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Sez. 2, Sentenza n. 3104 del 04/10/1968 (Rv. 336003 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - TERMINI PROCESSUALI- SOSPENSIONE PER IL PERIODO FERIALE - LIMITI - INAPPLICABILITA AI TERMINI SCADENTI DOPO IL 15 SETTEMBRE.*
Stato
decisa il 1968-10-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/336003-01

PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - TERMINI PROCESSUALI- SOSPENSIONE PER IL PERIODO FERIALE - LIMITI - INAPPLICABILITA AI TERMINI SCADENTI DOPO IL 15 SETTEMBRE.*

La sospensione dei termini disposta dalla legge 14 luglio 1965, n. 818 si applica soltanto ai termini che scadono tra il primo agosto ed il 15 settembre e non anche ai termini che scadono successivamente. (nella specie e stato dichiarato inammissibile il ricorso proposto il 14 novembre 1966 avverso sentenza notificata il 3 agosto 1966). (Conf. Alla sent. N. 1243-68, mass. N. 332756).*

Riferimenti normativi: Legge 14/07/1965 num. 818 art. 1

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)