diritto.io

Corte di giustizia dell'Unione europea

Corte giust. UE, Sentenza del 13 febbraio 1979, causa 24/78

Decisione
decisa il 1979-02-13
ECLI
ECLI:EU:C:1979:37

Epigrafe

Nella causa 24/78, SIG.RA HÉLÈNE MARTIN, residente in Bruxelles, avenue Molière n. 210, dipendente della Commissione delle Comunità europee, con gli avvocati Marcel Grégoire e Edmond Lebrun, del foro di Bruxelles e con domicilio eletto in Lussemburgo presso l'avv. Tony Biever, 83, Bd. Grande-Duchesse Charlotte, ricorrente, contro COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, rappresentata dal suo consigliere giuridico principale, sig. Raymond Baeyens, in qualità di agente, e con domicilio eletto in Lussemburgo presso il suo consigliere giuridico sig. Mario Cervino, edificio Jean Monnet, Lussemburgo, Kirchberg, convenuta, causa avente ad oggetto la domanda d'annullamento della decisione con la quale la commissione giudicatrice del concorso interno COM/680/75 ha escluso la Martin dalle prove orali dello stesso concorso e, di riflesso, degli atti successivi inerenti al concorso stesso e della nomina con cui deve concludersi, LA CORTE (seconda Sezione), composta dai signori: A. J. Mackenzie Stuart, presidente di Sezione; M. Sørensen e A. Touffait, giudici; avvocato generale: F. Capotorti; cancelliere: A. Van Houtte, ha pronunziato la seguente

SENTENZA › In fatto

paragrafo 1
Gli antefatti, lo svolgimento del procedimento, le conclusioni e i mezzi e gli argomenti delle parti possono riassumersi come segue:

