DECISIONE DEL CONSIGLIO del 25 luglio 1991 relativa all'associazione dei paesi e territori d'oltremare alla Comunità economica europea (91/482/CEE)
Testo in vigore al
Art. 135
1. Alla firma della convenzione di trasferimento di cui all'articolo 131, paragrafo 2, l'importo del trasferimento è versato in ecu su un conto fruttifero per il quale è richiesta la presentazione della doppia firma, delle competenti autorità dello PTOM e della Commissione. Gli interessi sono accreditati in tale conto.
2. La somma che si trova sul conto di cui al paragrafo 1 è mobilitata in funzione della realizzazione delle azioni di cui al protocollo relativo all'impiego delle risorse, salvo il disposto dell'articolo 136.
3. Le procedure stabilite al paragrafo 2 si applicano, per analogia, ai fondi di contropartita eventualmente resi disponibili.
Art. 136
1. Entro i dodici mesi successivi alla mobilitazione delle risorse, le competenti autorità dello PTOM beneficiario comunicano alla Commissione una relazione sull'impiego fatto delle risorse trasferite.
2. Se la relazione di cui al paragrafo 1 non è comunicata entro i termini assegnati ovvero suscita osservazioni, la Commissione chiede alle competenti autorità dello PTOM interessato di fornire giustificazioni, da presentare entro un termine di due mesi.
3.
Trascorso il termine di cui al paragrafo 2, la Commissione, dopo aver adito il Consiglio ed aver debitamente informato le competenti autorità dello PTOM interessato, può, tre mesi dopo l'espletamento della procedura, rinviare l'applicazione delle decisioni relative ad un nuovo trasferimento sino a quando non vengano fornite le informazioni richieste.
Il provvedimento è immediatamente notificato alle competenti autorità dello PTOM interessato.
Capo 2. Prodotti minerari
Art. 137
1. È istituito un sistema speciale di finanziamento destinato agli PTOM il cui settore minerario sia importante per la loro economia e incontri difficoltà accertate o prevedibili in un prossimo futuro.
2.
Il suo obiettivo è di contribuire alla creazione di una base più solida ed anche più ampia per il loro sviluppo, sostenendo gli sforzi delle autorità competenti degli PTOM:
— per tutelare il settore di produzione e di esportazione mineraria con interventi di risanamento o di prevenzione volti a rimediare alle gravi conseguenze sull'economia derivanti dalla perdita di validità economica dovuta ad un calo della loro capacità di produzione o di esportazione e/o dei proventi da esportazione di prodotti minerari a seguito di rilevanti modifiche tec nologiche o economiche o di perturbative temporanee o imprevedibili, indipendenti dalla volontà dello PTOM interessato e dell'impresa che gestisce il settore colpito. Un'attenzione particolare sarà prestata all'adeguamento della situazione competitiva delle imprese ai mutamenti delle condizioni di mercato;
-o per diversificare e allargare le basi della loro crescita economica in particolare contribuendo, per gli Stati che dipendono in modo rilevante dalle esportazioni di un prodotto minerario, alla realizzazione dei progetti e programmi di sviluppo già avviati ma seriamente compromessi in seguito a forti ribassi dei proventi da esportazione del prodotto minerario in questione.
3.
Nel perseguire questi obiettivi, tale sostegno:
-sarà adattato alle necessità di ristrutturazione economica dello PTOM interessato;
-terrà conto, allorché verrà definito ed attuato, degli interessi reciproci degli PTOM e degli Stati membri.
Art. 138
1.
Il sistema speciale di finanziamento previsto all'articolo 137 è destinato agli PTOM che esportino verso la Comunità e che, in almeno due dei quattro anni precedenti quello della domanda d'intervento, abbiano ricavato:
a) il 15 % o più dei loro proventi da esportazione da uno dei prodotti seguenti: rame (compreso il cobalto), fosfati, manganese, bauxite ed allumina, stagno, minerale di ferro agglomerato o meno, uranio;
b)oppure il 20 % o più dei loro proventi da esportazione da tutti i prodotti minerari (esclusi i minerali preziosi diversi dall'oro, nonché il petrolio e il gas).
