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Sez. 2, Sentenza n. 8418 del 02/06/1998 Ud. (dep. 17/07/1998) Rv. 211189 - 01

IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - APPELLO - COGNIZIONE DEL GIUDICE D'APPELLO - CIRCOSTANZE | Istanza motivata di concessione delle attenuanti generiche non domandate con l'atto di gravame - Dovere del giudice di pronunciarsi - Sussistenza.
Stato
decisa il 1998-06-02
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/211189-01

IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - APPELLO - COGNIZIONE DEL GIUDICE D'APPELLO - CIRCOSTANZE

Poiché l'art. 597, comma 5, cod. proc. pen. consente al giudice d'appello di applicare d'ufficio le attenuanti generiche, l'omessa deduzione con i motivi di impugnazione di specifiche doglianze circa la mancata concessione in primo grado delle attenuanti predette non lo esime dall'obbligo di motivarne il diniego, ove l'interessato abbia specificamente indicato gli elementi posti a fondamento della richiesta.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 62 bis CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 597, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 597

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)