Sez. U, Sentenza n. 634 del 19/01/1993 (Rv. 480336 - 01)
Avvocato e procuratore - Giudizi disciplinari - Azione disciplinare - In genere | Accertamento del fatto - Apprezzamento della sua rilevanza - Scelta della sanzione - Competenza esclusiva degli organi disciplinari forensi - Sussistenza - Soggezione al controllo di legittimità - Esclusione - Limiti.
Avvocato e procuratore - Giudizi disciplinari - Azione disciplinare - In genere
Nei procedimenti disciplinari a carico di avvocati e procuratori, l'accertamento del fatto, l'apprezzamento della sua rilevanza rispetto alle incolpazioni formulate e la scelta della sanzione opportuna appartengono all'esclusiva competenza degli organi disciplinari forensi, le cui determinazioni al riguardo sfuggono al controllo di legittimità, salvo che si traducano in un palese sviamento di potere, ossia nell'uso del potere disciplinare in modo avulso dai fini per cui è stato conferito.
Riferimenti normativi: Regio Decr. Legge 27/11/1933 num. 1578 art. 12, Regio Decr. Legge 27/11/1933 num. 1578 art. 56
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)