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Sez. 2, Sentenza n. 27540 del 18/03/2009 Ud. (dep. 06/07/2009) Rv. 244662 - 01

REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - APPROPRIAZIONE INDEBITA - IN GENERE | Fondo per la cura di un malato - Donazioni - Proprietà del fondo - Conseguenze.
Stato
decisa il 2009-03-18
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/244662-01

REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - APPROPRIAZIONE INDEBITA - IN GENERE

Non sussiste il delitto di appropriazione indebita allorchè il titolo del possesso è tale da trasferire nel possessore la proprietà del bene. (Nella fattispecie, relativa a somma versata da benefattori su un conto bancario intestato ad un'associazione per la cura di un malato, la Corte ha ritenuto che il denaro - anche se in parte utilizzato per scopi diversi da quelli di destinazione - non fosse più di proprietà nè dei donatori nè del malato, nei cui confronti l'associazione rispondeva solo a titolo obbligatorio).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 646 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)