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Sez. 1, Sentenza n. 13067 del 21/05/2008 (Rv. 603544 - 01)

CONCORRENZA (DIRITTO CIVILE) - SLEALE - AZIONE PER LA REPRESSIONE DELLA CONCORRENZA - IN GENERE | Azione inibitoria della pubblicità ex art. 2599 cod. civ. - Pronuncia inibitoria - Oggetto di giudicato - Nuova azione di concorrenza sleale - Domanda di inibitoria all'utilizzo del medesimo nome nella denominazione sociale - Ammissibilità - Fondamento - Condizioni - Conseguenze - Fattispecie.
Stato
decisa il 2008-05-21
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/603544-01

CONCORRENZA (DIRITTO CIVILE) - SLEALE - AZIONE PER LA REPRESSIONE DELLA CONCORRENZA - IN GENERE

In tema di concorrenza sleale, la funzione dell'azione inibitoria di cui all'art. 2599 cod. civ. mette capo ad una pronuncia che, sebbene non suscettibile di attuazione diretta nelle forme dell'esecuzione forzata, può costituire oggetto di giudicato, consentendo di "acquisire" ad un eventuale secondo giudizio di cognizione l'accertamento, compiuto nel primo giudizio, dell'illiceità dell'atto ex art. 2598 cod. civ.; i principi sui limiti oggettivi di tale giudicato sono rispettati se fra i due comportamenti (quello considerato nella pronuncia inibitoria e quello successivamente realizzato) sussista un'identità di genere e specie, all'interno della quale le eventuali variazioni meramente estrinseche e non caratterizzanti non possono fare escludere l'operatività della pronuncia medesima; ne consegue che se oggetto della seconda azione non è l'accertamento dell'adempimento del giudicato formatosi sulla prima pronuncia inibitoria, bensì la verifica di nuovi comportamenti pubblicitari in funzione anticoncorrenziale, la predetta identità non sussiste, nè dunque può essere invocato alcun giudicato. (Fattispecie decisa con riguardo ad una prima pronuncia che inibiva ad una società l'uso di una certa denominazione nella pubblicità se non previa adozione di particolari accorgimenti, oggetto di azione ritenuta dalla S.C. diversa rispetto alla successiva azione con cui veniva domandata sia l'inibizione totale all'utilizzo della medesima denominazione altresì nella ragione sociale del concorrente convenuto sia l'accertamento dell'usurpazione del marchio).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2598 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2599, Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)