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Sez. 2, Sentenza n. 9572 del 14/04/2026 (Rv. 678890-01)

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI (NOZIONE, DISTINZIONI) - SOPRAELEVAZIONE - INDENNIZZO | Sentenza determinativa dell'indennità di sopraelevazione - Pronuncia individuale e proporzionale nei confronti dei singoli proprietari dell'ultimo piano - Litisconsorzio facoltativo - Sussistenza - Conseguenze - Impugnazione della sentenza riferita ad alcuni rapporti processuali cumulati - Formazione del giudicato rispetto agli altri - Sussistenza. PROCEDIMENTO CIVILE - LITISCONSORZIO - IN GENERE - In genere.
Stato
decisa il 2026-04-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/678890-01

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI (NOZIONE, DISTINZIONI) - SOPRAELEVAZIONE - INDENNIZZO

In tema di indennità di sopraelevazione ex art. 1127 c.c., ove la sentenza determinativa della stessa sia pronunciata individualmente e proporzionalmente nei confronti dei singoli proprietari dell'ultimo piano ed in favore degli altri condomini, si è in presenza di un'ipotesi di litisconsorzio facoltativo in cui le cause, per loro natura scindibili, restano distinte; ne consegue che, pur in presenza di identità delle questioni, permane l'autonomia dei diversi rapporti processuali e delle singole causae petendi, e pertanto l'impugnazione della sentenza riferita ad alcuni soltanto dei rapporti processuali così cumulati non preclude la formazione del giudicato con riguardo agli altri.

Cod. Civ. art. 1127, Cod. Proc. Civ. art. 103, Cod. Proc. Civ. art. 332, Cod. Proc. Civ. art. 324 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)