Tuttavia, per gli PTOM meno sviluppati, le percentuali di cui alle lettere a) e b) sono, rispettivamente, del 10 % e del 12 %.
Per il calcolo dei limiti di cui alle lettere a) e b), i proventi da esportazione non comprendono quelli provenienti dai prodotti minerari non contemplati dal sistema.
2.
Il ricorso al sistema speciale di finanziamento è possibile quando, in base agli obiettivi di cui sopra:
a)si constati o si preveda che la validità economica di una o più imprese del settore minerario ha risentito o risentirà gravemente di fattori di rischio temporanei o imprevedibili, tecnici, economici o politici indipendenti dalla volontà dello PTOM o dell'impresa interessata e quando il danno arrecato alla validità economica porti o possa portare ad una riduzione significativa dei redditi per lo PTOM interessato - valutata in particolare in funzione di una riduzione delle capacità di produzione o di esportazione del prodotto in questione aggirantesi intorno al 10 % - e/o ad un deterioramento della bilancia dei conti con l'estero.
La prevedibilità del danno alla validità economica è caratterizzata da un inizio di degrado dell'apparato produttivo e dal suo impatto sull'economia dello PTOM; b)o, per il caso contemplato al paragrafo 1, lettera a), si constati che un notevole calo dei proventi da esportazione del prodotto minerario in questione rispetto alla media dei due anni precedenti quello della richiesta compromette seriamente la realizzazione di progetti o programmi di sviluppo già avviati. Per essere preso in considerazione tale calo deve:
— risultare da fattori di rischio di ordine tecnico, economico o politico; esso non può essere provocato artificialmente, direttamente o indirettamente, da politiche e misure delle competenti autorità dello PTOM o degli operatori economici interessati;
-tradursi in un calo corrispondente di almeno il 10 % dei proventi da esportazione totali dell'anno precedente a quello della richiesta.
I fattori di rischio citati riguardano turbative quali incidenti, incidenti tecnici gravi, avvenimenti politici interni o esterni gravi, modifiche tecnologiche ed economiche rilevanti, oppure modifiche commerciali importanti nelle relazioni con la Comunità.
3. Le competenti autorità di uno PTOM possono chiedere di beneficiare di un intervento finanziario nell'ambito delle risorse destinate al sistema speciale di finanziamento qualora sussistano le condizioni previste ai paragrafi 1 e 2.
Art. 139
1.
L'intervento previsto all'articolo 138 è orientato verso gli obiettivi del sistema definiti all'articolo 137, paragrafo 2.
Quando il mantenimento o il ripristino della validità economica di una o più imprese minerarie colpite è ritenuto possibile e appropriato, l'intervento è destinato a finanziare progetti o programmi, compresa la ristrutturazione finanziaria delle imprese interessate, per mantenere, ristabilire o razionalizzare ad un livello economicamente valido la capacità di produzione e di esportazione di cui trattasi.
Quando il mantenimento o il ripristino della validità economica non è ritenuto possibile, l'intervento è destinato ad ampliare le basi della crescita economica mediante il finanziamento di validi progetti o programmi di riconversione o di diversificazione orizzontale o verticale.
Anche qualora sia possibile ristabilire la validità economica, l'obiettivo di diversificazione potrà essere perseguito, di comune accordo, se il grado di dipendenza dell'economia dal prodotto minerario in questione è significativo.
In caso di applicazione dell'articolo 138, paragrafo 2, lettera b), l'obiettivo di diversificazione è perseguito mediante un finanziamento che contribuisca alla realizzazione dei progetti o programmi di sviluppo, al di fuori del settore minerario, che siano già avviati e che risulterebbero compromessi.
2.
A tale proposito la decisione di assegnazione dei fondi a progetti o programmi terrà debitamente conto degli interessi economici e delle implicazioni sociali di tale intervento nello PTOM interessato e nella Comunità e sarà adeguata alle esigenze di ristrutturazione economica dello PTOM in questione.
Nell'ambito delle richieste presentate ai sensi dell'articolo 138, paragrafo 1, lettera b), la Comunità e le competenti autorità dello PTOM interessato si adopereranno congiuntamente e in modo sistematico per definire il campo e le modalità dell'eventuale intervento, così da non pregiudicare le produzioni minerarie comunitarie concorrenti.
