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Sez. 1, Sentenza n. 238 del 27/04/1984 Ud. (dep. 10/01/1985) Rv. 167339 - 01

ARMI - DETENZIONE ABUSIVA - ARMA DENUNCIATA - TRASFERIMENTO - DA UN LUOGO AD UN ALTRO NEL TERRITORIO DELLO STATO - OBBLIGO DI RIPETERE LA DENUNCIA - OMISSIONE - REATO CONFIGURABILE - FATTISPECIE: AMNISTIA.*
Stato
decisa il 1984-04-27
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/167339-01

ARMI - DETENZIONE ABUSIVA - ARMA DENUNCIATA - TRASFERIMENTO - DA UN LUOGO AD UN ALTRO NEL TERRITORIO DELLO STATO - OBBLIGO DI RIPETERE LA DENUNCIA - OMISSIONE - REATO CONFIGURABILE - FATTISPECIE: AMNISTIA.*

L'omessa denuncia alla competente autorità di pubblica sicurezza del trasferimento di un'arma già debitamente denunciata, da una località ad un'altra, Sede della nuova residenza, integra il reato contravvenzionale, previsto dall'art. 58 regolamento T.U.L.P.S. e punito dall'art. 221 T.U. Citato (fattispecie in tema di ritenuta applicabilità dell'amnistia di cui al d.P.R. 18 dicembre 1981, n. 744). (Conf mass n 165131).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 151 CORTE COST., Regio Decr. 18/06/1931 num. 773 art. 221 CORTE COST., Regio Decr. 06/05/1940 num. 635 art. 38, Regio Decr. 06/05/1940 num. 635 art. 58 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)