SENTENZA › In fatto › I — Gli antefatti e il procedimento

punto 1
L'avviso di posto vacante COM/ 1440/74, pubblicato nel settembre 1974, riguardava un posto di amministratore principale presso la Direzione generale «Relazioni esterne», direzione «Relazioni con i paesi dell'Europa settentrionale, centrale e meridionale», divisione (ora servizio specializzato), «Relazioni con i paesi dell'Europa meridionale, coordinamento con la direzione generale sviluppo e cooperazione in merito a problemi d'insieme relativi ai paesi del bacino mediterraneo: Portogallo, Spagna, Malta, Grecia, Turchia, Jugoslavia, Cipro». Le mansioni inerenti a detto posto erano così descritte nell'avviso: «Attendere a compiti di concetto, di studio o di controllo concernenti i problemi riguardanti le relazioni fra la Comunità ed i paesi del Bacino mediterraneo.» I requisiti necessari erano così descritti: «— Diploma di laurea o titolo di studio equipollente oppure esperienza professionale di livello equivalente; — buona conoscenza dei problemi economici e politici nelle relazioni fra la Comunità ed i paesi summenzionati; — ottime conoscenze economiche, in particolare nel settore delle relazioni esterne; — attitudine a rappresentare la Commissione nelle sedi intra ed extracomunitarie; — esperienza adeguata alle mansioni da svolgere.» La ricorrente nella presente causa, Hélène Martin, presentava la sua candidatura al posto di cui sopra.
punto 2
Questo avviso di posto vacante veniva tuttavia annullato, con nota pubblicata nel marzo 1975. Lo stesso posto veniva nuovamente dichiarato vacante con l'avviso COM/680/75, pubblicato nel luglio 1975, ma la cosa non aveva esito. Viceversa, per lo stesso posto veniva bandito il concorso interno su titoli e prove scritte e orali, contrassegnato dallo stesso numero COM/680/75, pubblicato però solo nell'agosto 1977.
punto 3
Quest'ultimo bando contemplava al punto III una prova scritta «su un soggetto … riguardante i paesi del Bacino mediterraneo». Sette candidature pervenivano alla commissione esaminatrice, tra le quali questa, nella prima riunione, decideva di scegliere per l'esame scritto quelle di François Ferrandi e di Hélène Martin.
punto 4
Il sig. Angelo Alonso, designato dal Comitato del personale come membro della commissione giudicatrice, presentava a questa, nella prima riunione, una nota, in data 26 settembre 1977, del seguente tenore: «Il locale Comitato del personale di Bruxelles, confermando la designazione del sig. Angelo Alonso come rappresentante del personale in seno alla commissione giudicatrice del concorso COM/680/75, gli dà mandato di astenersi da qualsiasi partecipazione ai lavori della commissione stessa. A questo proposito, il Comitato del personale ricorda i pareri 1 e 3/74 della commissione paritetica. L'ultimo parere, approvato all'unanimità dai membri della commissione paritetica, precisa, specie per quel che riguarda i concorsi individuali, che — date le difficoltà accertate e il disagio che ne consegue — è opportuno giungere prima o poi alla loro soppressione. Il Comitato del personale ricorda pure che il concorso COM/680/75 è stato oggetto di un parere sfavorevole della commissione paritetica. Così stando le cose, la partecipazione del sig. Alonso non potrà essere effettiva.» Un poscritto alla nota specificava: «A quanto risulta al Comitato locale del personale di Bruxelles, il sig. F. Ferrandi vincerà e sarà nominato al posto da occuparsi con il concorso.»
punto 5
Nella seconda riunione — assente il rappresentante del Comitato del personale — la commissione giudicatrice sceglieva il segùente tema per la prova scritta: «La Comunità nei suoi rapporti con i paesi del bacino del Mediterraneo: associazione o regime non preferenziale». Il tema veniva svolto dal Ferrandi e dalla Martin. In base ai punteggi ottenuti dai due candidati, la commissione decideva di ammettere all'orale solo il Ferrandi. A conclusione delle prove orali, la commissione includeva nell'elenco degli idonei il solo Ferrandi. Nel gennaio 1978, questi veniva nominato in prova nel posto messo a concorso con inquadramento nel grado A 5.
punto 6
Il 7 dicembre 1977 la Martin proponeva reclamo a norma dell'art. 90, n. 2, dello Statuto del personale contro la decisione, notificatale il 1o dicembre 1977, con cui la commissione giudicatrice la escludeva dalle prove orali del concorso. Con nota della Commissione 9 marzo 1978 il reclamo veniva respinto.
punto 7
La Martin, diplomata in scienze politiche e diplomatiche presso l'Università di Bruxelles (1963), era destinata alla Direzione generale per lo sviluppo dei paesi d'oltremare della Commissione dal novembre 1963, prima come tirocinante, poi come dipendente ausiliaria. Nel luglio 1967, la Martin veniva nominata in prova al grado A 7, nel posto di amministratore presso la stessa Direzione generale, direzione «affari generali», divisione «problemi di base, questioni giuridiche e diritto di stabilimento». Il passaggio in ruolo avveniva nel febbraio 1968. Con effetto dal 1o gennaio 1971 veniva promossa al grado A 6.
punto 8
Il Ferrandi è dottore in scienze economiche dell'Università di Parigi I, Panthéon, Sorbona (1971). Dipendente della Banca internazionale per la ricostruzione e lo sviluppo a Washington dal 1972, veniva assunto dalla Commissione come dipendente temporaneo nel grado A 5 a decorrere dal maggio 1975 onde ricoprire il posto sul qual verte la presente causa. Egli si occupa più particolarmente delle pratiche relative alla Turchia e alla Jugoslavia. Il suo contratto di lavoro come dipendente temporaneo veniva poi prorogato fino al maggio 1978.
punto 9
Il presente ricorso, che mira all'annullamento della decisione con cui la commissione giudicatrice ha escluso la Martin dalle prove orali del concorso COM/680/75, è stato proposto il 27 febbraio 1978. Su relazione del giudice relatore, sentito l'avvocato generale, la Corte (seconda Sezione) ha deciso di passare alla fase orale senza procedere ad istruttoria.

SENTENZA › In fatto › II — Le conclusioni delle parti

punto 1
La ricorrente conclude che la Corte voglia: dichiarare il ricorso ricevibile e fondato; annullare la decisione della commissione giudicatrice del concorso interno COM/680/75 con cui si esclude la ricorrente dalle prove orali di detto concorso e annullare, di riflesso, tutta la successiva procedura relativa allo stesso concorso e la nomina con cui esso si concluderà; porre le spese a carico della Commissione.
punto 2
La Commissione conclude che la Corte voglia: dichiarare il ricorso infondato e respingerlo; porre le spese a carico della ricorrente.

