati presso il sistema centrale, si applicano le procedure di cui all'articolo 9, paragrafi 3 e 5, e all'articolo 25, paragrafo 4.

Capo V. Beneficiari di protezione internazionale

Art. 18 Contrassegno dei dati

1. Ai fini di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lo Stato membro d'origine che ha concesso protezione internazionale a un richiedente protezione internazionale i cui dati siano stati precedentemente registrati nel sistema centrale conformemente all'articolo 11 contrassegna a fini di contrasto i relativi dati nel rispetto dei requisiti della comunicazione elettronica con il sistema centrale definiti dall'agenzia. Il contrassegno è conservato nel sistema centrale ai sensi dell'articolo 12 ai fini della trasmissione di cui all'articolo 9, paragrafo 5. Il sistema centrale informa tutti gli Stati membri d'origine del contrassegno apposto da un altro Stato membro d'origine ai dati che hanno generato una risposta pertinente con i dati da essi trasmessi riguardanti persone di cui all'articolo 9, paragrafo 1, o 14, paragrafo 1. Detti Stati membri d'origine contrassegnano a loro volta le serie di dati corrispondenti.

2.

I dati dei beneficiari di protezione internazionale conservati nel sistema centrale e contrassegnati ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo sono resi disponibili per il confronto a fini di cui all'articolo 1, paragrafo 2, per un periodo di tre anni a decorrere dalla data in cui all'interessato è stata concessa la protezione internazionale.

In caso di risposta pertinente, il sistema centrale trasmette i dati di cui all'articolo 11, lettere da a) a k), per tutte le serie di dati corrispondenti alla risposta pertinente. Il sistema centrale non trasmette il contrassegno di cui al paragrafo 1 del presente articolo. Al termine del periodo di tre anni, il sistema centrale blocca automaticamente la trasmissione di tali dati nel caso di richieste di confronto presentate a fini di cui all'articolo 1, paragrafo 2; i dati restano invece disponibili per il confronto ai fini di cui all'articolo 1, paragrafo 1, fino al momento della loro cancellazione. I dati bloccati non sono trasmessi e, in caso di risposta pertinente, il sistema centrale comunica allo Stato membro richiedente un risultato negativo.

3. Lo Stato membro d'origine rimuove il contrassegno precedentemente apposto ai dati di un cittadino di un paese terzo o di un apolide oppure sblocca i dati precedentemente bloccati conformemente ai paragrafi 1 o 2 del presente articolo se lo status dell'interessato è revocato o è cessato, oppure se ne viene rifiutato il rinnovo ai sensi degli articoli 14 o 19 della direttiva 2011/95/UE.

Capo VI. Procedura per il confronto e la trasmissione dei dati a fini di contrasto

Art. 19 Procedura per il confronto dei dati relativi alle impronte digitali con i dati Eurodac

1. Ai fini di cui all'articolo 1, paragrafo 2, le autorità designate di cui agli articoli 5, paragrafo 1, e 7, paragrafo 2, possono presentare all'autorità di verifica una richiesta motivata in formato elettronico ai sensi dell'articolo 20, paragrafo 1, unitamente al numero di riferimento da loro utilizzato, affinché siano trasmessi al sistema centrale, a fini di confronto, dati relativi alle impronte digitali attraverso il punto di accesso nazionale. Ricevuta tale richiesta, l'autorità di verifica controlla se ricorrono tutte le condizioni per richiedere un confronto di cui all'articolo 20 o all'articolo 21, a seconda dei casi.

2. Se ricorrono tutte le condizioni per richiedere un confronto di cui all'articolo 20 o all'articolo 21, l'autorità di verifica trasmette la richiesta al punto di accesso nazionale che la trasmette, ai sensi dell'articolo 9, paragrafi 3 e 5, al sistema centrale per il confronto con i dati trasmessi al sistema centrale a norma degli articoli 9, paragrafo 1, e 14, paragrafo 2.

3. In casi eccezionali di urgenza ove sia necessario per prevenire un pericolo imminente associato a reati di terrorismo o ad altri reati gravi, l'autorità di verifica può trasmettere al punto di accesso nazionale i dati relativi alle impronte digitali per un confronto immediato appena ricevuta la richiesta da un'autorità designata e verificare solo a posteriori se siano rispettate tutte le condizioni per richiedere un confronto di cui all'articolo 20 o all'articolo 21, compresa l'effettiva sussistenza di un caso eccezionale di urgenza. La verifica a posteriori ha luogo senza indebiti ritardi previo trattamento della richiesta.

4. Se con una verifica a posteriori si accerta che l'accesso ai dati Eurodac non era giustificato, tutte le autorità che hanno avuto accesso a tali dati cancellano le informazioni comunicate dall'Eurodac e ne informano l'autorità di verifica.

