Sez. 3, Ordinanza n. 30021 del 14/07/2011 Cc. (dep. 27/07/2011) Rv. 250972 - 01
IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - MOTIVI DI RICORSO - IN GENERE | Censura limitata ad una sola delle "rationes decidendi" - Mancanza di specificità del ricorso - Inammissibilità.
IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - MOTIVI DI RICORSO - IN GENERE
È inammissibile, per difetto di specificità, il ricorso per cassazione che si limiti alla critica di una sola delle "rationes decidendi" poste a fondamento della decisione, ove siano entrambe autonome ed autosufficienti. (Nella specie, l'ordinanza impugnata aveva motivato il permanere delle esigenze cautelari richiamando il pericolo di fuga ed il pericolo di reiterazione dei reati, quest'ultima non investita con il ricorso per cassazione).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 591, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)