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Sez. 2, Ordinanza n. 4218 del 25/02/2026 (Rv. 677311-01)

AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - PROCEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE - IN GENERE | Avvocato - Compensi - Prestazioni professionali rese in ambito giudiziale davanti al Tribunale - Controversia instaurata davanti al giudice di pace - Rito previsto dall'art. 14 d.lgs. n. 150 del 2011 - Applicabilità - Esclusione.
Stato
decisa il 2026-02-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/677311-01

AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - PROCEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE - IN GENERE

In materia liquidazione degli onorari di avvocato, alla controversia instaurata, dinanzi al giudice di pace, per prestazioni professionali rese in ambito giudiziale davanti al tribunale, non è applicabile il rito previsto dall'art. 14 del d.lgs. n. 150 del 2011.

Decreto Legisl. 01/09/2011 num. 150 art. 14 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)