Sez. 1, Sentenza n. 19223 del 30/09/2005 (Rv. 585712 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITÀ) - IN GENERE | Istanza di conversione del fallimento in amministrazione straordinaria - Rigetto del tribunale - Reclamo alla corte di appello - Accoglimento con rimessione degli atti al tribunale per la conversione - Ricorso per cassazione ex art. 111 Cost. - Ammissibilità - Esclusione - Fondamento.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITÀ) - IN GENERE
È inammissibile il ricorso per cassazione, ai sensi dell'art. 111 Cost., avverso il decreto della corte di appello che, accogliendo il reclamo proposto nei confronti del provvedimento del tribunale di rigetto dell'istanza di conversione del fallimento in amministrazione straordinaria, rimette gli atti allo stesso tribunale perché adotti il provvedimento di conversione (art. 84 d.lgs. n. 270 del 1999), atteso che il provvedimento oggetto di ricorso è privo del carattere della definitività, essendo destinato a confluire nel provvedimento di conversione adottato dal tribunale, il quale soltanto produce la modificazione della situazione giuridica che si intende contrastare con il ricorso per cassazione.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 08/07/1999 num. 270 art. 33, Decreto Legisl. 08/07/1999 num. 270 art. 84
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)