L'esame e la considerazione degli elementi di cui sopra rientrano nella diagnosi di cui all'articolo 140, paragrafo 2.
3.
Sarà prestata particolare attenzione:
— alle operazioni di trasformazione e di trasporto, in particolare a livello regionale, e alla buona integrazione del settore minerario nel processo globale di sviluppo economico e sociale dello PTOM;
-alle azioni preventive atte a ridurre al minimo gli effetti perturbatori mediante l'adeguamento alle tecnologie, il perfezionamento delle competenze tecniche e di gestione del personale locale e l'adeguamento delle competenze del personale locale alle tecniche di gestione delle imprese;
-nonché al rafforzamento della capacità scientifica e tecnologica degli PTOM per quanto riguarda la produzione di nuovi materiali.
Art. 140
1.
La richiesta d'intervento comporta le informazioni sulla natura dei problemi incontrati, sulle conseguenze accertate o previste delle turbative, tanto a livello locale quanto a livello della o delle imprese minerarie colpite, nonché indicazioni, sotto forma di scheda di identificazione, sulle misure o azioni attuate o auspicate per rimediarvi.
La richiesta è fatta non appena sono accertate le suddette conseguenze e entro un termine non superiore ai dodici mesi.
2.
Prima di qualsiasi decisione della Comunità, si procede in modo sistematico ad una diagnosi tecnica, economica e finanziaria del settore minerario interessato per valutare sia l'ammissibilità della richiesta sia il progetto o programma di utilizzazione da intraprendere. Tale diagnosi, che è molto accurata, tiene conto in particolare, per la definizione dell'intervento, delle prospettive del mercato mondiale e, fatto salvo l'articolo 139, paragrafo 2, primo comma, della situazione del mercato comunitario dei prodotti interessati. Essa comporta inoltre un'analisi delle eventuali conseguenze di detto intervento per le produzioni minerarie concorrenti degli Stati membri, nonché di quelle possibili per lo PTOM interessato, qualora tale intervento non sia attuato. L'obiettivo sarà di verificare:
— se la validità dell'apparato produttivo considerato sia stata o rischi di essere danneggiata, se sia possibile ristabilirla, o se sia più opportuno ricorrere ad interventi di diversificazione;
-oppure se il calo dei proventi da esportazione di cui all'articolo 138, paragrafo 2, lettera b) comprometta seriamente la realizzazione dei progetti o programmi di sviluppo già avviati.
Questa diagnosi sarà fatta secondo le procedure della cooperazione per il finanziamento dello sviluppo. A tal fine si farà ricorso ad una stretta cooperazione con le competenti autorità dello PTOM e con i suoi operatori economici interessati.
3.
L'ammissibilità e la proposta di finanziamento sono oggetto di un'unica decisione.
Saranno adottate le misure necessarie per accelerare l'esame delle richieste e consentire una rapida attuazione dell'intervento appropriato.
Art. 141
1. In caso di necessità si può finanziare, mediante le risorse del sistema speciale di finanziamento previsto all'articolo 142, un'assistenza tecnica per l'attuazione e la sorveglianza del progetto.
2. Le procedure e modalità di esecuzione di tale assistenza sono quelle previste nel quadro della cooperazione per il finanziamento dello sviluppo.
Art. 142
1. Ai fini precisati all'articolo 137 e per il periodo stabilito dall'articolo 154, la Comunità stanzia l'importo globale di cui al paragrafo 1, lettera a), punto iv) di detto articolo, destinato a far fronte alla totalità dei suoi impegni nell'ambito del sistema speciale di finanziamento. L'importo destinato al sistema è gestito dalla Commissione.
2. Prima della scadenza del periodo stabilito dall'articolo 154, il Consiglio decide, su proposta della Commissione, in merito alla destinazione di eventuali residui dell'importo globale.
3. L'importo dell'intervento previsto dall'articolo 138 è stabilito dalla Commissione in funzione dei fondi disponibili nell'ambito del sistema speciale di finanziamento, della natura dei progetti e programmi di applicazione, delle possibilità di cofinanziamento, nonché dell'importanza relativa, per l'economia dello PTOM, dell'industria mineraria colpita.
