Sez. 1, Sentenza n. 3345 del 01/06/1982 (Rv. 421326 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - IMPOSTA DI REGISTRO - APPALTI, SOMMINISTRAZIONI, FORNITURE - IN GENERE - CONTRATTO DI APPALTO CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - TERMINE PER LA REGISTRAZIONE - DECORRENZA - DALLA DATA DEL VERBALE DI AGGIUDICAZIONE - NECESSITÀ - DALLA DATA DELLA CONOSCENZA DELL'APPROVAZIONE O DA QUELLA DELLA STIPULAZIONE DI UN NEGOZIO FORMALE - CONDIZIONI.*
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - IMPOSTA DI REGISTRO - APPALTI, SOMMINISTRAZIONI, FORNITURE - IN GENERE - CONTRATTO DI APPALTO CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - TERMINE PER LA REGISTRAZIONE - DECORRENZA - DALLA DATA DEL VERBALE DI AGGIUDICAZIONE - NECESSITÀ - DALLA DATA DELLA CONOSCENZA DELL'APPROVAZIONE O DA QUELLA DELLA STIPULAZIONE DI UN NEGOZIO FORMALE - CONDIZIONI.*
Ai sensi dell'art. 81 della legge di registro di cui al R.d. 30 dicembre 1923 n. 3269, in relazione all'art. 16 del R.d. 18 novembre 1923 n. 2440 (legge sulla contabilità generale dello stato), il termine per la registrazione di contratto d'appalto con la pubblica amministrazione, anche al fine dell'eventuale decadenza da agevolazioni ed esenzioni fiscali, decorre dalla data del verbale di aggiudicazione, quale atto conclusivo del procedimento di gara ed immediatamente idoneo a costituire il vincolo negoziale, oppure dalla data della conoscenza dell'intervenuta approvazione del contratto stesso da parte della competente autorità di controllo, o da quella della successiva stipulazione di un negozio formale, quando dal contesto di detto verbale emerga la volontà dell'amministrazione medesima di rinviare la Costituzione del vincolo obbligatorio, rispettivamente, a quella approvazione od a quella stipulazione. (V 3143/79, mass n 399506; (V 1695/79, mass n 398047).*
Riferimenti normativi: Regio Decr. 18/11/1923 num. 2440 art. 16, Regio Decr. 30/12/1923 num. 3269 art. 81
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)