Sez. 1, Sentenza n. 3835 del 28/06/1984 (Rv. 435784 - 01)
ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE MARITTIMA ED AEREA - RISCHIO - SINISTRI - OBBLIGO DI EVITARE O DENUNCIARE IL DANNO - PATTUIZIONE IN ORDINE AL LIMITATO RIMBORSO DA PARTE DELL'ASSICURATORE DELLE SPESE FATTE DALL'ASSICURATO PER EVITARE O DIMINUIRE IL DANNO - AMMISSIBILITÀ.*
ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE MARITTIMA ED AEREA - RISCHIO - SINISTRI - OBBLIGO DI EVITARE O DENUNCIARE IL DANNO - PATTUIZIONE IN ORDINE AL LIMITATO RIMBORSO DA PARTE DELL'ASSICURATORE DELLE SPESE FATTE DALL'ASSICURATO PER EVITARE O DIMINUIRE IL DANNO - AMMISSIBILITÀ.*
In tema di Assicurazione marittima, l'art. 534, comma secondo, cod. nav. Consente alle parti, in deroga al disposto dell'art. 1914, comma secondo, cod. civ., di pattuire che le spese fatte dallo assicuratore solo per quella parte che, unita all'ammontare del danno da risarcire, non supera la somma assicurata. Tale clausola non deve essere approvata specificamente per iscritto, ai sensi degli artt. 1341 e 1342 cod. civ., non avendo natura di clausola limitativa della responsabilità dell'assicuratore, ma fissando semplicemente il contenuto ed i limiti della garanzia assicurativa. (V 1374/75, mass n 374916).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1341 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1342 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1914, Cod. Civ. art. 1932, Cod. Navig. art. 534
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)