4. Le risorse concesse allo PTOM in base al sistema speciale di finanziamento possono essere cedute da quest'ultimo al mutuatario finale a condizioni finanziarie differenti stabilite nell'ambito della decisione di finanziamento e risultanti dall'analisi del progetto d'intervento fatta sulla base di criteri economici e finanziari usuali per il tipo di progetto previsto.
5. La diagnosi di cui all'articolo 140 è finanziata con le risorse del sistema.
6. In casi eccezionali, connessi ad una situazione d'emergenza che la diagnosi dovrà confermare e giustificare in una prima fase, allo PTOM che ne faccia richiesta può essere accordato un anticipo a titolo di prefinanziamento parziale del progetto o programma che fa seguito a tale situazione.
Sistema speciale di finanziamento (Sysmin)
Titolo III. Cooperazione per il finanziamento dello sviluppo
Capo 1. Disposizioni generali
Sezione 1. Obiettivi
Art. 143
La cooperazione per il finanziamento dello sviluppo persegue, mediante la concessione di mezzi di finanziamento sufficienti e un'assistenza tecnica adeguata, i seguenti obiettivi:
a) sostenere e favorire gli sforzi degli PTOM per assicurare il loro sviluppo sociale, culturale ed economico integrato, autodeterminato, autorientato e autogestito a lungo termine, sulla base del reciproco interesse e in uno spirito d'interdipendenza;
b)contribuire al miglioramento del tenore di vita delle popolazioni degli PTOM ed al loro maggiore benessere;
c)promuovere misure atte a mobilitare la capacità d'iniziativa delle collettività e la partecipazione delle persone interessate alla concezione ed esecuzione di progetti di sviluppo;
d)contribuire alla più vasta partecipazione possibile della popolazione ai benefici dello sviluppo;
e)contribuire a sviluppare la capacità degli PTOM di innovare, adeguare e trasformare le tecnologie;
f)contribuire alla prospezione, alla conservazione, alla trasformazione, all'elaborazione e allo sfruttamento ottimali e giudiziosi delle risorse naturali degli PTOM allo scopo di incoraggiare i loro sforzi di industrializzazione e di diversificazione economica;
g)sostenere e promuovere lo sviluppo ottimale delle risorse umane degli PTOM;
h)favorire un incremento delle correnti finanziarie dirette agli PTOM che rispondono alle loro esigenze evolutive e sostenere gli sforzi degli PTOM per armonizzare la cooperazione internazionale a favore del loro sviluppo, mediante operazioni di cofinanziamento con altre istituzioni di finanziamento o terzi;
i)ricercare nuovi metodi per incentivare negli PTOM l'investimento privato diretto, sostenere lo sviluppo di un settore privato PTOM sano, prospero e dinamico e incoraggiare i flussi di investimenti privati, locali, nazionali ed esteri, nei settori produttivi degli PTOM;
j)favorire la cooperazione tra PTOM, nonché tra PTOM e Stati ACP e la loro cooperazione a livello regionale;
k)permettere che si instaurino relazioni economiche e sociali più equilibrate e una migliore comprensione tra gli PTOM, gli Stati ACP, gli Stati membri della Comunità e il resto del mondo nella prospettiva di un nuovo ordine economico mondiale;
l)permettere agli PTOM che devono far fronte a gravi difficoltà economiche e sociali, di carattere eccezionale, conseguenti a calamità naturali o a circostanze straordinarie di effetti analoghi, di beneficiare di aiuti d'urgenza;
m)aiutare gli PTOM meno sviluppati a superare gli ostacoli specifici che frenano i loro sforzi di sviluppo.
