Sez. 3, Sentenza n. 1601 del 23/05/1972 (Rv. 358376 - 01)
RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - SVALUTAZIONE MONETARIA - CORRESPONSIONE DEGLI INTERESSI COMPENSATIVI - OBBLIGO DI APPLICAZIONE DELLA SVALUTAZIONE MONETARIA - PERSISTENZA.*
RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - SVALUTAZIONE MONETARIA - CORRESPONSIONE DEGLI INTERESSI COMPENSATIVI - OBBLIGO DI APPLICAZIONE DELLA SVALUTAZIONE MONETARIA - PERSISTENZA.*
In tema di risarcimento di danni derivanti da fatto illecito, la percentuale di rivalutazione economica ufficialmente risultante alla data della liquidazione del danno deve essere applicata nella sua interezza, non potendo subire alcuna decurtazione in relazione al fatto che sull'indennizzo rivalutato devono essere fatti decorrere gli interessi compensativi. Siffatta decurtazione verrebbe, difatti, in pratica, ad eludere lo scopo della prescritta rivalutazione, che e proprio quello di fare conseguire al danneggiato lo stesso petitum originario; un petitum, cioe, avente la stessa originaria sua consistenza patrimoniale. (V 552'69, mass n 338727).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)