Sez. 6, Sentenza n. 10794 del 26/02/2026 Ud. (dep. 20/03/2026) Rv. 289590-01
PENA - PENE ACCESSORIE - IN GENERE | Pene accessorie ex art. 317-bis cod. pen. - Successione di legge penale - Reati continuati omogenei commessi in parte prima e in parte dopo l’entrata in vigore delle modifiche introdotte dalla legge n. 3 del 2019 - Disciplina applicabile - Individuazione.
PENA - PENE ACCESSORIE - IN GENERE
Ai fini della determinazione della durata, perpetua o temporanea, della pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici di cui all'art. 317-bis cod. pen., come modificato dalla legge 9 gennaio 2019, n. 3, occorre avere riguardo, nel caso di reati continuati omogenei commessi in parte prima e in parte dopo l'entrata in vigore della legge citata, alla disciplina vigente al momento di commissione del reato più grave, salvo che l'aumento di pena in concreto irrogata per taluno dei reati satellite, commessi nella vigenza della nuova legge, comporti il superamento della soglia più sfavorevole dalla stessa prevista. (In motivazione, la Corte ha, altresì, affermato che la durata e la tipologia delle pene accessorie temporanee sono determinate, invece, in base alla pena complessiva inflitta).
Cod. Pen. art. 2 CORTE COST., Cod. Pen. art. 20, Cod. Pen. art. 29 CORTE COST., Cod. Pen. art. 37 CORTE COST., Cod. Pen. art. 81 CORTE COST., Cod. Pen. art. 314 CORTE COST., Cod. Pen. art. 317 bis CORTE COST., Legge 09/01/2019 num. 3 art. 1 com. 1 lett. M CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)