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Sez. 5, Sentenza n. 30752 del 16/06/2023 Cc. (dep. 14/07/2023) Rv. 284944 - 01

IMPUGNAZIONI - IN GENERE | Assoluzione per insussistenza del fatto - Dichiarazione di ammissibilità dell’appello della parte civile – Ricorribilità per cassazione - Esclusione - Applicazione anche ai giudizi nei quali la costituzione di parte civile sia antecedente al 30 dicembre 2022 - Sussistenza - Ragioni.
Stato
decisa il 2023-06-16
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/284944-01

IMPUGNAZIONI - IN GENERE

Non è impugnable il provvedimento con cui la Corte d'appello, investita dell'impugnazione della parte civile avverso la sentenza di assoluzione "perché il fatto non sussiste", abbia ritenuto, ai sensi dell'art. 573, comma 1-bis, cod. proc. pen., introdotta dall'art. 33 d.lgs. 10 ottobre 2022, n.150, l'ammissibilità dell'impugnazione e rinviato per la prosecuzione del giudizio alla sezione civile della stessa Corte d'appello.

Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 573 com. 1, Decreto Legisl. 10/10/2022 num. 150 art. 33, Decreto Legisl. 10/10/2022 num. 150 art. 99 bis, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 568 com. 1, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 591 com. 1 lett. B, Costituzione art. 111

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)