Sezione 2. Principi
Art. 144
La cooperazione per il finanziamento dello sviluppo:
a) è attuata sulla base degli obiettivi, delle strategie e delle priorità di sviluppo stabiliti dalle competenti autorità degli PTOM, sul piano locale e regionale e in conformità di questi ultimi, tenendo debitamente conto delle rispettive caratteristiche geografiche, sociali e culturali degli PTOM e delle loro particolari potenzialità;
b)è accordata a condizioni molto liberali;
c)garantisce che gli apporti di risorse siano effettuati su base più prevedibile e regolare;
d)assicura la partecipazione degli PTOM alla gestione e all'impiego delle risorse finanziarie nonché un efficace decentralizzazione dei poteri decisionali;
e)rafforza e utilizza il più possibile le risorse umane e le strutture amministrative esistenti negli PTOM;
f)è flessibile e adeguata alla situazione di ogni PTOM, nonché alla natura specifica del progetto o del programma di cui trattasi;
g)avviene con le minime formalità amministrative possibili e secondo procedure semplici e razionali, affinché i progetti e i programmi possano essere attuati in modo rapido ed efficace;
h)prevede che l'assistenza tecnica sia concessa unicamente su richiesta delle competenti autorità dello PTOM interessato, offra la qualità richiesta, risponda ad un bisogno e presenti un favorevole rapporto tra costo ed efficacia, e che si prendano disposizioni per formare rapidamente ed efficacemente il personale locale destinato a subentrare.
Sezione 3. Linee direttrici
Art. 145
1. Gli interventi finanziari nell'ambito della decisione sono attuati dalle competenti autorità degli PTOM e dalla Comunità in stretta cooperazione e nel rispetto dell'eguaglianza delle parti.
2.
Spetta alle competenti autorità degli PTOM:
a) definire gli obiettivi e le priorità sui quali si basano i loro programmi indicativi;
b)scegliere i progetti e programmi;
c)preparare e presentare i fascicoli dei progetti e programmi;
d)elaborare, negoziare e stipulare i contratti di appalto;
e)eseguire e gestire i progetti e programmi;
f)provvedere al corretto andamento dei progetti e programmi.
3.
Spetta alle competenti autorità degli PTOM ed alla Comunità congiuntamente:
a)definire, all'occorrenza, nell'ambito della compartecipazione di cui alla quinta parte, le linee direttrici generali della cooperazione per il finanziamento dello sviluppo;
b)adottare i programmi indicativi;
c)istruire i progetti e programmi;
d)assicurare parità di condizioni per la partecipazione a procedure di gara e agli appalti;
e)seguire e valutaregli effetti ed i risultati dei progetti e programmi;
f)garantire un'esecuzione adeguata, rapida ed efficace dei progetti e dei programmi.
4. Spetta alla Comunità prendere le decisioni di finanziamento per i progetti e programmi.
Art. 146
Salvo disposizione contraria della presente decisione, ogni decisione che richieda l'approvazione di una delle parti dell'associazione è approvata o considerata tale entro sessanta giorni a decorrere dalla notifica effettuata dall'altra parte.
PER LA CONTINUAZIONE DEL TESTO VEDI SOTTO NUMERO: 391D0482.2Sezione 4
Campo d'applicazione
Art. 147
Nel quadro della presente decisione, la cooperazione per il finanziamento dello sviluppo verte su:
a) progetti e programmi d'investimento;
b)rinnovamento dei progetti e programmi;
c)programmi di tipo settoriale;
d)programmi di cooperazione tecnica;
e)la realizzazione di strumenti elastici per sostenere gli sforzi propri delle comunità di base;
f)spese ricorrenti (segnatamente spese correnti di amministrazione, di funzionamento e di manutenzione, in moneta locale e in valuta) dei progetti e programmi nuovi, in corso ed ultimati;
g)caso per caso, spese supplementari sostenute dagli PTOM che riguardano esclusivamente l'amministrazione e la supervisione dei progetti e programmi finanziati dal Fondo europeo di sviluppo, in seguito denominato «Fondo»;
h)linee di credito e sostegno ai meccanismi regionali di pagamento ed alle operazioni relative ai crediti all'esportazione negli PTOM;
i)assunzione di partecipazioni;
j)una combinazione di tutti gli elementi di cui sopra o parte di essi, integrati in programmi di sviluppo settoriale.