SENTENZA › In fatto › III — I mezzi e gli argomenti delle parti › A — Il primo mezzo della ricorrente

punto 1
Questo mezzo verte sulla violazione dello Statuto del personale ed in particolare dell'art. 3 del suo allegato III, sulla violazione di forme sostanziali, sull'incompetenza, sulla violazione dei principi di diritto e sull'eccesso di potere, in quanto il membro della commissione giudicatrice designato dal Comitato del personale non ha partecipato ai lavori della commissione. Nell'ambito di questo mezzo, la ricorrente ravvisa anzitutto tre questioni, una subordinata all'altra: a) l'astensione di un membro della commissione dai lavori della stessa; b) detto membro della commissione è quello designato dal Comitato del personale; c) l'incidenza che ha potuto avere, nella fattispecie, l'assenza del membro della commissione designato dal Comitato del personale. La ricorrente esamina poi motivi e circostanze di detta assenza. a) Quanto al punto a), la ricorrente osserva che il fatto che un membro della commissione giudicatrice non abbia partecipato ad alcuno dei suoi lavori è di per sé atto ad inficiare di illegittimità il concorso: si desume dalle conclusioni dell'avvocato generale nella causa 76/69, Rabe/Commissione (Racc. 1971, pag. 306) che questo modo di vedere trova sostegno nella giurisprudenza di alcuni Stati membri. Questo orientamento, secondo la ricorrente, è inoltre corroborato dal Plantey (Traité pratique de la Fonction publique, 2a edizione). Secondo L. Dubouis, nella rivista trimestrale di diritto europeo, 1972, pag. 384, la Corte, nella sentenza 1o aprile 1971 nella causa di cui sopra, (Racc. pag. 297) si è conformata a questo indirizzo giurisprudenziale. La ricorrente osserva infine che la partecipazione alle deliberazioni della commissione giudicatrice di tutti i suoi membri costituisce una garanzia indispensabile di obiettività per i candidati. b) Quanto al punto b), la ricorrente nota che in ogni caso l'assenza del membro della commissione giudicatrice designato dal Comitato del personale costituisce, di per sé, un motivo di illegittimità. Essa fa sì che alla commissione manchi il carattere paritetico voluto dal legislatore. c) Quanto al punto c), la ricorrente ricorda che, nella fattispecie, l'assenza del membro della commissione designato dal Comitato del personale ha avuto ripercussioni sullo svolgimento della procedura di concorso: questo membro non ha mai partecipato ai lavori; per la prova scritta la commissione ha scelto un tema che uno dei candidati aveva già trattato per ragioni di lavoro; il membro della commissione designato dal Comitato del personale avrebbe vegliato specialmente onde evitare un fatto del genere; una delle principali preoccupazioni del Comitato del personale è, in realtà, che sia rispettato il principio della parità di trattamento, specie se si tratta di un concorso cui partecipa un dipendente temporaneo che già occupa il posto messo a concorso. d) La ricorrente fa poi la cronistoria del procedimento seguito per occupare il posto in questione e a questo proposito pone particolarmente l'accento sui seguenti punti: la Commissione non ha fornito spiegazioni sui motivi dell'annullamento dell'avviso di posto vacante COM/1440/74; si deve presumere che, con l'annullamento di detto avviso, la Commissione avesse deciso, anche se solo in via provvisoria, di non coprire il posto in questione; ciononostante, il Ferrandi veniva assegnato a questo posto due mesi dopo l'annullamento in questione e addirittura prima della pubblicazione dell'avviso di posto vacante COM/680/75, cioè quando il posto non era ufficialmente vacante, in contrasto con l'art. 9 del regime da applicarsi agli altri agenti delle Comunità europee; la Commissione dovrebbe illustrare le ragioni che l'hanno indotta a ripubblicare l'avviso di posto vacante nelle circostanze descritte sopra; la nuova pubblicazione è avvenuta in pieno periodo delle ferie annuali e, ciononostante, il termine per la presentazione delle candidature era quello abituale di due settimane; per motivi sconosciuti, non aveva esito il procedimento di promozione/tramutamento avviato con detto avviso di posto vacante COM/680/75; due anni dopo venne pubblicato il bando di concorso interno contrassegnato con lo stesso numero, però, mentre l'avviso di posto vacante prescriveva «una buona conoscenza dei problemi