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Sez. 3, Sentenza n. 337 del 25/01/1978 (Rv. 389630 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - DIFENSORI - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - PLURALITA DI DIFENSORI - ATTI SOTTOSCRITTI DA UNO SOLO DI QUESTI - VALIDITA.*
Stato
decisa il 1978-01-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/389630-01

PROCEDIMENTO CIVILE - DIFENSORI - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - PLURALITA DI DIFENSORI - ATTI SOTTOSCRITTI DA UNO SOLO DI QUESTI - VALIDITA.*

La legge processuale non vieta che le parti siano rappresentate da piu procuratori, i cui Atti, percio, devono ritenersi validi anche se sottoscritti da uno solo di essi, giacche, in Mancanza di una espressa volonta contraria del mandante, ciascuno dei procuratori della stessa parte ha la pienezza della rappresentanza processuale. (Conf 1531/71, mass n 351890).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1716, Cod. Proc. Civ. art. 83 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 87 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)