Art. 148
I programmi settoriali di importazione sono finanziati, su richiesta, per mezzo dei fondi del programma indicativo allo scopo di sostenere le misure adottate dalle competenti autorità dello PTOM interessato nel settore o nei settori per i quali viene richiesto un contributo, in conformità dell'articolo 187. I programmi d'importazione hanno lo scopo di contribuire al rendimento ottimale dei settori produttivi dell'economia, all'espansione della capacità produttiva e di esportazione, al trasferimento o allo sviluppo delle tecnologie e al soddisfacimento dei bisogni fondamentali dell'uomo. I programmi di importazione possono includere il finanziamento di inputs destinati al sistema produttivo quali beni strumentali e beni intermedi, materie prime, pezzi di ricambio, fertilizzanti, insetticidi e forniture in grado di consentire il miglioramento delle prestazioni e del livello del sistema sanitario e di insegnamento.
Art. 149
Salvo disposizione contraria, i fondi di contropartita creati dai vari strumenti comunitari sono utilizzati in modo specifico per finanziare le spese locali:
a) dei progetti e programmi del Fondo nell'ambito del programma indicativo;
b)di altri progetti e programmi convenuti;
c)di voci di bilancio specifiche nell'ambito dei programmi di spesa pubblica degli PTOM, come quelli attuati nei settori sanitario, dell'insegnamento, della formazione, della creazione di posti di lavoro e della tutela dell'ambiente.
Art. 150
1.
Possono essere concessi ad uno PTOM fondi per finanziare spese ricorrenti (che comprendono le spese di amministrazione, manutenzione e funzionamento) così da garantire l'utilizzazione ottimale degli investimenti che rivestono particolare importanza per lo sviluppo economico e sociale dello PTOM interessato ed il cui esercizio costituisce temporaneamente un onere per lo PTOM o altri beneficiari idonei. Questo sostegno può coprire, per i progetti e i programmi anteriori o nuovi in atto, le spese correnti di amministrazione e di esercizio, come:
a) le spese sostenute durante il periodo iniziale per l'impianto, l'avviamento e la gestione dei progetti e programmi di infrastruttura;
b)le spese di esercizio, manutenzione e/o amministrazione dei progetti e programmi di infrastrutture attuati precedentemente.
2. Viene accordato un trattamento particolare al finanziamento delle spese ricorrenti negli PTOM meno sviluppati.
Art. 151
Gli aiuti finanziari in virtù della presente decisione possono coprire tutte le spese locali ed esterne dei progetti e programmi.
Sezione 5. Settori d'intervento
Art. 152
1.
Nel quadro delle priorità fissate dalle competenti autorità degli PTOM interessati sia a livello locale e nazionale che regionale, può essere fornito un sostegno ai progetti e programmi in tutti i settori o in tutti gli ambiti contemplati dalla presente decisione, e può riguardare in particolare:
a) lo sviluppo agricolo e rurale, e in particolare i programmi imperniati sull'autosufficienza e la sicurezza alimentari;
b)l'industrializzazione, l'artigianato, l'energia, le miniere e il turismo;
c)l'infrastruttura economica e sociale;
d)il miglioramento strutturale dei settori economici produttivi;
e)la salvaguardia e la tutela dell'ambiente;
f)la ricerca, l'esplorazione e la valorizzazione delle risorse naturali;
g)i programmi di istruzione e formazione, la ricerca scientifica e tecnica fondamentale e applicata, l'adeguamento o l'innovazione tecnologica e il trasferimento di tecnologie;
h)la promozione e l'informazione industriali;
i)la commercializzazione e la promozione delle vendite;
j)la promozione, lo sviluppo e il rafforzamento delle piccole e medie imprese locali, nazionali e regionali;
k)l'appoggio alle banche di sviluppo e alle istituzioni finanziarie locali, nazionali e regionali, nonché agli istituti di compensazione e di pagamento incaricati di promuovere gli scambi regionali;
l)i microprogetti per lo sviluppo di base;
m)i trasporti e le comunicazioni, in particolare la promozione dei trasporti aerei e marittimi;
n)la valorizzazione delle risorse ittiche;
o)lo sviluppo e l'utilizzazione ottimale delle risorse umane, tenendo particolarmente conto del ruolo delle donne nello sviluppo;
p)il miglioramento dell'infrastruttura e dei servizi socioculturali, in particolare nel settore sanitario, dell'edilizia d'abitazione, dell'approvvigionamento idrico;
q)l'assistenza alle organizzazioni professionali e commerciali PTOM, PTOM-ACP e PTOM-ACP-CEE allo scopo di migliorare la produzione e la commercializzazione dei prodotti sui mercati esterni;
r)la promozione e il sostegno agli investimenti;
s)le azioni di sviluppo presentate da organizzazioni economiche, culturali, sociali ed educative nell'ambito della cooperazione decentrata, in particolare allorché associano gli sforzi e i mezzi organizzativi PTOM e quelli dei loro omologhi comunitari.