finanziari, commerciali e politici nelle relazioni tra la Comunità e i paesi summenzionati» il bando di concorso prescriveva a questo proposito la semplice «conoscenza». La ricorrente ne trae la conclusione che va vista sullo sfondo dei fatti da lei esposti, i quali rivelano l'intento della Commissione di riservare al Ferrandi il posto litigioso, la decisione del Comitato del personale di dare mandato al suo rappresentante in seno alla commissione giudicatrice di astenersi dalla partecipazione ai lavori. La Commissione, poiché non ha fatto nulla per tentare di far funzionare la commissione giudicatrice conformemente all'art. 3, 1o comma dell'allegato III dello Statuto, non può, a parere della ricorrente, pretendere che l'irregolarità di detto funzionamento debba sanarsi in base al principio della continuità dei servizi pubblici. In effetti, dato che la decisione di astenersi dalla partecipazione ai lavori della commissione giudicatrice emanava da un organo interno della Commissione e che per di più essa era debitamente motivata, secondo la ricorrente la Commissione sarebbe stata obbligata a fare il possibile affinché la commissione giudicatrice potesse funzionare. La ricorrente aggiunge che è chiaro che il Comitato del personale, nella fattispecie, non intendeva rinunciare ad una garanzia che considera essenziale. D'altro canto la ricorrente sostiene che l'art. 3, 1o comma, dell'allegato III dello Statuto, relativo alla composizione della commissione giudicatrice, è una disposizione d'ordine pubblico e che qualunque rinuncia ad essa è nulla.
punto 2
La Commissione deduce che la mancata partecipazione del rappresentante del personale, formalmente invitato ad assistere ai lavori della commissione giudicatrice, non rende irrituale lo svolgimento della procedura di concorso. Il principio della continuità del servizio pubblico osta in effetti a che siffatti sistemi di ostruzione sistematica possano impedire il normale svolgimento dei compiti dell'amministrazione. Nella fattispecie, se fosse indispensabile l'effettiva partecipazione di un rappresentante del personale per la ritualità dello svolgimento di un concorso, l'amministrazione si troverebbe nell'impossibilità di occupare qualsiasi posto vacante. È inutile per la ricorrente invocare la sentenza e le conclusioni dell'avvocato generale nella causa Rabe, 76/69: la situazione verificatasi nel caso in esame non è paragonabile alle irritualità accertate nel concorso interno annullato da detta sentenza. D'altro canto, la Commissione ricorda che il Plantey, nel suo Tratte pratique de la fonction publique, 3a edizione, scrive: «nel caso in cui venga meno un membro della commissione l'amministrazione deve provvedere alla sua sostituzione, se ne ha il tempo … In caso contrario le prove di svolgeranno dinanzi ad una commissione incompleta …». Poiché nella fattispecie l'astensione del rappresentante del personale era volontaria, l'autorità che ha il potere di nomina non poteva, secondo la Commissione, sostituirlo ed era costretta a far continuare i lavori da una commissione giudicatrice incompleta, benché regolarmente costituita. La Commissione sottolinea poi che la norma secondo la quale un rappresentante del personale deve far parte della commissione giudicatrice per i concorsi interni è stata posta principalmente per favorire gli interessati. Se però vi rinunciano, questi non possono addurre poi l'assenza del loro rappresentante per far dichiarare irrituali le operazioni del concorso. La Commissione sottolinea altresì che l'art. 3 dell'allegato III dello Statuto non fa menzione di una struttura paritetica obbligatoria della commissione giudicatrice, come invece avviene per la commissione paritetica a norma dell'art. 2 e dell'art. 3, 2o comma, dell'allegato II La Commissione osserva ancora che la vacanza di un posto che l'autorità investita del potere di nomina ha deciso di occupare in via permanente impone la pubblicazione di un avviso di posto vacante. Questa è l'interpretazione da darsi alla pubblicazione dell'avviso di posto vacante COM/680/75. La Commissione osserva infine che le lievi differenze notate dalla ricorrente tra il testo dell'avviso di posto vacante COM/680/75 e quello del bando di concorso interno CQM/680/75 corrispondono a modifiche proposte nel parere emesso sullo stesso concorso dalla commissione paritetica.

