Sez. L, Ordinanza n. 10124 del 19/04/2026 (Rv. 678696-01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - IN GENERE | Diritto a congedi per assistenza dei congiunti disabili - Spettanza anche per il convivente more uxorio disabile - Periodo antecedente alla modifica dell'art. 42, comma 5, d.lgs. n. 151 del 2001 - Sussistenza.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - IN GENERE
Il diritto a fruire del congedo straordinario per l'assistenza alla persona con disabilità in situazione di gravità, previsto dall'art. 42, comma 5, del d.lgs. n. 151 del 2001, ratione temporis vigente, spetta al convivente more uxorio che presta assistenza al partner disabile anche in relazione al periodo antecedente alla modifica introdotta dall'art. 2, comma 1, lett. n), del d.lgs. n. 105 del 2022, stante l'efficacia retroattiva della pronuncia additiva della Corte costituzionale n. 197 del 2025 che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della disposizione previgente nella parte in cui non includeva il convivente di fatto tra i soggetti legittimati a fruire del suddetto congedo in posizione equiparata al coniuge convivente.
Decreto Legisl. 26/03/2001 num. 151 art. 42 com. 5 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/06/2022 num. 105 art. 2 com. 1 lett. N CORTE COST., Costituzione art. 32, Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)