Art. 20 Condizioni per l'accesso delle autorità designate all'Eurodac

1. Ai fini di cui all'articolo 1, paragrafo 2, le autorità designate possono presentare una richiesta motivata in formato elettronico per il confronto dei dati relativi alle impronte digitali con i dati conservati nel sistema centrale nei limiti delle loro competenze, soltanto se il confronto con le seguenti banche dati non ha consentito di stabilire l'identità dell'interessato:

le banche nazionali dei dati dattiloscopici;

i sistemi automatizzati d'identificazione dattiloscopica di tutti gli altri Stati membri ai sensi della decisione 2008/615/GAI, qualora il confronto sia tecnicamente disponibile, a meno che non sussistano fondati motivi per ritenere che un confronto con tali sistemi non consentirebbe di stabilire l'identità dell'interessato. Tali fondati motivi sono inclusi nella richiesta motivata di confronto con i dati Eurodac presentata in formato elettronico dall'autorità designata all'autorità di verifica; e

il sistema di informazione visti, purché siano soddisfatte le condizioni per il confronto previste dalla decisione 2008/633/GAI;

e se sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni nel loro insieme:

  1. a) il confronto è necessario a fini di prevenzione, accertamento o indagine di reati di terrorismo o di altri reati gravi, vale a dire esiste un interesse prevalente di sicurezza pubblica tale da rendere proporzionata l'interrogazione della banca dati;

  2. b) il confronto è necessario in un caso specifico (vale a dire non si eseguono confronti sistematici); e

  3. c) esistono fondati motivi per ritenere che il confronto contribuisca in misura sostanziale alla prevenzione, all'individuazione o all'investigazione di uno dei reati in questione. Tali fondati motivi ricorrono in particolare laddove sussista il sospetto fondato che l'autore presunto o effettivo oppure la vittima di un reato di terrorismo o di un altro reato grave rientri in una delle categorie contemplate dal presente regolamento.

2. Le richieste di confronto con i dati Eurodac sono limitate alla ricerca dei dati relativi alle impronte digitali.

Art. 21 Condizioni per l'accesso di Europol all'Eurodac

1. Ai fini di cui all'articolo 1, paragrafo 2, l'autorità designata da Europol può presentare una richiesta motivata in formato elettronico per il confronto dei dati relativi alle impronte digitali con i dati conservati nel sistema centrale nei limiti del mandato di Europol ove ciò sia necessario per l'adempimento delle funzioni di Europol, soltanto se il confronto con i dati relativi alle impronte digitali conservati nei sistemi di trattamento delle informazioni tecnicamente e giuridicamente accessibili da Europol non ha consentito di stabilire l'identità dell'interessato, e se sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni nel loro insieme:

  1. a) il confronto è necessario per sostenere e rafforzare l'azione degli Stati membri in materia di prevenzione, accertamento o indagine di reati di terrorismo o di altri reati gravi che sono di competenza di Europol, ossia esiste un interesse prevalente di sicurezza pubblica tale da rendere proporzionata la ricerca della banca dati;

  2. b) il confronto è necessario in un caso specifico (vale a dire non si eseguono confronti sistematici); e

  3. c) esistono fondati motivi per ritenere che il confronto contribuisca in misura sostanziale alla prevenzione, all'individuazione o all'investigazione di uno dei reati in questione. Tali fondati motivi ricorrono in particolare laddove sussista il sospetto fondato che l'autore presunto o effettivo oppure la vittima di un reato di terrorismo o di un altro reato grave rientri in una delle categorie contemplate dal presente regolamento.

2. Le richieste di confronto con i dati Eurodac sono limitate al confronto dei dati relativi alle impronte digitali.

3. Il trattamento delle informazioni ottenute da Europol mediante il confronto con i dati Eurodac è soggetto all'autorizzazione dello Stato membro d'origine. Tale autorizzazione è ottenuta attraverso l'unità nazionale Europol dello Stato membro.

Art. 22 Comunicazione tra le autorità designate, le autorità di verifica e i punti di accesso nazionali

1. Fatto salvo l'articolo 26, tutte le comunicazioni tra le autorità designate, le autorità di verifica e i punti di accesso nazionali sono sicure e avvengono per via elettronica.

2. Ai fini di cui all'articolo 1, paragrafo 2, le impronte digitali vengono digitalizzate dagli Stati membri e trasmesse nel formato dei dati indicato nell'allegato I, in modo che i dati possano essere confrontati dal sistema informatizzato per il riconoscimento delle impronte digitali.