SENTENZA › In fatto › III — I mezzi e gli argomenti delle parti › B — Il secondo mezzo della ricorrente

punto 1
Questo mezzo verte, in via subordinata, sulla violazione dei principi di equità, di parità di trattamento, di giustizia distributiva e di sana amministrazione nonché sull'eccesso di potere. La ricorrente sostiene che in principi invocati con questo mezzo prescrivono che, se ad un concorso partecipa un dipendente temporaneo che già svolge le mansioni previste per il posto messo a concorso, il tema della prova scritta non sia scelto fra gli argomenti che il detto dipendente temporaneo ha trattato nello svolgimento delle sue mansioni. A giudizio della ricorrente, per dare a tutti le stesse possibilità sarebbe stato necessario scegliere un tema che il Ferrandi non aveva ancora trattato. La ricorrente aggiunge che la Commissione auspica una politica di mobilità del personale, mobilità che implica che un dipendente svolga, durante la propria carriera, mansioni diverse, talvolta in settori d'attività molto diversi l'uno dall'altro. Siffatta mobilità non è realizzabile se, per essere nominato ad un determinato posto, si dovesse conoscere la materia come coloro che già hanno occupato quel posto.
punto 2
La Commissione sostiene che il tema scelto per la prova scritta da parte della commissione giudicatrice è adeguato alla formulazione tanto del punto «prova scritta» quanto del punto «natura delle funzioni» del bando di concorso. La scelta di un argomento così generale e attuale non poteva, di per sé, nuocere alla candidatura della ricorrente rispetto a quella del Ferrandi.

SENTENZA › In fatto › III — I mezzi e gli argomenti delle parti › C — Il terzo mezzo della ricorrente

punto 1
Questo mezzo verte, in ulteriore subordine, sulla violazione dello Statuto, specie del suo art. 7, n. 1, e sullo sviamento di potere, in quanto lo scopo perseguito non è stato l'interesse del servizio, bensì la nomina della persona che occupava già il posto messo a concorso in qualità di dipendente temporaneo. Secondo la ricorrente, si desume dalla sentenza della Corte 29 settembre 1976, causa 105/75 (F Giuffrida cl Consiglio, Race. pag. 1395) che il perseguimento di uno scopo siffatto implica lo sviamento di potere. Secondo la ricorrente, quale finalità si volesse perseguire risulta dalla cronistoria della procedura seguita per occupare il posto in questione. Essa osserva in particolare a questo proposito che il bando di concorso COM/680/75 è stato stilato su misura per il Ferrandi. Essa sostiene che i due anni trascorsi tra l'avviso di posto vacante e il bando di concorso COM/680/75 si spiegano con l'intento della Commissione di non mettere a concorso il posto prima che il dipendente temporaneo che lo occupava avesse acquisita una certa esperienza nel posto stesso. Essa sottolinea a questo proposito che il Ferrandi non avrebbe potuto entrare in linea di conto per la promozione o il tramutamento a seguito dell'avviso di posto vacante. Essa richiama poi la differenza di formulazione tra l'avviso e il bando relativamente alle qualifiche richieste, differenza già rilevata nel primo mezzo d'impugnazione. Essa aggiunge che, quanto alle conoscenze nel settore delle relazioni economiche esterne, vi è una riduzione dei requisiti elencati nel bando di concorso COM/680/75 (buone conoscenze) rispetto all'avviso di posto vacante COM/1440/74 (ottime conoscenze). La ricorrente si richiama infine in questo contesto al parere negativo della commissione paritetica circa la pubblicazione di questo bando di concorso, al mandato dato dal Comitato del personale al membro della commissione giudicatrice da esso designato di astenersi dal partecipare ai lavori della commissione stessa, e alla scelta, per la prova scritta, di un tema che uno dei candidati trattava da due anni.
punto 2
Secondo la Commissione non vi è alcuna prova di sviamento di potere nella fattispecie. La Commissione ricorda che la nomina di un agente temporaneo che occupa un impiego permanente, in esito ad un concorso per occupare detto posto, non implica di per sé sviamento di potere. È peraltro un accostamento sbagliato quello fatto dalla ricorrente tra il suo caso e quello del Giuffrida. La Commissione ricorda poi che la modifica nel bando di concorso di alcune menzioni relative alle conoscenze richieste e figuranti in precedenza nell'avviso di posto vacante à stata apportata dall'autorità che ha il potere di nomina a richiesta espressa della commissione paritetica. La Commissione si limita, d'altro canto, a ricordare la sentenza della Corte nella causa 105/75 Giuffrida e la sentenza 16 marzo 1978 nella causa 7/77 von Wüllerstorff/Commissione (Racc. pag. 769), per mettere in evidenza l'ampio controllo esercitato dalla Corte sulla ritualità delle operazioni, di concorso, pur mostrando una giustificata prudenza quanto alla valutazione di circostanze particolari indicate come altrettante prove dello sviamento di potere.