2.
Questi progetti e programmi possono altresì concernere azioni tematiche quali:
a) la tutela delle risorse naturali;
b)la prevenzione delle catastrofi e dell'apparato organizzativo in caso di catastrofi, in particolare per creare sistemi di previsione e di allarme rapido allo scopo di alleviare le conseguenze delle catastrofi;
c)la lotta contro le endemie ed epidemie umane;
d)l'igiene e la sanità elementari;
e)la lotta contro le malattie endemiche del bestiame;
f)la ricerca di risparmi d'energia;
g)in generale le azioni a lungo termine, che superano un orizzonte temporale determinato.
Sezione 6. Idoneità al finanziamento
Art. 153
1.
Beneficiano di un sostegno finanziario in virtù della decisione gli enti o organismi seguenti:
a) gli PTOM; tuttavia la Groenlandia non beneficerà di aiuto finanziario in virtù del suo status di PTOM durante l'applicazione del protocollo relativo alla pesca firmato il 16 luglio 1990, da un lato, dalla Comunità economica europea e, dall'altro, dal governo della Danimarca e dal governo locale della Groenlandia;
b)gli organismi regionali o interstatali di cui fanno parte uno o più PTOM e che sono autorizzati dalle competenti autorità di questi ultimi;
c)gli organismi misti istituiti dalla Comunità e dagli PTOM per conseguire taluni obiettivi specifici.
2.
Beneficiano inoltre di un sostegno finanziario con il consenso delle competenti autorità dello o degli PTOM interessati:
a)gli organismi pubblici o semipubblici locali, nazionali e/o regionali, e gli enti locali degli PTOM, in particolare le istituzioni finanziarie e le banche di sviluppo;
b)le società e imprese degli PTOM;
c)le imprese di uno Stato membro della Comunità per permettere, accanto al loro contributo specifico, di intraprendere progetti produttivi sul territorio di uno PTOM;
d)gli intermediari finanziari degli PTOM o della Comunità che concedono mezzi di finanziamento alle imprese medie e piccole, così come gli istituti finanziari che promuovono e finanziano gli investimenti privati negli PTOM;
e)le associazioni di produttori cittadini degli PTOM;
f)borsisti e tirocinanti;
g)gli enti locali, le cooperative, i sindacati, le organizzazioni non governative, gli istituti scolastici e di ricerca degli PTOM e della Comunità per consentir loro di intraprendere progetti e programmi economici, culturali, sociali e educativi negli PTOM, nell'ambito della cooperazione decentrata.
Capo 2. Cooperazione finanziaria
Sezione 1. Mezzi di finanziamento
Art. 154
1.
Ai fini precisati nel presente titolo, capitolo 1 e per un periodo di cinque anni a decorrere dal 1o marzo 1990, l'importo globale dei contributi finanziari della Comunità è pari a 165 milioni di ecu. Detto importo comprende:
a) 140 milioni di ecu provenienti dal Fondo, così ripartiti:
i) ai fini precisati negli articoli 143, 144 e 147: 106,5 milioni di ecu in forma di sovvenzioni;
ii)ai fini precisati negli articoli 143, 144 e 147: 25 milioni di ecu in forma di capitali di rischio;
iii)ai fini precisati negli articoli da 114 a 136: 6 milioni di ecu in forma di trasferimenti a titolo di Stabex;
iv)ai fini precisati negli articoli da 137 a 142: 25 milioni di ecu in forma di sovvenzioni a titolo del Sysmin;
b)ai fini precisati negli articoli 143, 144 e 147: fino a 25 milioni di ecu in forma di prestiti concessi dalla Banca sulle sue risorse proprie conformemente alle condizioni previste dal suo statuto. Questi prestiti sono soggetti alle condizioni di cui all'articolo 157 relativo agli abbuoni di interesse.
