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Sez. 6, Sentenza n. 5687 del 06/02/1987 Ud. (dep. 08/05/1987) Rv. 175913 - 01

ATTI PRELIMINARI AL GIUDIZIO PENALE (PREDIBATTIMENTO) - DECRETO DI CITAZIONE - PARTECIPAZIONE AI DIFENSORI E LORO FACOLTÀ - AVVISO DELLA DATA D'UDIENZA - IN GENERE - IMPUTATO - NULLITÀ DELLA CITAZIONE PER INOSSERVANZA DEL TERMINE A COMPARIRE - ESPRESSA RINUNCIA A COMPARIRE - SANATORIA EX ART. 188 COD. PROC. PEN. - AVVISO AL DIFENSORE DI FIDUCIA - MANCATO RISPETTO DEL TERMINE MINIMO - NULLITÀ - ASSISTENZA DI DIFENSORE DI UFFICIO - IRRILEVANZA - FATTISPECIE: AVVISO NOTIFICATO SOLO IL GIORNO PRECEDENTE.*
Stato
decisa il 1987-02-06
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/175913-01

ATTI PRELIMINARI AL GIUDIZIO PENALE (PREDIBATTIMENTO) - DECRETO DI CITAZIONE - PARTECIPAZIONE AI DIFENSORI E LORO FACOLTÀ - AVVISO DELLA DATA D'UDIENZA - IN GENERE - IMPUTATO - NULLITÀ DELLA CITAZIONE PER INOSSERVANZA DEL TERMINE A COMPARIRE - ESPRESSA RINUNCIA A COMPARIRE - SANATORIA EX ART. 188 COD. PROC. PEN. - AVVISO AL DIFENSORE DI FIDUCIA - MANCATO RISPETTO DEL TERMINE MINIMO - NULLITÀ - ASSISTENZA DI DIFENSORE DI UFFICIO - IRRILEVANZA - FATTISPECIE: AVVISO NOTIFICATO SOLO IL GIORNO PRECEDENTE.*

Mentre la nullità della citazione per inosservanza del termine a comparire è sanata, ai sensi dell'art. 188 cod. proc. pen., dalla espressa rinuncia dell'imputato a comparire, invece il concorrente mancato rispetto del termine minimo di otto giorni per la notifica al difensore di fiducia dell'avviso, ex art. 410 cod. proc. pen., della data fissata per il dibattimento comporta nullità insanabile ai sensi dell'art. 185 n. 3 cod. proc. pen., ancorché l'imputato sia stato assistito da difensore di ufficio. (nella specie, relativa ad annullamento per violazione di legge, è stato ritenuto che, per la notificazione dell'avviso al difensore di fiducia solo il giorno precedente a quello fissato per il dibattimento di appello, è stata, in sostanza, negata all'imputato la possibilità di giovarsi, secondo il diritto espressamente riconosciuto dalla legge e al quale non aveva rinunciato, di un'adeguata difesa tecnica ad opera del proprio difensore di fiducia). (V mass n 173618; (V mass n 172424).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 185 com. 1 n. 3, Cod. Proc. Pen. art. 188, Cod. Proc. Pen. art. 407, Cod. Proc. Pen. art. 410

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)