SENTENZA › In fatto › IV — Fase orale

paragrafo 1
All'udienza del 16 novembre 1978 la sig. ra Hélène Martin, rappresentata dall'aw. E. Lebrun e la Commissione, rappresentata dal suo consigliere giuridico sig. R. Baeyens, in qualità di agente, hanno svolto difese orali.
paragrafo 2
L'avvocato generale ha presentato le sue conclusioni all'udienza dell' 11 gennaio 1979.

SENTENZA › In diritto

punto 1
Il ricorso, promosso il 7 dicembre 1977, mira all'annullamento della decisione della commissione giudicatrice del concorso COM/680/75, comunicata alla ricorrente il 1o dicembre 1977, con cui la commissione stessa ha escluso dalla prove orali del concorso la ricorrente, nonché l'annullamento degli ulteriori atti dello stesso concorso e della nomina effettuata in esito ad esso;
punto 2
il bando di concorso interno COM/680/75, su titoli e prove scritte ed orali, pubblicato nell'agosto 1977, mirava ad occupare un posto nella categoria e carriera A 5/A 4, presso la Direzione generale delle relazioni esterne, servizio specializzato delle relazioni con i paesi dell'Europa meridionale;
punto 3
il bando contemplava una prova scritta implicante «un saggio su un soggetto scelto dalla commissione esaminatrice ed inerente ai paesi del bacino mediterraneo»;
punto 4
venivano ammessi alla prova scritta la ricorrente nonché un candidato che aveva ricoperto, come agente temporaneo, il posto litigioso dal maggio 1975;
punto 5
questo secondo candidato, dopo l'ammissione alla prova orale, era il solo incluso nell'elenco degli idonei e veniva poi nominato al posto messo a concorso.

SENTENZA › In diritto › Primo mezzo

punto 6
La ricorrente assume, in primo luogo, che la decisione della commissione giudicatrice è viziata d'illegittimità in quanto è stata adottata in assenza del membro designato dal Comitato del personale a norma dell'art. 3 dell'allegato III dello Statuto del personale;
punto 7
a questo proposito, è assodato che alla prima riunione della commissione giudicatrice il membro designato dal Comitato del personale ha presentato una nota proveniente dal Comitato stesso, secondo la quale il Comitato, nel confermare la designazione del suo rappresentante, «gli dà mandato di astenersi da qualsiasi lavoro di questa commissione giudicatrice»;
punto 8
la nota ricorda, in questo contesto, la posizione assunta dalla commissione paritetica circa i concorsi individuali, dei quali è stata dichiarata auspicabile la soppressione;
punto 9
poiché il membro designato dal Comitato del personale non ha effettivamente partecipato ai lavori della commissione giudicatrice, questa ha continuato i lavori e portato a termine la sua missione composta soltanto dai due membri restanti.
punto 10
È vero che — in linea di massima — la commissione giudicatrice non può validamente esercitare la propria funzione in assenza di uno dei suoi membri, tuttavia la necessità di garantire la continuità del pubblico servizio può giustificare la mitigazione del principio di cui sopra, se risulta impossibile provvedere altrimenti al funzionamento della commissione giudicatrice;
punto 11
nella fattispecie l'assenza di uno dei membri della commissione giudicatrice era effetto di una presa di posizione generale del Comitato del personale per rimostrare contro una prassi seguita dalla Commissione relativamente ai concorsi individuali;
punto 12
la Commissione era quindi impedita di costituire e far funzionare una commissione giudicatrice, la cui composizione era legittima ai sensi dell'art. 3 dell'allegato III dello Statuto, a norma del quale uno dei membri dev'essere designato dal Comitato del personale;
punto 13
poiché i posti vacanti non possono esser lasciati scoperti a tempo indeterminato, la Commissione aveva facoltà di procedere in base ai lavori quali erano stati svolti dalla commissione giudicatrice, senza la partecipazione del membro assente;
punto 14
questo mezzo va dunque disatteso.

