Sez. 2, Sentenza n. 3104 del 04/10/1968 (Rv. 336003 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - TERMINI PROCESSUALI- SOSPENSIONE PER IL PERIODO FERIALE - LIMITI - INAPPLICABILITA AI TERMINI SCADENTI DOPO IL 15 SETTEMBRE.*
PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - TERMINI PROCESSUALI- SOSPENSIONE PER IL PERIODO FERIALE - LIMITI - INAPPLICABILITA AI TERMINI SCADENTI DOPO IL 15 SETTEMBRE.*
La sospensione dei termini disposta dalla legge 14 luglio 1965, n. 818 si applica soltanto ai termini che scadono tra il primo agosto ed il 15 settembre e non anche ai termini che scadono successivamente. (nella specie e stato dichiarato inammissibile il ricorso proposto il 14 novembre 1966 avverso sentenza notificata il 3 agosto 1966). (Conf. Alla sent. N. 1243-68, mass. N. 332756).*
Riferimenti normativi: Legge 14/07/1965 num. 818 art. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)