Sez. U, Sentenza n. 11142 del 04/07/2012 (Rv. 623221 - 01)
AVVOCATO E PROCURATORE - GIUDIZI DISCIPLINARI - PROCEDIMENTO | Ricusazione dell'intero Consiglio dell'Ordine - Inammissibilità - Fondamento - Fattispecie.
AVVOCATO E PROCURATORE - GIUDIZI DISCIPLINARI - PROCEDIMENTO
In tema di procedimento disciplinare a carico di avvocati, è inammissibile l'istanza di ricusazione che investa la totalità dei membri del locale Consiglio dell'Ordine (nella specie, fondata sul rilievo che i componenti chiamati a decidere del merito della contestazione disciplinare fossero gli stessi che avevano istruito il procedimento), perché l'istituto della ricusazione può essere adoperato per contestare l'imparzialità di singoli componenti del collegio giudicante, ma non contro il medesimo nella sua globalità, al fine di metterne in discussione l'idoneità a decidere, come evidenziato anche dalla Corte europea dei diritti dell'Uomo nella pronuncia emessa il 20 maggio 1998 (Gautrin c. Francia).
Riferimenti normativi: Regio Decr. Legge 27/11/1933 num. 1578 CORTE COST., Legge 22/01/1934 num. 36 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)