SENTENZA › In diritto › Secondo mezzo

punto 15
In subordine la ricorrente sostiene che è stato violato il principio della parità di trattamento dei candidati ad un concorso in quanto il tema della prova scritta è stato scelto tra gli argomenti che uno dei candidati aveva trattato nello svolgimento delle sue mansioni come agente temporaneo che occupava il posto messo a concorso.
punto 16
La commissione giudicatrice ha scelto, come tema della prova scritta «la Comunità nelle sue relazioni con i paesi del bacino mediterraneo: associazione o regime non preferenziale»;
punto 17
la ricorrente occupava un posto di grado A 6 presso la Direzione generale per lo sviluppo dei paesi d'oltremare, direzione D (Operazioni), divisione 4 (Preparazione), in seno alla quale aveva preso parte, in modo speciale, all'elaborazione di alcuni programmi pluriennali di preparazione, nonché di alcuni progetti specifici di preparazione, e a questo scopo aveva effettuato varie missioni per l'istruzione di progetti di preparazione in tre paesi A.C.P.;
punto 18
l'altro candidato ammesso alla prova scritta era stato incaricato, nello svolgimento delle sue mansioni come agente temporaneo, nel posto da occupare, delle pratiche relative alla Turchia e alla Jugoslavia;
punto 19
questi due paesi possono considerarsi come i prototipi di paesi che fruiscono l'uno di un regime d'associazione, l'altro di un regime non preferenziale;
punto 20
è quindi evidente che il secondo candidato è stato indebitamente avvantaggiato dalla scelta del tema per la prova scritta, dato che questo tema, come è stato proposto, gli ha consentito di valersi dell'esperienza specifica acquistata nell'esercizio delle sue funzioni nel posto messo a concorso;
punto 21
questo disconoscimento del principio della parità di trattamento dei candidati di un concorso è tale da inficiare la decisione litigiosa della commissione giudicatrice nonché la susseguente procedura;
punto 22
stando così le cose, è superfluo esaminare il mezzo dedotto dalla ricorrente in ulteriore subordine circa la violazione dello Statuto del personale ed in ispecie dell'art. 7, n. 1 (interesse del servizio) e lo sviamento di potere;
punto 23
vanno dunque annullati la decisione con cui la commissione giudicatrice del concorso COM/680/75 ha escluso la ricorrente dalle prove orali, nonché gli ulteriori atti del concorso e la nomina effettuata in esito ad esso.

SENTENZA › In diritto › Sulle spese

punto 24
A norma dell'art. 69, § 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese;
punto 25
la convenuta è rimasta soccombente e le spese vanno poste a suo carico.

Dispositivo

Per questi motivi, LA CORTE (seconda Sezione) dichiara e statuisce: 1o Sono annullati la decisione della commissione giudicatrice del concorso COM/680/75 con cui la commissione ha escluso la ricorrente dalla prove orali, nonché gli ulteriori atti del concorso e la nomina effettuata in esito ad esso. 2o Tutte le spese processuali sono poste a carico della Commissione.

Firme

Mackenzie Stuart Sørensen Touffait Così deciso e pronunziato a Lussemburgo, il 13 febbraio 1979. Il Cancelliere A. Van Houtte Il Presidente della seconda Sezione A. J. Mackenzie Stuart

Fonte: EUR-Lex, © Unione europea. Fonti e licenze