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Sez. 1, Sentenza n. 1332 del 14/06/1967 (Rv. 327910 - 01)

PROVA CIVILE - DOCUMENTO - SCRITTURA PRIVATA - DISCONOSCIMENTO - IN GENERE - FORMA - APPREZZAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO CIRCA L'IDONEITA DI UNA DEDUZIONE DIFENSIVA AD INTEGRARE GLI ESTREMI DEL DISCONOSCIMENTO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE - LIMITI.*
Stato
decisa il 1967-06-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/327910-01

PROVA CIVILE - DOCUMENTO - SCRITTURA PRIVATA - DISCONOSCIMENTO - IN GENERE - FORMA - APPREZZAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO CIRCA L'IDONEITA DI UNA DEDUZIONE DIFENSIVA AD INTEGRARE GLI ESTREMI DEL DISCONOSCIMENTO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE - LIMITI.*

Costituisce giudizio di fatto non censurabile in Sede di legittimita il convincimento del giudice di merito circa l'idoneita o meno di una determinata deduzione difensiva ad integrare gli estremi del disconoscimento di una scrittura privata, sempre che il convincimento adottato al riguardo sia sorretto da motivazione adeguata e corretta. (nella specie e stato ritenuto corretto l'apprezzamento del giudice di merito, il quale aveva affermato che la dichiarazione fatta da una parte di impugnare una determinata lettera, perche non scritta da lei, non consentiva di dedurre univocamente che intendesse negare l'autografia della sottoscrizione potendo l'impugnativa riferirsi alla falsificazione del documento od anche alla sottoscrizione di altri per incarico dell'effettivo interessato). (Conf. 654-66).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 214

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)