2.
Nell'ambito dell'importo di cui al paragrafo 1, lettera a), punto i) sono costituite le dotazioni seguenti: a)86 milioni di ecu per il finanziamento di progetti e programmi ripartiti nel modo seguente:
i)PTOM britannici: 15,5 milioni di ecu,
ii)PTOM francesi: 40,2 milioni di ecu,
iii)PTOM olandesi: 30,3 milioni di ecu;
b)11,5 milioni di ecu per il finanziamento di progetti e programmi degli PTOM, compresi i programmi regionali per lo sviluppo del commercio e dei servizi di cui all'articolo 85;
c)6 milioni di ecu per il finanziamento degli abbuoni d'interesse di cui all'articolo 157; d)una dotazione speciale di 3 milioni di ecu, di cui:
i)2,5 milioni di ecu per gli aiuti d'urgenza previsti dall'articolo 164, e
ii)0,5 milione di ecu per gli aiuti in favore di rifugiati, rimpatriati e profughi, previsti all'articolo 165;
iii)in caso di esaurimento della dotazione speciale prevista in uno degli articoli summenzionati prima della scadenza della presente decisione, si possono effettuare trasferimenti a partire dagli stanziamenti previsti nell'altro articolo;
iv)alla scadenza della presente decisione gli stanziamenti non impegnati per gli aiuti d'urgenza e gli aiuti ai rifugiati, rimpatriati e profughi sono riversati nella massa del Fondo per finanziare altre azioni nel settore della cooperazione per il finanziamento dello sviluppo, salvo decisione contraria del Consiglio;
v)in caso di esaurimento dell'intera dotazione speciale prima della scadenza della presente decisione, il Consiglio adotta, su proposta della Commissione, opportune misure per porre rimedio alle situazioni contemplate agli articoli 164 e 165.
3. La Banca gestisce i prestiti concessi sulle sue risorse proprie, compresi gli abbuoni di interesse, nonché i capitali di rischio. Tutti gli altri mezzi di finanziamento previsti dalla decisione sono gestiti dalla Commissione.
4. Nuovi contributi finanziari della Comunità saranno stabiliti per il secondo quinquennio coperto dalla presente decisione.
Sezione 2. Modi e condizioni di finanziamento
Art. 155
1. I progetti o programmi possono essere finanziati mediante sovvenzione, capitali di rischio nell'ambito del fondo, prestiti della Banca sulle sue risorse proprie, ovvero combinando due o più di questi modi di finanziamento.
2.
I modi di finanziamento per ciascun progetto o programma sono stabiliti congiuntamente dalle competenti autorità dello o degli PTOM interessati e dalla Comunità, in funzione:
a) del livello di sviluppo, della situazione geografica, economica e finanziaria degli PTOM interessati;
b)della natura del progetto o programma, delle sue prospettive di redditività economica e finanziaria nonché del suo impatto sociale e culturale; e
c)nel caso di prestiti, dei fattori che garantiscono il servizio dei prestiti. 3. Un aiuto finanziario può essere concesso agli PTOM interessati, o tramite gli PTOM o, con il loro consenso, attraverso istituti finanziari idonei, ovvero direttamente a qualsiasi altro beneficiario idoneo.
4.
Quando l'aiuto finanziario è concesso da un intermediario al beneficiario finale:
a) le condizioni per la concessione di tali fondi tramite l'intermediario al beneficiario finale sono fissate nell'accordo di finanziamento o nel contratto di prestito;
b)qualsiasi utile maturato a favore dell'intermediario in seguito a questa transazione è utilizzato a fini di sviluppo alle condizioni previste dall'accordo di finanziamento o dal contratto di prestito, dopo aver tenuto conto dei costi amministrativi, dei rischi finanziari e di cambio e del costo dell'assistenza tecnica fornita al beneficiario finale.