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Sez. 1, Sentenza n. 4507 del 20/06/2000 Cc. (dep. 07/08/2000) Rv. 216743 - 01

ESECUZIONE (COD. PROC. PEN. 1988) - PROVVEDIMENTI GIURISDIZIONALI - PENE CONCORRENTI | Formazione del cumulo - Inserimento, in esso, anche delle pene espiate - Necessità - Inserimento di pena non eseguibile nel territorio dello Stato - Esclusione - Pena inflitta con sentenza di condanna oggetto di riconoscimento "ex" art. 12 cod. pen. - Irrilevanza.
Stato
decisa il 2000-06-20
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/216743-01

ESECUZIONE (COD. PROC. PEN. 1988) - PROVVEDIMENTI GIURISDIZIONALI - PENE CONCORRENTI

Ai fini dell'esecuzione di pene concorrenti, vanno inserite nel cumulo non solo tutte le pene che non risultano ancora espiate alla data di commissione dell'ultimo reato, ma anche quelle già espiate, che possono comunque avere un riflesso sul criterio moderatore previsto dall'art. 78 cod. pen. o sul cumulo materiale in vista della maturazione dei requisiti temporali per l'ammissione ad eventuali benefici penitenziari, a meno che non si tratti di pene non eseguibili nel territorio dello Stato. Ne discende che la pena conseguente a condanna subita all'estero (peraltro ivi già interamente espiata), pur in presenza di riconoscimento della relativa sentenza a norma dell'art. 12 cod. pen., non può essere inserita nel cumulo, sia per l'assenza di una procedura di estradizione, necessaria anche in fase esecutiva, sia per la mancata previsione, tra gli effetti del riconoscimento, della possibilità di inserimento della relativa pena nel cumulo, sia perché detto inserimento non può farsi rientrare nella nozione di "altro effetto penale della condanna", previsto dal n. 1 del citato art. 12, dovendosi identificare gli altri effetti penali della condanna esclusivamente in quelle conseguenze di carattere sanzionatorio diverse dalle pene principali ed accessorie, che hanno un diretto riflesso di natura penale.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 12 CORTE COST., Cod. Pen. art. 80, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 663, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 663 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)