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Sez. 2, Sentenza n. 59 del 17/01/1948 (Rv. 882687 - 01)

LUCI E VEDUTE - MURO COSTRUITO SUL CONFINE - LUCI DI TOLLERANZA - FACOLTÀ DI SOPPRESSIONE DA PARTE DEL VICINO -COSTRUZIONE IN APPOGGIO E IN ADERENZA -ATTO EMULATIVO -LUCI E VEDUTE -LUCI DI TOLLERANZA -DIFFERENZA DALLE SERVITÙ. POSSESSO -SPOGLIO E POSSESSORIA - ACCERTAMENTI DI CARATTERE PETITORIO -ECCEZIONE "FECI SED IURE FECI" -COMPOSSESSO.
Stato
decisa il 1948-01-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/882687-01

LUCI E VEDUTE - MURO COSTRUITO SUL CONFINE - LUCI DI TOLLERANZA - FACOLTÀ DI SOPPRESSIONE DA PARTE DEL VICINO -COSTRUZIONE IN APPOGGIO E IN ADERENZA -ATTO EMULATIVO -LUCI E VEDUTE -LUCI DI TOLLERANZA -DIFFERENZA DALLE SERVITÙ. POSSESSO -SPOGLIO E POSSESSORIA - ACCERTAMENTI DI CARATTERE PETITORIO -ECCEZIONE "FECI SED IURE FECI" -COMPOSSESSO.

Il diritto che ha il proprietario di aprire luci nel muro di un suo fabbricato, costruito sul confine, con il fondo del vicino, non pone in essere, per dette luci, un jus in re aliena, e, cioe una servitù, ma costituisce un'estrinsecazione del diritto di proprietà, in re propria, riconosciuto al proprietario dalla legge, e non derivante da una concessione contrattuale da parte del vicino, o da una concessione precaria, per amicizia o cortesia, da parte del vicino medesimo. Tali luci, una volta aperte, secondo l'osservanza delle norme stabilite dall'art.901 cod.civ. danno vita ad un diritto condizionato; e, cioè, esse possono essere chiuse solo quando si verifichino le ipotesi tassativamente previste dall'art.904 cod.civile.Il codice vigente ha conservato, per il vicino, la facoltà di sopprimere le luci di tolleranza nell'ipotesi, già prevista dal codice civile del 1865, dell'appoggio della sua costruzione a quella del proprietario del fondo contiguo; ma ha concesso altresì la facoltà di oscurare dette luci, anche in una seconda ipotesi; se, cioè il vicino costruisce in aderenza del fondo contiguo, un suo edificio o un suo manufatto murario. Un questo secondo caso, però, deve trattarsi di una costruzione autonoma, che non si concreti in un atto di semplice vessazione o emulazione; e, cioè, di una costruzione la cui finalità non si esaurisca nell'aggravio e nel danno del fondo del vicino, con l'oscuramento delle luci aperte nel suo muro; ma che abbia una qualsiasi utilità, anche per chi abbia posto in essere detta costruzione. Le luci di tolleranza debbono tenersi distinte dalle servitù attive di luce ad aria che il proprietario abbia acquistato sul fondo del vicino; l'esistenza di siffatte servitù impedisce, in ogni caso, al vicino la richiesta della medianza del muro o l'oscuramento, con costruzione in aderenza. Per contro, l'esistenza delle cosiddette luci di tolleranza impedisce al vicino di oscurarle o sopprimerle, solo nelle ipotesi tassativamente specificate nell'art.904 del vigente codice civile. Ai fini della tutela possessoria, basta ricorra l'ipotesi del possesso di un diritto qualunque esso sia, che si esplichi su di una cosa corporale; e che si estrinsechi in Atti di materiale godimento, qualunque sia la qualifica giuridica di tale godimento(nella specie, è stato ritenuto tutelabile, con l'Azione di spoglio, il possesso di semplici luci di tolleranza). Sono ammessi, in Sede possessoria accertamenti anche di carattere petitorio, quando questi siano indispensabili ai fini possessori e senza che si alteri, per ciò, la natura del giudizio possessorio. Ciò si verifica in tutti i casi in cui il convenuto eccepisca; feci, sed iure feci; e, cioè nei casi in cui il convenuto, specie in materia di compossesso, abbia per legge o per contratto, anche un diritto proprio nei confronti del diritto dell'attore; e sorge, perciò la necessità di vedere se egli abbia mantenuto la sua Azione nei limiti precisi del suo diritto.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 833, Cod. Civ. art. 901, Cod. Civ. art. 904

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)