Capo VII. Trattamento, protezione dei dati e responsabilità

Art. 23 Responsabilità in materia di trattamento dei dati

1. Lo Stato membro d'origine è tenuto a garantire:

  1. a) la liceità del rilevamento delle impronte digitali;

  2. b) la liceità della trasmissione al sistema centrale dei dati relativi alle impronte digitali e degli altri dati di cui all'articolo 11, all'articolo 14, paragrafo 2, e all'articolo 17, paragrafo 2;

  3. c) l'esattezza e l'attualità dei dati al momento della trasmissione al sistema centrale;

  4. d) ferma restando la responsabilità dell'agenzia, la liceità della registrazione, della conservazione, della rettifica e della cancellazione dei dati nel sistema centrale;

  5. e) la liceità del trattamento dei risultati del confronto dei dati relativi alle impronte digitali trasmessi dal sistema centrale.

2. A norma dell'articolo 34, lo Stato membro d'origine garantisce la sicurezza dei dati di cui al paragrafo 1 prima e durante la trasmissione al sistema centrale, nonché la sicurezza dei dati che esso riceve da quest'ultimo.

3. Lo Stato membro d'origine è responsabile dell'identificazione definitiva dei dati ai sensi dell'articolo 25, paragrafo 4.

4.

L'agenzia provvede affinché il sistema centrale operi ai sensi delle disposizioni del presente regolamento. In particolare, l'agenzia:

  1. a) adotta le misure necessarie affinché le persone che lavorano con il sistema centrale non trattino i dati ivi registrati per scopi diversi da quelli dell'Eurodac, quali definiti all'articolo 1;

  2. b) adotta le misure necessarie per garantire la sicurezza del sistema centrale a norma dell'articolo 34;

  3. c) fatte salve le competenze del garante europeo della protezione dei dati, garantisce che solo le persone autorizzate a lavorare con il sistema centrale abbiano accesso ai dati ivi registrati.

L'agenzia comunica al Parlamento europeo e al Consiglio, nonché al garante europeo della protezione dei dati, le misure adottate ai sensi del primo comma.

Art. 24 Trasmissione

1. Le impronte digitali vengono digitalizzate e trasmesse nel formato dei dati di cui all'allegato I. Se necessario al funzionamento efficace del sistema centrale, l'agenzia definisce i requisiti tecnici per la trasmissione del formato dei dati da parte degli Stati membri al sistema centrale e viceversa. L'agenzia assicura che i dati relativi alle impronte digitali trasmessi dagli Stati membri possano essere confrontati dal sistema informatizzato per il riconoscimento delle impronte digitali.

2. Gli Stati membri trasmettono i dati di cui all'articolo 11, all'articolo 14, paragrafo 2, e all'articolo 17, paragrafo 2, per via elettronica. I dati di cui all'articolo 11 e all'articolo 14, paragrafo 2, sono automaticamente registrati nel sistema centrale. Se necessario al funzionamento efficace del sistema centrale, l'agenzia definisce i requisiti tecnici per assicurare che i dati possano essere adeguatamente trasmessi per via elettronica dagli Stati membri al sistema centrale e viceversa.

3. Il numero di riferimento di cui all'articolo 11, lettera d), all'articolo 14, paragrafo 2, lettera d), all'articolo 17, paragrafo 1, e all'articolo 19, paragrafo 1, rende possibile l'attribuzione univoca dei dati a una persona e allo Stato membro che trasmette i dati. Esso inoltre rende possibile asserire se tali dati si riferiscono a una persona di cui agli articoli 9, paragrafo 1, 14, paragrafo 1, o 17, paragrafo 1.

4. Il numero di riferimento inizia con la lettera o le lettere di identificazione che contraddistinguono lo Stato membro che ha trasmesso i dati, conformemente alla norma di cui all'allegato I. La lettera o le lettere di identificazione sono seguite dal codice che identifica la categoria di persone o di richieste. I dati relativi alle persone di cui all'articolo 9, paragrafo 1, sono contrassegnati da "1", quelli relativi alle persone di cui all'articolo 14, paragrafo 1, da "2", quelli relativi alle persone di cui all'articolo 17, paragrafo 1, da "3", quelli relativi alle richieste di cui all'articolo 20 da "4", quelli relativi alle richieste di cui all'articolo 21 da "5" e quelli relativi alle richieste di cui all'articolo 29 da "9".

5. L'agenzia definisce le procedure tecniche necessarie affinché gli Stati membri assicurino il ricevimento di dati univoci da parte del sistema centrale.

6 Il sistema centrale conferma il più rapidamente possibile il ricevimento dei dati trasmessi. A tal fine l'agenzia definisce i requisiti tecnici necessari ad assicurare che agli Stati membri sia fornita, se richiesta, la ricevuta di conferma.