Sez. L, Sentenza n. 9705 del 23/04/2010 (Rv. 613359 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - SOGGETTI OBBLIGATI - IN GENERE | Società cooperative artigiane - Obbligo contributivo per i soci lavoratori presso l'AGO - Sussistenza - Attività ulteriore di lavoro autonomo artigiano svolta in proprio dal socio - Conseguenze - Assoggettamento del relativo reddito di impresa a contribuzione ai sensi della legge n. 233 del 1990 - Sussistenza.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - SOGGETTI OBBLIGATI - IN GENERE
I compensi erogati ai soci delle cooperative di lavoro per l'attività prestata a favore della cooperativa sono assoggettati, in forza dell'art. 2 del r.d.l. n. 1422 del 1924, alla contribuzione dell'assicurazione generale obbligatoria per i lavoratori dipendenti con onere a carico della cooperativa medesima anche se detti soci sono iscritti all'albo delle imprese artigiane, fermo restando che se costoro svolgano in proprio, anche ed in aggiunta, prestazioni di lavoro autonomo come imprenditori artigiani, ricavando un reddito di impresa, tale reddito deve essere assoggettato a contribuzione presso la relativa gestione dei lavoratori autonomi, ai sensi della legge n. 233 del 1990.
Riferimenti normativi: Regio Decr. 28/08/1924 num. 1422 art. 2, Legge 04/07/1959 num. 463 CORTE COST., Legge 02/08/1990 num. 233 CORTE COST., Decreto Legisl. 02/09/1997 num. 314 art. 6 com. 7
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)